Nota a AAS, 19 agosto 2026, n. 899.
La controversia portata all’attenzione del Collegio arbitrale e affrontata con decisione del 19 agosto 2026 concerne la rimborsabilità (o meno) dei danni dovuti ad una perdita d’acqua all’interno dell’abitazione della ricorrente.
A seguito di ricorso presentato in data 9 febbraio 2026 l’impresa resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, ha sostenuto che il sinistro non rientri nell’ambito di operatività delle garanzie invocate in quanto gli accertamenti peritali avevano ricondotto la fuoriuscita d’acqua all’usura della guarnizione della piletta della vasca. Secondo l’impresa, infatti, le garanzie relative agli spargimenti di acqua e alla ricerca del guasto come inseriti nella polizza sottoscritta dalla ricorrente avrebbero potuto trovare applicazione solo in presenza di danni conseguenti a fuoriuscite d’acqua derivanti da rottura accidentale degli impianti idrici. Poiché nel caso di specie la perdita sarebbe stata causata da un fenomeno di usura e non da una rottura accidentale, difetterebbe il presupposto previsto contrattualmente per l’operatività della copertura.
La ricorrente, al contrario, ha affermato che la perdita ha avuto origine in una porzione dell’impianto non visibile né ordinariamente ispezionabile e che, pertanto, non fosse rilevabile preventivamente, né evitabile mediante la normale manutenzione. Ha escluso conseguentemente che l’evento possa essere ricondotto a negligenza, incuria o difetto manutentivo e ha concluso nel senso di qualificare la fuoriuscita d’acqua come perdita occulta e fortuita rientrando nell’ambito applicativo della perdita assicurativa, all’uopo precisando che la richiesta di indennizzo riguarda esclusivamente i danni conseguenti allo spargimento d’acqua e non la componente deteriorata da cui la perdita ha avuto origine.
Nel caso in esame, non è contestato lo spargimento di acqua proveniente da una componente dell’impianto idrico (piletta della vasca). L’impresa ha eccepito tuttavia il ricorrere di una causa di esclusione della garanzia, consistente nella particolare usura della guarnizione della piletta della vasca, la quale a suo giudizio eliderebbe l’elemento di accidentalità della rottura occorsa, viceversa richiesto dalla polizza sottoscritta con la controparte.
Vi è da evidenziare che il concetto di accidentalità dell’evento è incompatibile soltanto con i fatti dolosi, ma non anche con quelli colposi: tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 27 giugno 2023, n. 18320; Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2022, n. 23762; Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2019, n. 20305). Alla luce di queste considerazioni, il Collegio ha fatto notare come la supposta usura della suddetta componente non giocherebbe di per sé un ruolo obliterativo del connotato di accidentalità della rottura intervenuta.
Il Collegio arbitrale ha poi rimembrato la distinzione, in materia di contratto di assicurazione, tra rischi “inclusi”, “esclusi” e “non compresi”, i primi essendo quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo; i secondi quelli estranei al contratto ed infine, quelli “non compresi”, i rischi che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è interdetta con un patto espresso di delimitazione del rischio (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251).
In virtù di tali considerazioni, il Collegio giudicante ha affermato che la tesi sostenuta dall’impresa ricorrente, secondo la quale il contratto in essere tra le parti individuerebbe nell’usura dell’impianto idrico una ipotesi di delimitazione del rischio indennizzabile, non può essere accolta: milita in tale direzione il contenuto delle condizioni generali di assicurazione, che valorizza sì l’usura (unitamente a corrosione e difetti di materiale) ma quale ragione di esclusione della riparabilità di danni unicamente allorché questi abbiano interessato apparecchi o impianti interessati da scoppio, di cui l’usura stessa sia stata causa efficiente.
Inoltre, sempre nel corpo delle CGA, l’usura viene poi espressamente indicata ma in un’altra categoria di rischi — non sottoscritta dal ricorrente — ossia la clausola denominata “Fenomeno Elettrico”, in cui l’assicuratore specifica che non indennizza i danni “dovuti a usura o manomissione”.
In nessuna altra disposizione si fa parola di usura, tanto meno come elemento di delimitazione del rischio assicurato consistente nello spargimento di acqua.
In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene che possano essere accolte le doglianze della ricorrente, nei limiti del danno pari a euro 930,00 come risultante dalla perizia redatta dal tecnico incaricato dall’impresa.
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Info sull'autore
Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2023, col massimo dei voti. Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, con indirizzo europeo e transnazionale. Ha svolto la pratica forense anche presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce. Ha conseguito un Master di II Livello presso l’Università del Salento, in diritto amministrativo, con esito ottimo.