Sull’applicazione dell’art. 1956 c.c.
Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 54. di Donato Giovenzana La Suprema Corte precisa che, ex art. 1956 c.c., il fideiussore è liberato per le obbligazioni future se la banca senza il suo consenso continua a concedere credito anche essendo a conoscenza delle condizioni economiche peggiorate del garantito, debitore principale. […]