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Nota a App. L'Aquila, 15 aprile 2026, n. 425.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

In tema di cartolarizzazione e cessione dei crediti in blocco (art. 58 TUB), qualora l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale subordini l’inclusione dei crediti nel perimetro della cessione al verificarsi di specifici requisiti di fatto (nella specie, contratti di leasing risolti in cui il bene sia stato venduto, ri-locato o radiato), grava sul cessionario l’onere di fornire la prova rigorosa della sussistenza di tale specifica condizione.

La mera produzione di una schermata informatica senza alcun riferimento strutturale o nominativo al contratto di cessione, con la sola indicazione di un’unica numerazione, è inidonea a dar prova dell’inclusione del credito azionato nella pretesa cessione in blocco.

Inoltre, in caso di successive cessioni a catena, la dichiarazione attestante le qualità del credito proveniente dall’originario cedente (primo anello della catena) risulta del tutto irrilevante e inidonea a provare l’avvenuto trasferimento del credito in favore dell’ultimo cessionario, essendo necessaria la prova del passaggio negoziale da parte del dante causa diretto.

Nel procedimento di opposizione a precetto, la facoltà di produrre nuovi documenti in sede di reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies, comma 4, c.p.c. deve essere contemperata con il vincolo di strumentalità che lega la fase interinale al giudizio di merito. Pertanto, il creditore opposto non può ottenere la revoca della sospensione dell’esecutività del titolo producendo in sede di reclamo il documento decisivo (nella specie, la prova della titolarità del credito ceduto) qualora siano già irrimediabilmente spirati i termini perentori per le produzioni documentali nel giudizio di merito (art. 171-ter, n. 2, c.p.c.).

In tema di regolamento delle spese di lite ex artt. 91 e 92 c.p.c., è illegittima e censurabile in sede di gravame la decisione del giudice di merito che disponga la compensazione integrale delle spese motivandola con il generico richiamo alla sussistenza di «oscillazioni giurisprudenziali», qualora la soccombenza della parte derivi in via assorbente dal rilievo di una intervenuta preclusione istruttoria (nella specie, per tardività della produzione documentale) e non dalla valutazione e risoluzione di indirizzi interpretativi contrapposti. In tali ipotesi, in assenza di un reale contrasto giurisprudenziale sulla specifica ratio decidendi e in difetto delle «gravi ed eccezionali ragioni» richieste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., deve trovare applicazione il principio della soccombenza.

Il giudice di merito, nel definire integralmente il giudizio con la pronuncia che accoglie l’opposizione e dichiara la nullità dell’atto di precetto, è tenuto a provvedere alla espressa liquidazione anche delle spese e competenze relative alla pregressa fase del reclamo cautelare, qualora l’ordinanza di rigetto del Collegio abbia rimesso tale statuizione al giudice del merito. L’omissione di tale liquidazione integra un vizio della sentenza, emendabile dal giudice dell’impugnazione con la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi e delle fasi incidentali.

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