Rileva il giudice leccese che, senza soluzione di continuità con la prevalente giurisprudenza, nelle controversie relative a consumi di gas, «deve essere riconosciuta la legittimazione passiva sia delle società distributrici, in quanto responsabili del corretto funzionamento degli strumenti di rilevazione dei consumi e della loro corretta lettura, sia della venditrice in quanto titolare del diritto di richiedere alle società distributrici la sospensione delle erogazioni del gas in caso di morosità»[1]. Ed ancora, «Nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione della congruità dei consumi portati dalle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante (società che fornisce il bene all’utente) e non al distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti) la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. Consegue che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e la bolletta risulta idonea a dimostrare l’entità dei consumi della somministrazione solo in caso di mancata contestazione da parte dell’utente poiché, in ipotesi contraria, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.»[2].
Pertanto, sussiste una responsabilità solidale tra distributore e venditore nelle controversie relative ai consumi di gas. Inoltre la consulenza tecnica d’ufficio espletata, pienamente condivisa dal giudicante in quanto scevra da vizi formali e procedurali, che si appalesa completa e soddisfacente in riferimento ai quesiti formulati in sede di conferimento dell’incarico, rispondente alle indicazioni fornite da questo giudice nei quesiti posti, ha così concluso: «[…] nella fattura di conguaglio n. 4322310293 sia richiesto il pagamento di un surplus di consumo, pari a mc 12.289,00, corrispondente alla sommatoria dei consumi già fatturati in altre precedenti bollette e regolarmente pagati». Il consulente d’ufficio ha dimostrato attraverso rigorosi e precisi calcoli matematici che il consumo effettivo da fatturare ammontava a mc 43.679,00 e non a mc 55.148,00 indicati nella fattura contestata, determinando un indebito di € 15.434,61. Dalle conclusioni della consulenza emerge inequivocabilmente che vi sia stato un indebito oggettivo ex art.2033 c.c. in quanto il ricorrente ha pagato, rateizzandolo, l’importo indebitamente richiesto con la fattura contestata e che riportava la somma di €.15.434,61 in più rispetto al dovuto.
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[1] Cfr. Trib. Cassino, 8 luglio 2024, n. 1005.
[2] V., da ultimo, App. Bari, 6 maggio 2025, n. 648; Trib. Vibo Valentia, Sez. I, 29 aprile 2021, n. 321; Trib. Grosseto, 10 settembre 2018, n. 796.