5 min read

Nota a Trib. Rimini, 8 settembre 2026, n. 484.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Sulla decorrenza del termine decennale di prescrizione.

Il giudice riminese, in primo luogo, esamina l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta, la quale sostiene che, trattandosi di vicenda relativa alla responsabilità contrattuale dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi, il dies a quo debba essere individuato nella data nella quale il cliente ha impartito l’ordine di investimento. Tale tesi non può essere accolta. Invero, particolare rilievo assume una recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione[1], che ha recentemente ed espressamente affrontato il problema della decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria dell’investitore per violazione degli obblighi informativi dell’intermediario. Gli ermellini hanno affermato il principio per cui il termine decennale decorre dal momento in cui si manifesta concretamente, per il cliente, il pregiudizio patrimoniale, vale a dire la conseguenza dannosa oggettivamente percepibile secondo il metro dell’ordinaria diligenza.

La Corte ha espressamente distinto il momento dell’inadempimento dell’intermediario dal momento nel quale il danno si manifesta nel patrimonio dell’investitore; ha, inoltre, precisato che l’individuazione del momento di effettiva percepibilità del danno deve essere compiuta in relazione alle circostanze del singolo caso e che, avuto riguardo alla particolare natura degli strumenti finanziari, la mera oscillazione del prezzo sul mercato secondario non è di per sé sufficiente, essendo necessario un quid pluris, anche costituito da un evento anomalo, idoneo al contempo a disvelare il rischio che l’intermediario avrebbe omesso di rappresentare e a concretizzare la lesione patrimoniale.

Ciò premesso, l’onere di allegare e provare il fatto estintivo costituito dalla prescrizione grava sull’intermediario che lo eccepisce, che deve, pertanto, indicare e dimostrare le circostanze fattuali dalle quali desumere l’oggettiva percepibilità del danno in un momento anteriore a quello prospettato dal cliente.

Per il Tribunale di Rimini, tali principi assumono rilievo decisivo nella controversia de qua e si pongono in linea di continuità con l’orientamento già espresso in tema di decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria da inadempimento contrattuale, per cui il termine non può decorrere anteriormente al momento in cui il diritto può essere concretamente esercitato, e trova specifica applicazione, in materia di intermediazione finanziaria[2].

Il principio così affermato si colloca in un quadro di giurisprudenza di merito che, anteriormente al più recente intervento della Corte Suprema di Cassazione, aveva espresso orientamenti non uniformi in ordine all’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria dell’investitore.

In particolare, secondo un orientamento richiamato dalla convenuta, il termine prescrizionale viene individuato nella data dell’ordine o dell’esecuzione dell’operazione, assumendosi tale momento quale quello di consumazione dell’inadempimento dell’intermediario[3]. Pur tuttavia, l’assunto non viene confermato dall’ormai maggioritaria giurisprudenza di merito, anche di recente formazione[4], secondo la quale, in adesione al principio della Suprema Corte, il termine iniziale coincide con l’azzeramento del valore del titolo. Pertanto, nella specie, nonostante la sospensione della possibilità di negoziare il titolo, comunicata via mail nel 2010 il crollo dei titoli, a dire della ricorrente, sarebbe stato dichiarato nell’estratto conto del 31/12/2013 e, comunque, reso pubblico per la prima volto solo nell’anno 2016, all’esito dell’attività di commissariamento espletata dalla Banca d’Italia. Dunque, l’azione di parte attrice non può ritenersi prescritta, essendo comunque in atti l’atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione costituito dalla comunicazione pec del 16/09/2019 e, successivamente, con formale reclamo ai fini della proposizione del ricorso innanzi all’ACF, del 20/10/2020.

*****

Sull’inadempimento degli obblighi informativi in tema di illiquidità delle azioni.

Secondo l’impostazione della difesa di parte resistente, la cliente sarebbe stato resa edotta dei rischi connessi all’investimento nei seguenti modi:

  1. a) tramite la consegna del contratto quadro;
  2. b) tramite l‘informativa contenuta negli ordini di acquisto;
  3. c) con le note informative di esecuzione;
  4. d) oralmente.

Sotto tale profilo, la Banca convenuta ha prodotto elementi documentali con riferimento agli specifici obblighi informativi dedotti in giudizio, a suo dire attestanti il fatto che la cliente aveva ricevuto informazioni sulla natura dell’investimento azionario, sui relativi rischi generali e sulle modalità di negoziazione delle azioni. Tale documentazione, in realtà, non ha comprovato che gli investitori, al momento delle singole operazioni, avessero percezione di una specifica e concreta situazione di illiquidità del titolo che, tuttavia, era già conoscibile dall’intermediario, e, al contempo, che tale informazione sia stata resa esplicita alla cliente.

Il giudice riminese, a tal riguardo, impone una distinzione rilevante tra:

  • la circostanza che le azioni non fossero negoziate su un mercato regolamentato;
  • la diversa e più specifica allegazione concernente la loro concreta illiquidità.

Ebbene, se la prima risulta direttamente dalla documentazione relativa alle operazioni, la seconda richiedeva la dimostrazione delle concrete condizioni di negoziabilità e smobilizzo del titolo esistenti al momento dei singoli investimenti. La imminente e notoria difficoltà di disinvestimento è, tuttavia, sufficiente a dimostrare che tale situazione fosse già esistente e conoscibile all’epoca degli acquisti.

Pertanto, valutata unitariamente la documentazione prodotta, si può ritenere acquisita un’astratta valutazione della cliente, ma non tale da ritenere raggiunta la prova dell’adempimento informativo specificamente allegato dalla ricorrente. Tali documenti, infatti, non assolvono concretamente l’onere informativo per come descritto negli artt. 21 e 23 TUF e dal c.d. Regolamento Intermediari. I documenti indicati dalla difesa di parte convenuta sono privi di uno specifico riferimento alla rischiosità dell’investimento e contengono una serie di nozioni di carattere generale che nulla dicono rispetto al singolo investimento.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32226.

[2] Cfr. Cass. n. 2066/2023; Cass. n. 1823/2022; Cass. n. 5504/2012; Cass. n. 32226/2024.

[3] In tale prospettiva, App. Firenze, 6 aprile 2020, n. 739; Trib. Firenze, 28 settembre 2023; Trib. Livorno, 17 maggio 2023, n. 241.

[4] Cfr. Trib. Rimini, n. 322/2026; Trib. Forlì, n. 557/2026; Trib. Forlì, n. 436/2026.

Seguici sui social: