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Nota a ABF, Collegio di Torino, 27 gennaio 2021, n. 2131.

di Marzia Luceri

 

 

 

 

Con la decisione in oggetto, il Collegio di Torino si è pronunciato in ordine alla richiesta di rimborso di un B.F.P. “a termine”, appartenente alla serie “AA4” che, ad avviso dell’intermediario resistente, era da intendersi prescritto al momento del chiesto rimborso in sede di reclamo.

In particolare, rilevato che il B.F.P. in questione, emesso in data 06.07.2002, aveva una durata di 7 anni – come previsto dal D.M. 18.04.2002, istitutivo della serie “AA4” – la resistente rappresentava l’avvenuta scadenza del titolo in data 06.07.2009, con conseguente perfezionamento del termine prescrizionale decennale, previsto dal D.M. del Tesoro del 19.12.2000, in data 06.07.2019.

Ebbene, il Collegio di Torino ha ritenuto erroneo il termine di scadenza dei B.F.P. serie “AA4” individuato dalla resistente, da cui poi far decorre il suindicato termine prescrizionale.

Premesso che l’art. 8 del D.M. 18.04.2002, istitutivo della serie “AA4”, prevede che i B.F.P. appartenenti a detta serie “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, il presente Collegio ha precisato come tale disposizione non faccia alcun riferimento al giorno o alla data di emissione, ma esclusivamente all’anno di emissione, sicché, conformemente a quanto già asserito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 8056/2019, la data di scadenza dei B.F.P. serie “AA4” “va individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione”.

Il Collegio territoriale ha altresì precisato – come già dichiarato dal Collegio di Coordinamento – che tale interpretazione letterale dell’art. 8 del D.M. 18.04.2002 risulta “adeguata a garantire la maggior tutela per il risparmiatore, in sintonia con i principi dell’Ordinamento in materia, tra i quali quelli sanciti dalla normativa costituzionale di tutela del risparmio, di cui all’art. 47, comma 1, della Carta costituzionale”.

Quindi, in considerazione di quanto precede, il Collegio ha rilevato che il B.F.P. in questione era scaduto in data 31.12.2009, sicché il termine prescrizionale era decorso a far data dal 01.01.2010, perfezionandosi in data 01.01.2020, ossia successivamente alla data di presentazione del reclamo (da individuarsi non oltre il 03.09.2019, data in cui lo stesso è stato riscontrato dall’intermediario).

In conclusione, qualificando il reclamo quale atto interruttivo della prescrizione, il Collegio di Torino ha dichiarato “ancora attuale” il diritto del ricorrente al rimborso del buono, pertanto accogliendo il ricorso.

 

 

Qui la decisione.