Nota a Trib. Bari, 9 luglio 2026, n. 4214.
La sentenza del Tribunale di Bari del 9 luglio 2026, qui in commento, torna ad affrontare il tema della trasparenza nei servizi di investimento, declinandolo in una delle questioni più ricorrenti nella prassi applicativa: l’effettività degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario nella commercializzazione, nel caso di specie, di prodotti finanziari illiquidi.
La controversia trae origine dalla contestatazione da parte degli investitori della violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), nonché delle disposizioni attuative contenute nel Regolamento Consob n. 16190/2007, lamentando l’omessa rappresentazione della natura illiquida dei titoli, dell’effettivo livello di rischio dell’investimento e della sua inadeguatezza rispetto al proprio profilo finanziario.
Nel caso di specie, gli investitori avevano dedotto la violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF, lamentando la mancata rappresentazione della natura illiquida delle azioni acquistate, dell’effettivo livello di rischio dell’investimento e della sua incompatibilità con il proprio profilo finanziario. La banca, per converso, sosteneva di avere regolarmente adempiuto ai propri obblighi mediante la sottoscrizione dei questionari MiFID e la consegna della documentazione informativa.
Il Tribunale di Bari, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. I, 15 marzo 2016, n. 5089; Cass., ord., 13 giugno 2019, n. 15709), ribadisce che gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario non possono ritenersi assolti mediante la mera consegna di documentazione standardizzata, essendo invece necessario che l’informazione sia concreta, personalizzata e idonea a consentire all’investitore una scelta realmente consapevole.
La semplice sottoscrizione di moduli standardizzati, infatti non assolve all’onere della prova in ordine al fatto che il cliente sia stato posto nelle condizioni di comprendere le caratteristiche essenziali dell’investimento, i rischi, l’illiquidità e valutare l’adeguatezza alla propria propensione al rischio. Gli obblighi informativi , dunque, devono essere assolti “in concreto e non in maniera meramente formale“, tenendo conto delle reali condizioni del cliente. E proprio in ordine al riparto dell’onere della prova, è d’uopo evidenziare il richiamo alla disciplina di cui all’art. 23, c 6 TUF. Il Tribunale, infatti, specifica che una volta contestato l’inadempimento agli obblighi informativi e il pregiudizio subito, incombe sull’intermediario l’onere di dimostrare di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa di riferimento con la specifica diligenza richiesta al professionista intermediario. E ciò assolve esattamente alla ratio della disciplina degli obblighi informativi: riequilibrare l’assimetria informativa tra intermediario e investitore.
Ma vi è di più.
Il Tribunale evidenzia come la funzione sistematica degli obblighi informativi, preordinata al riequilibrio dell’asimmetria informativa tra intermediario e investitore, comporti anche rilevanti conseguenze sul piano del nesso causale. Richiamando Cass. n. 33596/2021 e Cass. n. 7905/2020, la pronuncia afferma che dall’inadempimento agli obblighi informativi scaturisce una presunzione di sussistenza del nesso eziologico tra l’omissione informativa e il pregiudizio subito dall’investitore, presunzione che può essere superata esclusivamente mediante prova contraria fornita dall’intermediario.
La pronuncia si inserisce, dunque, nel consolidato orientamento giurisprudenziale[1] che pone al centro la tutela del risparmiatore e impone all’intermediario un dovere informativo particolarmente intenso, quale strumento imprescindibile per riequilibrare l’asimmetria informativa che caratterizza il rapporto negoziale.
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[1] In termini analoghi, v. i recenti S. Rescigno, L’adeguatezza dell’operazione al profilo del cliente non esonera l’intermediario dall’assolvimento degli obblighi informativi, in Diritto del Risparmio, 11 febbraio 2026; B. Tempesta, Intermediazione finanziaria e obblighi informativi dell’intermediario: la gestione patrimoniale non esonera la banca dai doveri di trasparenza e adeguatezza, in questo Portale, 29 luglio 2026.
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Info sull'autore
Laureata in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi dell’Insubria, con tesi in diritto fallimentare. Avvocato in Lecco, con esperienza in contenzioso civile, procedure esecutive, diritto societario e arbitrato.