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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 29 aprile 2026, n. 11676.

di Francesca Romana Capezzuto

Studio Legale Capezzuto

«Ai sensi dell’art. 67, 4 comma, CCII (così come modificato dall’art. 19 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), la moratoria fino a due anni dall’omologazione, che può essere contenuta nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione ai crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l’inizio del pagamento ovvero l’estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall’omologazione; a sua volta, anche il pagamento degli interessi legali rimane dunque sospeso, ove la proposta di moratoria lo preveda, per il medesimo periodo della moratoria, ferma l’obbligatorietà del loro computo decorrendo essi, sui predetti debiti assistiti da prelazione, anche nel corso del biennio».

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La questione della moratoria dei crediti assistiti da prelazione continua a rappresentare uno dei punti più delicati nella costruzione dei piani di ristrutturazione del consumatore, soprattutto alla luce delle oscillazioni interpretative registrate nella prassi applicativa.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza si inserisce proprio in questo contesto.

Il Tribunale di Napoli aveva omologato una proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, ritenendo il piano conforme ai requisiti di legge. La decisione veniva tuttavia impugnata in sede di reclamo, sul presupposto – tra gli altri – della violazione dell’art. 67, comma 4, CCII, in relazione alla previsione di una moratoria eccedente il limite biennale.

La Corte d’Appello di Napoli accoglieva il reclamo, aderendo ad una lettura rigorosa della disposizione: la moratoria “fino a due anni” veniva interpretata come termine entro il quale il creditore privilegiato avrebbe dovuto essere integralmente soddisfatto, con conseguente illegittimità di qualsiasi dilazione eccedente tale arco temporale. A ciò si aggiungeva l’ulteriore rilievo della mancata previsione degli interessi legali.

Investita della questione, la Corte di Cassazione – pur rigettando il ricorso – ha offerto una ricostruzione ben articolata, destinata ad incidere in modo significativo sulla prassi andando a correggere in iure la motivazione della sentenza impugnata.

Da un lato, infatti la Corte ha confermato la correttezza della decisione nella parte in cui aveva rilevato la mancata previsione degli interessi legali, ribadendo che essi maturano anche durante il periodo di moratoria e non possono essere esclusi dal piano ma che il loro pagamento può essere differito unitamente al capitale di restituzione.

Dall’altro lato – ed è questo il passaggio centrale – ha espressamente corretto l’impostazione della Corte territoriale in ordine al significato della moratoria.

Richiamando il precedente orientamento formatosi sotto la vigenza della l. n. 3/2012, ed in particolare l’arresto di legittimità (Ord. n. 34150/2024 Pres. Ferro Rel. Vella), la Cassazione ha ribadito che la moratoria non può essere intesa come termine finale di adempimento, ma come strumento di sospensione o dilazione del pagamento “…del resto, già l’interpretazione lessicale del termine “moratoria” non potrebbe che essere quella di “sospensione” o “dilazione” nell’esecuzione della prestazione

Già con riferimento all’art. 8, co. 4, della l. n. 3/2012, infatti, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il termine ivi previsto individua il momento a partire dal quale il debitore è tenuto ad iniziare i pagamenti, e non quello entro cui deve essere integralmente soddisfatto il credito.

Tale impostazione viene oggi espressamente estesa all’art. 67, co. 4, CCII, valorizzandone la sostanziale continuità strutturale. La norma richiamata, con riferimento ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dispone che la proposta possa prevedere “una moratoria fino a due anno dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.”

La Cassazione così si esprime “Il legislatore, ricorrendo a tale espressione, ha voluto concedere al debitore la possibilità di “mettere in pausa” i pagamenti, fruendo di una sorta di “periodo di grazia”; un lasso di tempo, cioè, durante il quale i pagamenti possono essere sospesi o differiti, per poi iniziare secondo le modalità previste dal piano. Ritenere, invece, che l’intero credito debba essere estinto entro il biennio significa snaturare il concetto stesso di moratoria, trasformandolo in un termine di adempimento accelerato che paradossalmente, renderebbe la maggior parte dei piani di ristrutturazione, basati sul reddito del debitore, del tutto inattuabili”

La Corte formula il seguente principio di diritto:

Ai sensi dell’art. 67, 4 comma, CCII (così come modificato dall’art. 19 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, la moratoria fino a due anni dall’omologazione, che può essere contenuta nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione ai crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l’inizio del pagamento ovvero l’estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall’omologazione; a sua volta, anche il pagamento degli interessi legali rimane dunque sospeso, ove la proposta di moratoria lo preveda, per il medesimo periodo della moratoria, ferma l’obbligatorietà del loro computo decorrendo essi, sui predetti debiti assistiti da prelazione, anche nel corso del biennio”.

La portata della decisione è evidente.

L’interpretazione accolta dalla Suprema Corte evita che la moratoria si trasformi in un meccanismo di anticipazione forzata dell’adempimento, incompatibile con la funzione stessa dello strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento offerto al consumatore. Al contempo, viene preservato l’equilibrio del sistema attraverso il riconoscimento della maturazione degli interessi.

Ne emerge una lettura coerente con la ratio dell’istituto, che sposta il baricentro dalla rigidità del termine alla sostenibilità complessiva del piano, riaffermando la necessità di un bilanciamento tra tutela del credito e concreta possibilità di risanamento del debitore.

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