Nella specie, per quanto parte ricorrente risulti aver dichiarato, in sede di compilazione del questionario MiFID, di vantare un’ampia conoscenza ed esperienza pregressa in materia di strumenti finanziari, quel che emerge dalle risultanze istruttorie è che trattasi di affermazione del tutto apodittica (per non dire autoreferenziale), non risultando suffragata né dal titolo di studio ivi dichiarato (licenza di scuola media superiore), dalla professione svolta in precedenza (impiegata), né e soprattutto trovando conferma nella pregressa operatività che – come evincibile dalla rendicontazione in atti – si caratterizzava per essere stata apprezzabilmente contenuta per consistenza e numero di operazione, oltre che per essere stata indirizzata prevalentemente verso investimenti di tipo conservativo e non particolarmente rischiosi.
Alla luce di ciò, l’Intermediario ben avrebbe potuto e dovuto verificare, in maniera decisamente più approfondita di quanto consti in atti, l’effettivo livello di esperienza e competenza finanziaria della Cliente, prima di esprimersi in ordine all’adeguatezza/appropriatezza, tanto più ove si consideri anche il carattere essenzialmente autovalutativo di buona parte delle domande contenute nel questionario Mifid.
L’inattendibilità degli esiti della profilatura non può che aver irrimediabilmente compromesso l’esito della valutazione di adeguatezza che – diversamente da quanto sostenuto dall’Intermediario resistente – a giudizio di questo Collegio avrebbe dovuto essere di segno negativo, il che porta a ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare la responsabilità dell’Intermediario a fini risarcitori del danno occorso.