Codice etico Rivista di Diritto del Risparmio

 

Art. 1. Soggetti.

Il presente Codice etico è stato redatto in conformità delle guideline indicate dal Committee on Publication Ethics (COPE), in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del “Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche” dell’ANVUR, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42, del 20 febbraio 2019.

Le disposizioni del presente Codice etico devono essere rispettate in ogni fase dell’attività informativa e redazionale e vincolano tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, anche occasionalmente, nel procedimento di pubblicazione dei contributi sulla Rivista.

Art. 2. Doveri generali.

Il Direttore Scientifico, la Direzione, i componenti del Comitato Scientifico, i componenti del Comitato Editoriale, tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, nelle diverse attività ideate, programmate e svolte dalla Rivista, improntano la loro condotta al rispetto dei principi di lealtà, correttezza, buona fede, impegnandosi a operare con la diligenza richiesta dallo specifico ruolo, funzione, e incarico. La precipua finalità di tutti i soggetti coinvolti è garantire l’esecuzione della linea editoriale, concorrendo alla crescita della Rivista, nonché alla sua affermazione nel panorama scientifico e accademico.

Art. 3. Terzietà e minimizzazione dei dati personali.

In tutte le attività informativo – redazionali, la Direzione, il Comitato Editoriale e il Comitato editoriale si impegnano a garantire terzietà e pluralità di interpretazioni, dati, ricostruzioni e posizioni, garantendo tutti gli elementi e gli spazi necessari per un contraddittorio sulle questioni oggetto di approfondimento.

Nella segnalazione, annotazione e commento di tutti i provvedimenti e pronunciamenti, la policy redazionale è improntata a garantire la più completa e pervasiva minimizzazione dei dati personali, con l’espunzione di tutti i riferimenti, diretti e indiretti, a persone fisiche e giuridiche, professionisti (salvo espressa autorizzazione), enti, elementi fattuali e circostanziati che possano essere rivelatori dei soggetti coinvolti.

Articolo 4. Doveri degli Organi della Rivista.

Il Direttore Scientifico e la Direzione, nell’opera di costante, puntuale e pervasivo controllo di tutta l’attività, in qualsiasi forma, svolta, tramite la Rivista, sono tenuti a verificare la fattiva implementazione della linea editoriale, nel precipuo rispetto della normativa vigente in materia di diritto d’autore, diffamazione e plagio.

Il Direttore Scientifico è il responsabile ultimo della pubblicazione di tutti i contributi sulla Rivista, potendo opporre, in determinate circostanze, insindacabile diniego. 

Ogni contributo pubblicato in Rivista è assoggettato a procedura valutativa con doppio referaggio cieco (c.d. double-blind peer review), da parte di un componente del Consiglio Scientifico e di un accademico esterno. Gli esiti della procedura valutativa sono comunicati all’Autore, con eventuale indicazione delle modifiche e/o integrazioni da apportare al contributo. 

I componenti del Comitato Editoriale, nel procedimento valutativo preliminare di ciascun contributo inviato (anche ai fini di una verifica antiplagio), i componenti del Consiglio Scientifico e i referee esterni, onde vagliare la sussistenza del carattere di scientificità e il rispetto delle guideline redazionali, si impegnano a porre in essere un giudizio obiettivo e meritocratico, incentrato esclusivamente sul contenuto scientifico dell’opera proposta e del tutto scevro da qualsivoglia pregiudizio, preconcetto e intento discriminatorio, di qualsiasi natura.

Articolo 5. Dovere di riservatezza.

La Direzione, i componenti del Comitato Scientifico e di quello Editoriale, nonché i referee esterni si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza sul contenuto di ciascun contributo ricevuto, a non divulgare nessuna informazione sui manoscritti, riferibili tanto all’Autore, quanto all’oggetto, e a non utilizzare, in alcun modo, tutto il materiale inedito. 

Articolo 6. Interventi successivi alla pubblicazione.

Salvo quanto previsto nel Regolamento relativamente all’inedicità, l’autenticità e l’esclusività di ciascun contributo proposto, nell’evenienza in cui il Comitato Editoriale (e/o il Comitato di Redazione) rilevi direttamente, o tramite soggetti terzi, una criticità e/o problematica in relazione a errori, imprecisioni contenutistiche, conflitto di interessi, ipotesi di plagio, riferibili a un contributo pubblicato sulla Rivista, si impegnano a notiziarne tempestivamente l’Autore, riservandosi di intraprendere tutte le azioni eventualmente necessarie per addivenire alla risoluzione della questione, oltre che al rettifica o, se necessario, al ritiro della medesima pubblicazione attenzionata.

E’ garantita, previa valutazione preliminare da parte del Comitato Scientifico, la pubblicazione di note di risposta ai contributi pubblicati, nell’ottica di massimizzare il dibattito accademico e scientifico sulle tematiche oggetto di approfondimento.

Articolo 7. Doveri del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico, composto da Professori ordinari, Professori associati e Ricercatori di diversi Atenei nazionali e internazionali, da magistrati e avvocati, con comprovata e qualificata nelle materie giuridiche ed economiche, sovraintende all’esecuzione della linea editoriale, contribuisce all’affermazione dell’autorevolezza scientifica della Rivista, essendo garante di tutte le pubblicazioni ivi contenute.

Art. 8. Doveri dei valutatori (referee). 

Ciascun referee riceve il contributo in forma anonima, con l’espunzione di tutti gli elementi testuali che, direttamente o indirettamente, possano essere rivelatori dell’identità dell’Autore.

Nell’ambito di tutte le fasi dell’attività di referaggio, ogni valutatore è assoggettato agli stessi obblighi di riservatezza previsti dall’art. 4 per la Direzione, il Comitato Editoriale e il Comitato di Redazione.

Il referaggio deve essere condotto in un lasso temporale ragionevole, parametrato alla complessità dell’elaborato (stimato indicativamente in quindici giorni) e con la massima obiettività, esprimendo una valutazione chiara, puntuale e motivata. Laddove il revisore incaricato reputi di essere in una situazione di conflitto di interesse, in relazione alla tematica oggetto del contributo assegnatogli, o voglia comunque declinare la proposta valutativa, deve darne pronta comunicazione al Comitato Editoriale, che provvederà all’inoltro dell’opera ad altro referee. Nel caso in cui, durante la valutazione del contributo, il valutatore rilevi una qualsiasi criticità formale e/o sostanziale, deve notiziare tempestivamente il Comitato Editoriale.

Articolo 9. Doveri degli Autori.

Gli Autori, sì come espressamente previsto nel Regolamento e nelle Linee guida redazionali, devono garantire che tutti i contributi inviati alla Redazione siano inediti, originali e autentici. Si impegnano, inoltre, a evidenziare, nella modalità più congrua e opportuna, le eventuali parti e/o sezioni mutuate da opere di altri autori, parafrasandole o citandole letteralmente, con espressa indicazione della fonte originale.
Gli autori sono, altresì, onerati dall’obbligo di citare tutte le pubblicazioni utilizzate nella redazione dei propri contributi. Saranno, in ogni caso, ritenuti responsabili per le eventuali opinioni controverse espresse nel proprio contributo.

Gli autori si impegnano, altresì, a notiziare prontamente il Comitato di Redazione di tutti gli eventuali conflitti di interesse, di qualsiasi natura e tipologia, che potrebbero insorgere dal proprio contributo, sia con riferimento alla pubblicazione che in relazione all’interpretazione del contenuto.

Tutti i contributi inviati alla Redazione devono essere inediti e gli Autori si impegnano a non inoltrare ad altri soggetti tutti gli elaborati in fase di revisione e/o di pubblicazione.

In osservanza di quanto previsto dall’art. 6, rubricato “Diritti d’autore”, del Regolamento, l’Autore è consapevole che, inviando il proprio contributo alla Redazione, in caso di esito positivo del procedimento valutativo e, quindi, di accettazione per la pubblicazione, ceda tutti i diritti, sì come descritti nella disposizione regolamentare de qua, a Diritto del Risparmio. Consequenzialmente, ogni contributo approvato sarà pubblicato, in modalità open access, sul sito della Rivista e su tutti i canali ufficiali. 

Da ultimo, l’Autore si impegna a garantire che tutti coloro che abbiano contribuito, in maniera significativa, alla redazione del contributo, possano giovarsi della paternità dell’opera e godere della relativa visibilità, per il tramite dell’indicazione espressa come coautori e/o contributori.

Laddove l’Autore, in esito alla pubblicazione, dovesse riscontrare refusi, errori, inesattezze nel contributo, sì come pubblicato, è onerato dal dovere di notiziare, tempestivamente, il Comitato di Redazione, fornendo tutte le necessarie indicazioni per addivenire prontamente alla rettifica, integrazione, modifica e correzione dell’opera.

Nella redazione dei contributi, gli Autori di citare in bibliografia tutte le pubblicazioni che hanno avuto una influenza determinante o importante nella redazione manoscritto sottoposto alla Rivista. Gli autori di articoli basati su una ricerca originale devono presentare un resoconto accurato del lavoro svolto, nonché includere nel testo del manoscritto una discussione obiettiva della raccolta dei dati, che devono essere indicati in maniera precisa ed accurata.

Articolo 10. Conflitto di interessi.

Il Direttore Scientifico, la Direzione, i componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Editoriale, i collaboratori (anche occasionali) si impegnano a notiziare gli Organi gerarchicamente sovraordinati (pariordinati, nel caso dei componenti della Direzione) dell’esistenza, anche ipotetica, di ogni eventuale conflitto di interesse, derivante da rapporti personali, professionali e/o economici che possono influenzare le decisioni da assumere nell’attività redazionale e le valutazioni dei contributi. La Direzione avrà il compito di valutarne l’effettiva sussistenza e gestire, consequenzialmente, la situazione.

Articolo 11. Sanzioni.

Il Direttore Scientifico, di concerto con la Direzione, in caso di accertate violazioni dei doveri deontologici descritti in questo Codice, dovrà avviare tempestivamente apposito procedimento disciplinare, dandone comunicazione al presunto responsabile. Degli esiti della procedura e delle rimedialità poste in essere sarà data apposita comunicazione sul sito della Rivista.

La sanzione sarà commisurata alla gravità della violazione fattivamente accertata. L’eventuale applicazione di una sanzione disciplinare non deve essere intesa, in ogni caso, quale condizione preclusiva del successivo esperimento delle azioni, in sede civile, penale e amministrativa, a tutela della Rivista e dei loro Organi.