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Nota a App. Napoli, Sez. VII, 24 febbraio 2026, n. 1449.

Massima redazionale

Il correntista che agisce in giudizio contro la Banca per l’accertamento delle nullità contrattuali e per la rideterminazione del saldo di conto corrente è onerato di depositare in atti non soltanto gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa, ma anche i contratti di apertura di conto corrente, pena l’infondatezza della domanda proposta.

La Corte Suprema di Cassazione ha riaffermato che deve ritenersi gravante sull’attore, che agisca per l’accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo[1].

Per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione[2]. Tale regola generale trova una eccezione esclusivamente nei casi in cui il correntista agisca per chiedere la nullità del contratto perché carente della forma scritta prevista ad substantiam dall’art.117 TUB oppure nel caso in cui eccepisca che il contratto non sia stato da lui mai sottoscritto.

In queste ultime due ipotesi, infatti, sarebbe l’Istituto di credito convenuto in giudizio a dover allegare in atti il contratto di apertura di conto corrente per dimostrare l’infondatezza dell’altrui deduzioni.

Ebbene, nel caso in esame, va escluso che sussistano le condizioni c.d. “eccezionali” perché si verifichi un’inversione dell’onere della prova. Anzi presuppongono necessariamente l’esistenza di un contratto di apertura di conto corrente le allegazioni sottese alle doglianze avanzate e alle domande proposte: in particolare, ove si eccepisce la nullità delle clausole anatocistiche “per violazione del dettato della Delibera CICR del 9/02/2000 in ordine al mancato rispetto della reciprocità”, la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto per indeterminatezza “relativamente alle modalità di determinazione, viene di solito riportato soltanto un generico richiamo a tale titolo, violando in tal senso, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che impone nei contratti sottoscritti dalle parti e per ogni singola commissione, aggiuntiva a debito del cliente, debba essere specificata la natura e l’entità della commissione”, di nullità della clausola che disciplina gli interessi ultralegali senza la previsione di una pattuizione scritta relativamente alla regolamentazione in questione.

Tra l’altro, proprio il contratto costituisce un parametro fondamentale da considerare per verificare la fondatezza delle domande proposte, risultando impossibile accertare se gli interessi applicati nel corso del rapporto siano stati effettivamente diversi rispetto a quelli pattuiti o che gli stessi non siano stati previsti per iscritto tra le parti, o, ancora, se la clausola disciplinante la CMS abbia o meno i requisiti della determinatezza o determinabilità. A tal fine, non possono considerarsi sufficienti gli estratti conto depositati dai quali è possibile desumere esclusivamente le condizioni concretamente applicate ma non anche quelle inizialmente pattuite. Né tantomeno può considerarsi calzante il riferimento fatto dell’appellante al principio di c.d. vicinanza della prova. Tale principio, pur essendo stato introdotto nel sistema per riequilibrare nel processo l’asimmetria esistente tra le posizioni sostanziali delle parti, in ambito bancario non può comportare un’inversione dell’onere della prova ponendo a carico dell’Istituto bancario un generale onere di fornire al correntista tutta la documentazione contabile. Né un’inversione dell’onere della prova può giustificarsi a fronte del rifiuto della Banca di esibire il contratto di conto corrente ex art. 210 c.p.c.. Infatti, dalla mancata produzione della documentazione, anche in seguito all’inosservanza dell’ordine di esibizione dell’art. 210 c.p.c., non discende automaticamente l’ammissione del fatto contestato. Dalla lettura della norma si evince che dal rifiuto della Banca può trarsi solo un argomento di prova valutabile ex art.116 comma 2 c.p.c. che, in assenza di concorrenti ulteriori argomenti di prova, non è idoneo, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, ad attribuire a tale condotta l’effetto di rendere non controverso il fatto allegato dal cliente/attore, nella specie che le clausole contrattuali oggetto della domanda di nullità abbiano il contenuto indicato dall’appellante e che siano, pertanto, per ciò solo illegittime.

Una conclusione di segno opposto introdurrebbe un automatismo difficilmente sostenibile sul piano logico-giuridico. Infatti, non è logicamente conseguente al rifiuto della Banca l’invalidità della clausola contestata, atteso che l’accertamento della nullità della clausola richiede anzitutto l’esame del contratto e che il suo esito, positivo o negativo che sia, dipende dal vaglio del contenuto del contratto stesso. Al più, il rifiuto per le ragioni addotte dalla Banca nella comparsa di risposta, può essere indizio dell’esistenza del contratto, ma non può da solo estendere la sua efficacia probatoria al contenuto delle singole clausole del contratto, confermando indirettamente l’illegittimità delle stesse.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 3310/2024; Cass. n.9213/2023; Cass. n.12993/2023.

[2] Cfr. Cass. n. 33009 /2019.

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