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Nota a Trib. Nola, Sez. I, 10 settembre 2026.

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Il tema della prova della titolarità del credito continua a rappresentare uno dei principali terreni di confronto nel contenzioso bancario relativo alle operazioni di cessione di portafogli di crediti e di trasferimento di rami d’azienda.

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Nola torna sulla questione e ribadisce un principio di particolare rilievo applicativo: la pubblicazione dell’operazione di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale non è, di per sé, sufficiente a dimostrare che il singolo credito azionato in giudizio sia effettivamente compreso nel perimetro dell’operazione.

La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso per l’importo complessivo di euro 31.768,08, oltre accessori, relativo al saldo debitorio derivante da un prestito personale e da plurimi contratti di credito revolving. Il credito, originariamente facente capo ad altro intermediario, era stato oggetto di una prima cessione pro soluto e, successivamente, sarebbe confluito nella titolarità della banca opposta mediante un’operazione di conferimento di ramo d’azienda.

Il debitore proponeva opposizione contestando, tra gli altri profili, proprio la titolarità sostanziale del credito in capo al soggetto che aveva ottenuto il provvedimento monitorio.

Il Tribunale, ritenuta tale censura assorbente, ha concentrato l’esame sulla prova del trasferimento del credito, giungendo all’accoglimento dell’opposizione e alla conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

 

Titolarità del credito e legittimazione ad agire

La pronuncia prende le mosse dalla necessaria distinzione tra legitimatio ad causam e titolarità sostanziale del rapporto controverso.

La legittimazione ad agire concerne infatti la titolarità del diritto così come prospettata dall’attore e costituisce una condizione dell’azione. Diversa è, invece, la questione relativa all’effettiva appartenenza del diritto dedotto in giudizio: essa attiene al merito della controversia e, ove contestata, deve essere dimostrata dalla parte che afferma di esserne titolare.

 

Richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016, il Tribunale ricorda che la titolarità della situazione sostanziale costituisce un elemento costitutivo della domanda e ricade, pertanto, nell’onere deduttivo e probatorio dell’attore. La relativa contestazione integra una mera difesa e non modifica la distribuzione dell’onere probatorio.

È un passaggio particolarmente rilevante nel contenzioso riguardante i crediti ceduti.

Il soggetto che afferma di essere succeduto nella posizione del creditore originario non può infatti limitarsi ad allegare l’esistenza, in termini generali, di un’operazione di cessione o di trasferimento: deve dimostrare che proprio il credito fatto valere in giudizio sia stato ricompreso nell’operazione dalla quale pretende di far discendere la propria titolarità.

 

Il trasferimento del ramo d’azienda e la prova del singolo credito

Nel caso sottoposto al Tribunale di Nola, la banca aveva prodotto il contratto relativo alla precedente cessione dei crediti e la relativa dichiarazione proveniente dalla cedente.

La criticità probatoria si collocava, tuttavia, nel successivo passaggio.

La parte opposta sosteneva infatti di essere divenuta titolare del credito quale conferitaria di un ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati.

L’atto di conferimento prodotto in giudizio individuava i crediti trasferiti mediante rinvio a un apposito allegato, indicato con la lettera “B”. Tale allegato, tuttavia, non risultava prodotto nel giudizio.

Da questa circostanza il Tribunale trae una conclusione precisa: se l’atto negoziale individua il perimetro dei rapporti trasferiti mediante il rinvio a un allegato, è proprio tale documentazione a consentire di verificare se il credito controverso sia effettivamente ricompreso nell’operazione.

La produzione del solo atto di conferimento non è quindi sufficiente quando quest’ultimo non consenta autonomamente di identificare il singolo rapporto trasferito.

 

Il principio conserva piena rilevanza anche considerando che il conferimento di ramo d’azienda comporta, ai sensi dell’art. 2559 c.c., il trasferimento dei crediti inerenti all’azienda ceduta.

L’effetto traslativo previsto dalla disciplina codicistica non elimina, infatti, il distinto problema processuale della prova che il credito concretamente azionato appartenga al complesso dei rapporti trasferiti.

Come osserva il Tribunale, il soggetto che agisca quale conferitario deve fornire una documentazione idonea a identificare con certezza il rapporto controverso come incluso nel compendio trasferito. Non è sufficiente il mero atto di conferimento quando questo rinvii ad allegati o elenchi non prodotti in giudizio.

 

La Gazzetta Ufficiale non sostituisce la prova della cessione

È proprio su questo profilo che la decisione assume maggiore interesse.

Il Tribunale esclude espressamente che la pubblicazione dell’avviso relativo all’operazione nella Gazzetta Ufficiale possa colmare la lacuna probatoria relativa all’inclusione del singolo credito.

Occorre infatti tenere distinti due piani.

Da un lato vi è la pubblicità dell’operazione, funzionale a rendere opponibile ai debitori un trasferimento riguardante una pluralità di rapporti, evitando la necessità di procedere alle comunicazioni individuali secondo il regime ordinario.

Dall’altro vi è la prova della titolarità sostanziale del credito fatto valere nel singolo giudizio.

La pubblicazione dell’avviso attiene al primo piano, non necessariamente al secondo.

Il Tribunale chiarisce, in particolare, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce un adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e deve essere tenuta distinta dalla dimostrazione che lo specifico credito azionato sia effettivamente ricompreso nell’operazione.

La sentenza richiama sul punto anche Cass. n. 2290 del 4 aprile 2026, affermando che la pubblicità dell’operazione, funzionale all’opponibilità del trasferimento, non coincide con la prova dell’inclusione del singolo credito, che riguarda invece la titolarità sostanziale della pretesa.

Ne deriva un principio operativo di immediata rilevanza: l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non può essere utilizzato come una sorta di prova legale della titolarità del credito ogniqualvolta esso non consenta di ricondurre con sufficiente certezza il rapporto controverso al portafoglio oggetto di trasferimento.

Il dato pubblicitario può certamente concorrere alla ricostruzione dell’operazione; non può, però, supplire alla mancata produzione dei documenti necessari a identificare il credito quando l’appartenenza dello stesso al perimetro della cessione o del conferimento sia specificamente contestata.

 

Le conseguenze sul giudizio di opposizione

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha rilevato come la banca non avesse fornito una prova documentale completa del proprio subentro nel credito oggetto di causa.

La carenza dell’allegato richiamato nell’atto di conferimento impediva, infatti, di verificare che il rapporto dedotto nel procedimento monitorio fosse effettivamente confluito nel ramo d’azienda trasferito.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto non provata la titolarità del credito in capo all’opposta e, conseguentemente, ha accolto l’opposizione, revocando integralmente il decreto ingiuntivo.

La questione è stata ritenuta assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni riguardanti il merito del rapporto bancario. La banca è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 7.616,00 per compensi oltre accessori, mentre le spese della consulenza tecnica d’ufficio sono state poste per metà a carico di ciascuna parte.

 

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Nola conferma l’importanza di mantenere rigorosamente distinti il momento pubblicitario dell’operazione di trasferimento e quello probatorio relativo alla titolarità del singolo credito.

L’esistenza di una cessione in blocco, di un conferimento di ramo d’azienda o, più in generale, di un’operazione avente ad oggetto una pluralità di rapporti non consente di presumere automaticamente che ogni credito azionato dal cessionario o dal conferitario sia ricompreso nel trasferimento.

Quando il debitore contesti la titolarità del credito, è il soggetto che agisce quale successore del creditore originario a dover ricostruire documentalmente la catena dei trasferimenti e, soprattutto, a dimostrare l’appartenenza dello specifico rapporto al portafoglio ceduto.

In questa prospettiva, l’atto di cessione, l’atto di conferimento e l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale devono essere valutati non in modo isolato, ma verificando se, nel loro complesso e attraverso gli eventuali allegati cui rinviano, consentano l’identificazione certa del credito.

Diversamente, la prova del subentro resta incompleta.

La decisione del Tribunale di Nola si inserisce così in un orientamento che restituisce alla questione della titolarità del credito la sua corretta dimensione processuale: non basta provare che vi sia stata una cessione; occorre provare che sia stato ceduto proprio il credito per il quale si agisce.

Ed è una distinzione tutt’altro che formale, poiché dalla sua applicazione può dipendere, come nel caso deciso dal Tribunale di Nola, la stessa sorte del decreto ingiuntivo.

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