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Nota a ACF, 11 settembre 2026, n. 8644.

Massima redazionale

Nel caso di specie, non vi sono dubbi che l’operatività contestata sia stata realizzata autonomamente da parte ricorrente, mediante strumenti telematici, avvalendosi dei soli servizi esecutivi prestatigli dall’Intermediario resistente. La circostanza risulta pacifica tra le parti e confermata anche dalle disposizioni che, tempo per tempo, ne regolavano i rapporti, in virtù delle quali l’incarico conferito all’Intermediario si limitava alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, collocamento e ricezione e trasmissione di ordini, con espressa esclusione della fornitura di consigli sulle specifiche scelte di investimento e della prestazione del servizio di consulenza personalizzata in materia di investimenti.

Pur ciò precisato, la natura del servizio esecutivo prestato dall’Intermediario e la circostanza che il cliente si sia avvalso di strumenti telematici per disporre le operazioni di investimento non possono avere tra i loro effetti – come reiteratamente affermato dal Collegio – quello di giustificare un abbassamento della soglia di tutela e, in particolare, non esoneravano l’Intermediario dal fornire all’investitore un set informativo coerente con la normativa di settore.

Difatti, in tali casi, l’intermediario prestatore del servizio non può limitarsi a rimettere l’acquisizione delle informazioni a un comportamento attivo del cliente, ma deve assolvere gli obblighi informativi con modalità che possano essere considerate come equivalenti a quelle a supporto di un servizio erogato “in presenza”, ovverosia con modalità che possano ritenersi equiparabili, sotto il profilo sostanziale, quantomeno alla consegna materiale al cliente del documento informativo[1]. Nel caso in esame, l’Intermediario non ha prodotto evidenze idonee a comprovare il compiuto adempimento di un tale obbligo. Lo screenshot degli ordini prodotto non reca, infatti, alcun elemento anche solo allusivo alla circostanza che il ricorrente abbia potuto visualizzare, prima della relativa esecuzione, la documentazione informativa descrittiva delle caratteristiche e dei rischi delle azioni e l’unica documentazione disponibile in atti è rappresentata dalle conferme di avvenuta esecuzione delle operazioni che, oltre ad essere successive alla disposizione dei relativi ordini, riportavano esclusivamente i dati tecnici delle operazioni, senza alcun riferimento alle caratteristiche e ai rischi connessi allo strumento finanziario.

 

 

 

 

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[1]  Cfr. ACF, 29 aprile 2026, n. 8489.

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