Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 7 luglio 2026, n. 2630.
Il Tribunale di Lecce affronta il tema della corretta determinazione del TAEG nei contratti di credito ai consumatori, soffermandosi sulle conseguenze derivanti dall’omessa inclusione dei costi assicurativi nel calcolo dell’indicatore sintetico di costo e sulla disciplina applicabile in caso di difformità tra il TAEG pattuito e quello effettivamente praticato. La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento volto a garantire la piena trasparenza delle condizioni economiche del finanziamento, riaffermando che il TAEG costituisce uno degli elementi essenziali attraverso cui il consumatore può valutare il costo reale del credito.
La controversia trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai mutuatari nei confronti della società finanziaria, in cui veniva contestata, tra l’altro, l’errata indicazione del TAEG contrattuale. All’esito della consulenza tecnica d’ufficio, il giudice ha pienamente condiviso la tesi del CTU, secondo cui il tasso effettivamente applicato risultava superiore rispetto a quello pattuito nel contratto, in quanto nel calcolo erano stati omessi i costi delle polizze assicurative contestualmente stipulate all’erogazione del finanziamento.
Il Tribunale richiama la disciplina contenuta nell’art. 121 T.U.B., secondo cui nel costo totale del credito devono essere ricompresi tutti gli oneri che il consumatore è tenuto a sostenere in relazione al contratto, inclusi i premi assicurativi, quando la relativa stipulazione costituisca condizione per ottenere il finanziamento o per conseguirlo alle condizioni economiche offerte.
Coerentemente, vengono richiamate anche le Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009, le quali, nel definire il trattamento degli oneri e spese da considerare per il calcolo del TEG, al punto C4), prevedevano che il calcolo del tasso dovesse tener conto delle “spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte…..”.
Di particolare interesse è la ricostruzione operata dal giudice in ordine alla natura delle polizze assicurative. La sentenza evidenzia che il carattere formalmente facoltativo della copertura non è, di per sé, decisivo, dovendo invece verificarsi se, nella concreta struttura dell’operazione, tali costi risultino strettamente connessi all’erogazione del credito e siano destinati a garantire il rimborso dell’esposizione dell’ente finanziatore. In tale ipotesi, le relative spese assumono una funzione remunerativa indiretta e devono necessariamente concorrere alla determinazione del costo complessivo del finanziamento.
L’omessa inclusione di tali oneri determina, secondo il Tribunale, una divergenza tra il costo del credito rappresentato al consumatore e quello realmente praticato, incidendo su un elemento essenziale del contratto e determinando l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 125-bis, comma 6, T.U.B., con conseguente sostituzione del tasso convenzionale mediante i tassi sostitutivi previsti dalla legge.
Sulla scorta della consulenza tecnica, il giudice ha, quindi, proceduto alla rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rideterminando il residuo credito dovuto dai mutuatari e revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso per un importo significativamente superiore.
La decisione assume particolare rilievo anche sotto il profilo sistematico, poiché si inserisce nell’orientamento della giurisprudenza di merito che attribuisce all’errata indicazione dell’ISC/TAEG una rilevanza non meramente informativa, ma direttamente incidente sulla validità delle clausole economiche del contratto.
L’indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG, effettivamente applicato, integra violazione dell’art. 117, comma 6 TUB, ai sensi del quale sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, e, conseguentemente, la necessità di applicare il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell’art. 117, comma 7 TUB (cfr. Trib. Latina sent.n.655/19 del 15.3.19; Trib. Ancona sent. n.889/18 del 31.5.18; Trib. Gorizia sent.n.308/18; Trib. Chieti n.203/15; Giudice di Pace di Buccino sent. del 25.1 16).
La pronuncia conferma la crescente attenzione della giurisprudenza verso il principio della trasparenza bancaria, interpretato quale presidio sostanziale della tutela del consumatore.
Orbene, il TAEG continua ad assumere una funzione centrale nell’ambito della disciplina del credito ai consumatori, poiché rappresenta l’indicatore sintetico attraverso cui il cliente è posto nelle condizioni di conoscere il costo reale dell’operazione finanziaria.
La decisione del Tribunale di Lecce offre, inoltre, un’importante precisazione in ordine alla rilevanza delle polizze assicurative abbinate ai finanziamenti. Il giudice chiarisce che non assume rilievo decisivo la qualificazione formale della copertura, come facoltativa o obbligatoria, quanto piuttosto la verifica della sua effettiva funzione economica all’interno dell’operazione negoziale.
Quando il premio assicurativo risulti strettamente collegato all’erogazione del credito e destinato, anche indirettamente, a garantire l’interesse dell’ente finanziatore, esso deve necessariamente concorrere alla determinazione del costo complessivo del finanziamento.
La sentenza si inserisce, pertanto, in un orientamento sempre più rigoroso volto ad assicurare la piena corrispondenza tra il costo del credito rappresentato al consumatore e quello concretamente applicato, riaffermando che ogni alterazione del TAEG compromette la funzione informativa dell’indicatore e giustifica l’applicazione dei rimedi previsti dal Testo Unico Bancario a tutela dell’equilibrio contrattuale e della trasparenza del mercato del credito.
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Info sull'autore
Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Logica ed Informatica Giuridica, titolata “Cyber-terrorismo e criminalità informatica ”. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio specializzato in diritto bancario, sviluppando particolare attitudine per il diritto bancario e d’impresa, nello specifico la normativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e tutela del consumatore (Dlgs n. 206/2005).