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Con comunicato in data odierna, CONSOB ricorda che il prossimo 1° luglio terminerà il periodo transitorio previsto dal Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (MiCA): a decorrere da tale data, la prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti dei clienti dell’Unione europea sarà riservata esclusivamente ai soggetti autorizzati ai sensi del Regolamento stesso.

Come si apprende dal testo del comunicato, ESMA, con una comunicazione del 17 aprile, ha ribadito gli obblighi per i prestatori di servizi per le cripto-attività (Casp) e le aspettative di vigilanza per le Autorità nazionali, fornendo al contempo indicazioni agli investitori sui rischi connessi all’operatività di soggetti non autorizzati e sulle tutele che possono essere utilizzate.

Ai soggetti non ancora autorizzati quali prestatori di servizi per le cripto-attività, ESMA chiede di disporre di piani di dismissione ordinata pronti all’esecuzione, che garantiscano il trasferimento dei cripto-asset dei clienti verso operatori autorizzati o portafogli auto-custoditi, senza causare danni economici ai clienti, e di implementarli entro il primo luglio 2026. Tali piani devono essere operativi, credibili e immediatamente attuabili, nonché conformi agli obblighi applicabili, inclusi quelli in materia di condotta, requisiti prudenziali e antiriciclaggio. Ai Casp già autorizzati è richiesto, invece, di gestire in modo ordinato l’aggiornamento dei rapporti contrattuali con i clienti esistenti prima della predetta data del primo luglio assicurando l’adozione di procedure di onboarding conformi alla normativa applicabile.

ESMA ricorda che gli operatori extra-Ue non sono autorizzati a prestare servizi Mica a investitori europei, salvo la stretta eccezione della sollecitazione inversa, e che tale divieto si estende anche ai rapporti tra imprese. 

Da ultimo, l’Autorità Europea rivolge una specifica avvertenza agli investitori: non tutti i fornitori di servizi su cripto-attività operanti dopo il primo luglio saranno autorizzati ai sensi del Regolamento Mica e il livello di tutela dipende dal soggetto con cui si intrattiene il rapporto.

Gli investitori sono invitati a:

– verificare il proprio fornitore, accertando che sia autorizzato e incluso nel Registro MiCA pubblicato dall’Esma prima di effettuare investimenti o trasferimenti di fondi;

– identificare con precisione l’entità giuridica che presta il servizio, considerato che le tutele Mica si applicano esclusivamente alla specifica entità autorizzata nell’Ue e non ad altre società del medesimo gruppo o a entità extra-Ue, anche se operanti sotto lo stesso marchio;

– esaminare attentamente la documentazione contrattuale per comprendere quale soggetto fornisce effettivamente il servizio;

– agire tempestivamente trasferendo le cripto-attività a un operatore autorizzato o a un portafoglio auto-custodito, oppure valutando la chiusura delle proprie posizioni, ove necessario, tenuto conto che la permanenza presso operatori non autorizzati può comportare una minore tutela giuridica e un maggiore rischio di perdita delle proprie cripto-attività.

CONSOB continuerà a svolgere la propria attività di vigilanza e di informazione al pubblico, in coordinamento con ESMA e con le altre Autorità nazionali competenti, al fine di assicurare un’applicazione coerente del Regolamento Mica e un adeguato livello di tutela degli investitori.

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