La copia (digitale) del contratto di finanziamento “disconosciuta” e “contestata in modo inequivoco” dall’opponente è “priva di efficacia probatoria” se parte opposta non produce l’originale.
Nota a Trib. Cagliari, 23 dicembre 2024. Segnalazione a cura dell’Avv. Marcello Colamatteo.
G. Naticchioni – Difficili momenti per la nomofilachia. La Cassazione ritorna sulla “vexata quaestio” della consegna della copia del contratto bancario al cliente: è o non è un elemento che rileva sul piano della sua validità?
Rivista di Diritto del Risparmio Difficili momenti per la nomofilachia. La Cassazione ritorna sulla “vexata quaestio” della consegna della copia del contratto bancario al cliente: è o non è un elemento che rileva sul piano della sua validità? [*] di Gloria NATICCHIONI [**] The Supreme Court returns to the topic of the relevance […]