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Nota a Trib. Como, Sez. I, 13 aprile 2026.

Segnalazione a cura dell'Avv. Gladys Castellano.

di Caterina Vincenti

Studio Legale Vincenti

Il tema della recente ordinanza emessa dalla prima Sezione civile del Tribunale di Como concerne la ritenuta abusività – a detta dei reclamanti ai sensi degli artt. 624 comma 2 e 669 terdecies c.p.c. – ex art. 33 comma 1 d. lgs. n. 206/05 dell’art. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo dagli stessi concluso, in base al quale l’Istituto di Credito aveva invocato la risoluzione dello stesso: la banca, infatti, avrebbe risolto il mutuo per un fatto estraneo al rapporto contrattuale ed indipendente dalla volontà dei debitori, insito nel sopravvento di ulteriori gravami sull’immobile ipotecato a causa di iniziative di soggetti terzi, a prescindere dal perdurante adempimento delle rate del piano di ammortamento da parte dei debitori. Gli odierni reclamanti contestavano la legittimazione della banca, deducendo l’invalidità della procura conferita alla A spa, in quanto indeterminata nell’oggetto e risalente al 2019 allorquando il mutuo era in corso e, dunque, non riferibile a crediti futuri come quello vantato oggi da Banco BPM S.p.a.

Il Giudice di prime cure rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ritenendo insussistente il fumus boni iuris in relazione a tutti i motivi di opposizione proposti. Pertanto, i contraenti proponevano reclamo avverso la suddetta ordinanza eccependo, tra i vari motivi, di riformare la stessa e sospendere l’efficacia esecutiva del titolo fatto valere dalla banca e da A spa.

Il reclamo è stato ritenuto fondato per le ragioni che seguono.

Gli odierni reclamanti hanno contestato con opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615, co. 1 c.p.c. il diritto della banca di agire in via esecutiva, deducendo, in primo luogo, il carattere vessatorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, co. 1 del d.lgs. n. 206/05 (Cod. Consumo), dell’art. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo concluso dagli stessi il 27.10.2010 con l’allora Banca, nonché la contrarietà di detta previsione con l’art. 40 T.U.B. Da ciò avrebbe sarebbe dovuta discendere l’illegittimità della risoluzione del contratto operata dalla controparte e, quindi, la nullità del precetto con cui è stato loro intimato il pagamento dell’importo di euro 120.694, 63 (di cui 120.466,44 euro a titolo di “capitale residuo finanziamento” e 228,19 a titolo di “rateo interessi capitale residuo”). Relativamente a tali eccezioni, il Tribunale ha eccepito che è stata la stessa banca, sia con l’atto di intervento ex art. 499 c.p.c. che con l’atto di precetto opposto, ad aver dichiarato l’intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo. A detta del Giudice, “appare evidente, pertanto, come l’esame della richiamata clausola contenuta nel contratto di mutuo e la sua eventuale nullità per vessatorietà ai sensi dell’art. 33 Cod. Consumo risulti dirimente ai fini della decisione, atteso che non è contestata la qualifica di consumatori in capo ai reclamanti”.

L’art. 9 delle richiamate condizioni generali di contratto, invero, prevede una serie di ipotesi in cui il cliente può essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine, oltre a individuare una serie di casi che comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Nel caso di specie, come si è detto, la banca ha espressamente invocato la risoluzione di diritto del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 9 del capitolato delle condizioni generali del contratto. Da ciò ne deriva, a detta del Tribunale, la irrilevanza delle questioni. Non è stato ritenuto rilevante, quindi, ai fini della decisione nel merito, il tema della decadenza dal beneficio del termine del debitore, posto che, avendo la banca invocato l’intervenuta risoluzione di diritto in forza di clausola risolutiva espressa, atto che comporta lo scioglimento dell’accordo, la stessa non può più esigere l’adempimento dell’intera prestazione in forza del medesimo contratto (principio che si desume dall’art. 1453 comma 2 c.c.).  Ancorché la banca reclamata abbia dedotto di aver inviato ai debitori una lettera raccomandata con la quale comunicava loro la decadenza dal beneficio del termine (nel febbraio 2025), a cui non è conseguito il pagamento del dovuto, la stessa ha comunque agito successivamente nel processo esecutivo (con l’atto di intervento) e minacciato l’azione esecutiva poi (con il precetto opposto), invocando espressamente la risoluzione di diritto del contratto in virtù della clausola risolutiva espressa (sul presupposto, quindi, dell’avvenuto scioglimento del contratto). L’art. 9 delle condizioni generali del contratto precede, tra le altre cause di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., il caso in cui “risultassero a peso dei beni concessi in garanzia altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto […]; il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte, di una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del finanziamento degli interessi e dei relativi accessori”.

La clausola è stata ritenuta abusiva in relazione ad entrambi i predetti casi. Sul punto, preliminarmente, occorre precisare che anche una clausola non ricompresa nell’elenco di cui all’art. 33, co. 2 Cod. Consumo può essere ritenuta vessatoria, in base a quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 33 Cod. Consumo se, malgrado la buona fede, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Infatti, la nozione di “significativo squilibrio” a danno del consumatore deve essere valutata tramite un’analisi delle disposizioni nazionali applicabili in mancanza di un accorto tra le parti al fine di appurare la condizione giuridica effettiva del consumatore rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Inoltre, per accertare se lo squilibrio sia stato determinato “malgrado il requisito della buona fede” è necessario verificare se “il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse alla clausola in oggetto in seguito a negoziato individuale” (CGUE Aziz in C-415/11).

Applicando detti principi al caso di specie, deve ritenersi che la clausola in oggetto, se interpretata nel senso di attribuire alla banca il potere di risolvere il contratto nel caso in cui il mutuatario, pur non essendo in ritardo nel pagamento delle rate, subisca un pignoramento sull’immobile concesso in garanzia, deve ritenersi vessatoria ai sensi dell’art. 33, co. 1 Cod. Consumo, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Infatti, come evidenziato dai reclamanti, questa clausola sembra consentire al professionista di invocare la risoluzione del contratto a prescindere da un vero e proprio inadempimento imputabile al consumatore degli obblighi derivanti dal contratto e pure nell’ipotesi in cui egli stia regolarmente provvedendo al pagamento delle rate di mutuo. La risoluzione del contratto, quindi, viene fatta dipendere direttamente ed esclusivamente dal comportamento di un terzo (solo indirettamente ed eventualmente ricollegato causalmente ad un fatto imputabile al debitore- quale l’inadempimento di altro e distino obbligo giuridico), come nel caso di un pignoramento immobiliare, pure a fronte di iniziative potenzialmente abusive del terzo stesso. In mancanza di detta clausola, pertanto, nessuna disposizione dell’ordinamento avrebbe consentito alla banca di invocare la risoluzione per il solo fatto della notifica di un atto di pignoramento avente ad oggetto i beni concessi in garanzia con il contratto di mutuo. Può ritenersi, quindi, secondo il Tribunale, che il contratto abbia collocato il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Sul punto, è stato evidenziato, infatti, che diversa è l’ipotesi, che non viene in rilievo nel caso di specie, in cui l’inadempimento consegue alla decadenza del beneficio del termine (sempre che ne ricorrano i presupposti), a cui può conseguire la risoluzione del contratto in ipotesi di grave inadempimento, sempre che ne vengano accertati i presupposti. Nel caso di specie, invero, appare che la banca abbia inteso avvalersi della suddetta clausola risolutiva espressa dopo aver ricevuto l’avviso ex art. 498 c.p.c. notificato da altro creditore che lo avvisava dell’avvio dell’espropriazione forzata sul bene immobile oggetto della garanzia vantata dalla banca, peraltro nei confronti di uno solo dei condebitori.

Parimenti abusiva nei termini evidenziati è stata considerata la clausola di cui all’art. 9 delle richiamate condizioni generali di contratto, che prevede, in contratti di durata, la risoluzione del contratto in ipotesi di inadempimento anche di una sola rata o simili, pur volendosi prescindere dall’indeterminatezza della clausola stessa per come redatta. Ciò si ricava anche dalla circostanza che la giurisprudenza ha ritenuto vessatoria la clausola che in tali casi prevede la decadenza del consumatore da beneficio del termine, giacché in contrasto con l’art. 33, co. 2 lett. O) Cod. Cons. (cfr. sul punto anche la già richiamata CGUE Aziz del 14.03.2015 in C- 415/11). Del resto, l’art. 40, co. 2 T.U.B. statuisce come la Banca possa invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, precisando che “costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il cento ottantesimo giorno dalla scadenza della rata”. Da ciò ne consegue che parimenti nulla, anche ai sensi dell’art. 1419 c.c., appare la clausola contenuta nel mutuo che consente alla banca di risolvere il contratto ove il ritardo non abbia le caratteristiche espressamente indicate nell’art. 40 TUB. Occorre osservare, peraltro, che, in forza della previsione richiamata, un vero e proprio mancato pagamento, come tale legittimante la risoluzione, può aversi solo una volta che sia trascorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla scadenza della rata. Circostanza che, nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come non pare essersi verificata. Si tratta, dunque, di una clausola vessatoria soprattutto con riferimento alla natura del bene oggetto del contratto poiché inserita in un mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla prima casa destinata a residenza dei mutuatari.

In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che la banca abbia intimato ai reclamanti il pagamento di un credito in forza di una risoluzione di diritto del contratto invocata in ragione di una clausola nulla, con la conseguenza è stato ritenuto parimenti viziato il precetto opposto.

Gli altri motivi di reclamo sono stati ritenuti assorbiti dall’accoglimento di tali doglianze.

Pertanto, in riforma della ordinanza impugnata e in accoglimento del reclamo proposto, la Prima Sezione civile del Tribunale di Como ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo sussistendo altresì il periculum in mora, rappresentato dalla pendenza di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’immobile adibito ad abitazione dei reclamanti.

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