1 min read

Nota a CGUE, 23 aprile 2026, C-744/24

Massima redazionale

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato:

«L’articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta all’inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedono l’applicazione del tasso di interesse non soltanto sull’importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore.».

Seguici sui social: