
Ius variandi ex art. 118 TUB e modifica della clausola della gratuità dei costi.
Nota a ABF, Collegio di Milano, 13 giugno 2024, n. 6999. Massima redazionale Ai sensi dell’art. 118 TUB la facoltà della banca di modificare unilateralmente il contratto è, anzitutto, subordinata alla presenza di apposita clausola, che, nel caso di specie, risulta essere contenuta nel contratto. La proposta di modifica, inoltre, deve essere comunicata al cliente, […]
Le conseguenze civilistiche dell’usura manifestatasi a seguito dell’esercizio dello ius variandi da parte della Banca.