Nota a Giudice di Pace di Verbania, 15 giugno 2026
In tema di estinzione anticipata di contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, la pendenza dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea di un rinvio pregiudiziale promosso tra altre parti sull’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE non giustifica la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., difettando il carattere di pregiudizialità richiesto dalla norma, tanto più a fronte di un assetto interpretativo ormai consolidato per effetto di Corte cost. n. 263/2022 e Cass. n. 13328/2026. Sussiste la legittimazione passiva del finanziatore anche quanto alle provvigioni corrisposte all’intermediario del credito, salvo il diritto di regresso ex art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.
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1. Il caso.
La consumatrice aveva stipulato nel maggio 2017 con IBL Banca S.p.A. un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio, per un capitale lordo di 36.000,00 euro da restituire in 120 rate mensili di 300,00 euro. Dal montante lordo erano state decurtate, in unica soluzione, spese di istruttoria per 680,00 euro, provvigioni dell’intermediario per 3.258,00 euro e imposte per 72,03 euro, con un netto erogato di 28.812,60 euro. Estinto il finanziamento alla quarantottesima rata — con settantadue rate residue — l’istituto riconosceva i soli interessi non maturati, negando ogni restituzione sulle voci up front. Di qui la domanda di condanna alla ripetizione di 2.362,80 euro, integralmente accolta.
2. L’eccezione di incompetenza per valore.
L’istituto eccepiva preliminarmente l’incompetenza del giudice adito, assumendo che il valore della controversia dovesse commisurarsi all’intero rapporto contrattuale. Il Giudice ha disatteso l’eccezione richiamando Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2005, n. 1338: ai fini della competenza per valore occorre riguardare al thema decidendum, ossia a quanto in concreto richiesto dalla parte, e non al quid disputandum, giacché l’accertamento del rapporto costituisce questione pregiudiziale conoscibile in via incidentale e non incide sulla qualificazione dell’oggetto della domanda principale. Il rilievo merita segnalazione perché l’eccezione ricorre con sistematicità nel contenzioso di specie e, se accolta, comporterebbe la traslazione al Tribunale di controversie di valore modesto, con evidente aggravio per il consumatore.
3. La legittimazione passiva quanto alle provvigioni dell’intermediario.
L’istituto deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai costi di intermediazione, in quanto percepiti da soggetto terzo. La difesa è stata respinta sul rilievo che l’esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti costituisce libera scelta organizzativa del finanziatore, inidonea a privare il consumatore del diritto alla riduzione: la nozione di «costo totale del credito» di cui all’art. 3, lett. g), della direttiva 2008/48/CE comprende tutti i costi di cui il finanziatore abbia conoscenza, ivi inclusi quelli richiesti da un terzo e da costui ribaltati sul cliente. Il Giudice ha inoltre valorizzato l’art. 125-sexies, comma 3, T.U.B., che riconoscendo al finanziatore il diritto di regresso verso l’intermediario dimostra come il legislatore abbia già composto il conflitto sul piano dei rapporti interni, senza che il consumatore debba subirne le conseguenze. Conformi Trib. Torino, ord. 20 marzo 2023; Trib. Torino 18 ottobre 2023; Trib. Torino, sez. I, 6 gennaio 2026, n. 102.
4. Il diniego di sospensione ex art. 295 c.p.c.: il profilo di maggiore interesse.
La difesa dell’istituto sollecitava la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali rimesse il 28 marzo 2025 dal Giudice di Pace di Palermo, dirette a comporre il contrasto tra Lexitor (C-383/18) e Unicredit Bank Austria (C-555/21). Il Giudice ha rigettato l’istanza aderendo a Cass. civ., sez. III, ord. 16 gennaio 2025, n. 1139, secondo cui la pendenza tra altre parti di un procedimento ex art. 267 TFUE non giustifica la sospensione necessaria, difettando il carattere di pregiudizialità richiesto dalla norma: al giudice residua la sola facoltà di rinviare la trattazione, salvo accordo delle parti. La motivazione non si è però arrestata al dato formale. Il Giudice ha ritenuto i principi applicabili «sufficientemente consolidati» all’esito dell’assetto interpretativo formatosi con Corte cost. n. 263/2022 e, da ultimo, con Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2026, n. 13328 — la quale ha peraltro escluso ogni rilevanza, ai fini della disciplina del credito al consumo, del revirement prospettato sulla scorta di Unicredit Bank Austria, attesa la specificità dei contratti di credito immobiliare e la conseguente giustificazione di un approccio differenziato. È il punto su cui la giurisprudenza di merito si sta dividendo, e su cui la decisione in commento offre una motivazione articolata: la mera esistenza di un rinvio pregiudiziale non degrada a incerto un quadro che la Corte costituzionale e la Corte di legittimità hanno già ricomposto.
5. Il criterio di calcolo.
Accertato il diritto alla riduzione, il Giudice ha applicato il criterio pro rata temporis, rilevando come il contratto nulla prevedesse in ordine alle modalità di rimborso di tali costi, anzi escludendoli. La restituzione è stata quindi liquidata in 408,00 euro per spese di istruttoria (680,00 : 120 x 72) ed 1.954,80 euro per provvigioni di intermediazione (3.258,00 : 120 x 72), oltre interessi ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c.
6. Considerazioni conclusive.
La pronuncia si segnala per aver affrontato congiuntamente le tre difese che gli istituti oppongono con maggiore frequenza, respingendole tutte con motivazione autonoma. Sotto il profilo pratico essa conferma che, a fronte di un quadro interpretativo consolidato, il contenzioso in materia non tollera dilazioni processuali fondate su questioni pregiudiziali pendenti tra parti diverse.
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