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Nota a Trib. Brindisi, 10 settembre 2026.

Massima redazionale

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante nel caso di specie e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 CCI, con riferimento:

a) all’articolo 117 Cost., come integrato, quale norma interposta, dagli artt. 6 e 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), così come dall’art. 47 CDFUE;

b) agli 24, 113 Cost.;

c) all’art. 3 della Costituzione, con particolare riferimento ai principidi uguaglianza e ragionevolezza;

d) all’art. 3 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi solidaristico e personalistico;

2. dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, perché – esclusa, eventualmente, l’opzione ricostruttiva estensiva di cui all’ordinanza, volta ad assicurare la compatibilità costituzionale della norma – :“voglia dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 70 CCI, nella parte in cui non prevede la possibilità, da parte del Giudice della microcomposizione, anche prima che sia investito della disamina della proposta di piano o di concordato minore, di concedere, su istanza di parte, le misure protettive, al ricorrere di circostanze di fatto, idonee a prefigurare una situazione di grave pericolo per l’istante, come la perdita del bene-casa o del bene-impresa”;

3. sospende il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della successivamente alla definizione della questione;

4. ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.“.

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