2 min read

Nota a ABF, Collegio di Milano, 13 giugno 2024, n. 6999.

Massima redazionale

Ai sensi dell’art. 118 TUB la facoltà della banca di modificare unilateralmente il contratto è, anzitutto, subordinata alla presenza di apposita clausola, che, nel caso di specie, risulta essere contenuta nel contratto. La proposta di modifica, inoltre, deve essere comunicata al cliente, il quale ha tempo 60 giorni per manifestare il suo eventuale recesso, in difetto del quale la modifica si intende approvata. Ebbene, nel caso specifico, la manifestazione del dissenso della cliente (la quale, dunque, conferma di avere ricevuto la proposta) sarebbe stata poi revocata, prima che il contratto venisse in concreto estinto.

Ai fini dell’efficacia della modifica, poi, deve sussistere un giustificato motivo, che deve necessariamente formare oggetto di comunicazione al cliente. Detto giustificato motivo risulta esplicitato nella proposta di modifica unilaterale attenzionata ed è riconducibile all’introduzione ed all’incremento, nel corso del tempo, dei contributi che la banca deve versare presso il Fondo di Garanzia dei Depositanti. Trattasi di motivo da ritenersi senz’altro giustificato, sicché la proposta di modifica in questione non risulta inficiata dalla carenza di tale indispensabile requisito.

A ciò va aggiunto che il Collegio di Coordinamento ha sottolineato che[1]l’illustrazione del giustificato motivo deve essere chiara e coerente, nonché espressa in termini facilmente comprensibili alla generalità della clientela, in modo da consentirle di esercitare consapevolmente il diritto di recesso; che il riferimento al requisito dei giustificati motivi non può essere limitato alla loro effettiva sussistenza; che l’indicazione delle ragioni che hanno determinato le modifiche prospettate, seppur sintetica, deve essere in ogni caso idonea a consentire al cliente una verifica in termini di congruità”. Ancora, lo stesso Collegio di Coordinamento ABF, in altro pronunciamento[2], ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della valutazione della legittimità della modifica unilaterale, per come declinata dall’art. 118 TUB, occorre tener conto del concreto assetto di interessi che le parti hanno voluto fissare nello specifico regolamento contrattuale. Pertanto, ove la valorizzazione a zero di un costo sia indicativa di un servizio non fornito dall’intermediario, la relativa modifica unilaterale ex art. 118 TUB equivale all’inserimento di una nuova clausola originariamente non prevista dal contratto. Quest’ultima, in quanto tale, è illegittima”.

Da tale principio di diritto si ricava dunque che, qualora il costo zero sia riferibile ad un servizio già fornito in precedenza dall’intermediario, secondo quanto risulta dal relativo rapporto contrattuale, la modifica che introduce un costo, rispetto alla gratuità precedentemente pattuita, è legittima, non determinando “l’inserimento di una nuova clausola originariamente non prevista dal contratto”.

_______________________________________________________________________

[1] Il riferimento è a ABF, Collegio di Coordinamento, n. 15627/2021.

[2] Il riferimento è a ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6781/2023.

Seguici sui social: