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Nota a ABF, Collegio di Napoli, 28 gennaio 2026, n. 797.

Massima redazionale

Sebbene non sia normativamente previsto in capo agli intermediari uno specifico obbligo di monitoraggio preventivo delle transazioni, è tuttavia opinione condivisa dai Collegi quella secondo la quale (oltre agli specifici indici di anomalia di cui al D.M. n. 112/2007, e anche al di fuori del più ristretto ambito (considera dal d.m. citato) delle frodi su carte di pagamento: e così, ad es., per operazioni di bonifico o ricariche on line) sia ben possibile valorizzare indici di frode ulteriori, in presenza di un’operatività anomala rispetto alle movimentazioni storiche del ricorrente (ad esempio con riguardo al numero, alla tipologia, all’importo, al tempo di esecuzione e alla riconducibilità delle operazioni al medesimo beneficiario), ove vi sia un’evidenza delle stesse.

Nel caso di specie, il bonifico contestato non risulta in linea con le abitudini di spesa della ricorrente, come attestate dall’estratto conto depositato, considerato anche l’importo rilevante del pagamento, che ha di fatto azzerato le disponibilità esistenti, e l’IBAN di destinazione, riferibile a conto radicato all’estero (Spagna), ma in essere presso l’intermediario resistente. Peraltro, lo stesso intermediario resistente (in sede di risposta al reclamo) ha chiarito che già in data 1° agosto 2024, quindi prima di ricevere la segnalazione da parte della cliente, aveva svolto “controlli sul conto corrente di destinazione” e aveva messo “in sicurezza” il conto della ricorrente, bloccando quest’ultimo in via cautelativa; parte resistente, tuttavia, non ha chiarito se al momento dello svolgimento dei suddetti controlli sul conto del beneficiario (suo stesso cliente) i fondi fossero stati già distratti (ciò in relazione alla possibile utilità di un tempestivo blocco anche del conto di destinazione); né ha fornito alcuna evidenza del tentativo effettivamente svolto per il recupero delle somme, limitandosi unicamente a dichiarare che, al momento del primo contatto della cliente, tali somme erano ormai già state sottratte tramite ulteriori operazioni di pagamento realizzate in stretta successione temporale. Conseguentemente, tenuto conto degli elementi fattuali appena evidenziati, e dell’orientamento condiviso dalla giurisprudenza arbitrale, neppure il comportamento di parte resistente appare esente da censure. Invero, alla luce delle considerazioni che precedono, la stessa condotta di parte resistente, oltre che della ricorrente, risulta egualmente censurabile, con la conseguenza di dover considerare assolutamente predicabile un concorso di colpa, in pari misura, di ambedue le parti; per cui l’intermediario dovrà farsi carico delle somme fraudolentemente sottratte alla ricorrente nell’ordine della metà, oltre interessi dalla data del reclamo.

Ne consegue che l’intermediario convenuto deve farsi carico del 50% della somma indebitamente sottratta alla ricorrente, oltre interessi dalla data del reclamo.

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