Nota a Trib. Termini Imerese, 17 aprile 2026, n. 764.
La sentenza n. 764 del 17 aprile 2026 affronta con particolare rigore il tema della prova della titolarità del credito nell’ambito delle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., offrendo una ricostruzione sistematica che si colloca nel solco degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità.
Il giudizio trae origine da un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nell’ambito della quale è stata posta in discussione la legittimazione del soggetto che aveva promosso l’azione esecutiva immobiliare quale asserito cessionario del credito. La decisione individua con chiarezza la questione dirimente nella prova della titolarità del credito, qualificata come fatto costitutivo della pretesa azionata e, dunque, soggetta al rigoroso regime dell’art. 2697 c.c.
Il Tribunale sviluppa il proprio ragionamento attraverso un ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità, ribadendo che il soggetto che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di una cessione in blocco, è onerato di dimostrare non solo l’esistenza dell’operazione traslativa, ma anche l’inclusione dello specifico credito azionato nel perimetro dei rapporti ceduti. In tale prospettiva vengono richiamate, tra le altre, le pronunce della Corte di Cassazione n. 5857 del 2022, n. 12739 del 2021 e n. 24978 del 2020, che qualificano la titolarità del credito come elemento da accertare in concreto e non suscettibile di presunzioni generiche.
Particolarmente significativo è il richiamo ai più recenti arresti della Corte di Cassazione n. 3405 del 2024 e n. 9073 del 2025, nei quali si afferma che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, pur prevista dall’art. 58 T.U.B., non è idonea a dimostrare la titolarità del credito, potendo al più assumere valore indiziario. Tale pubblicazione assolve infatti alla funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., ma non sostituisce la prova documentale dell’effettivo trasferimento del singolo rapporto.
In questo quadro si colloca il passaggio centrale della motivazione, nel quale il Tribunale chiarisce il metodo di accertamento richiesto in materia. Il giudice afferma che occorre verificare se l’insieme degli avvisi di cessione e della documentazione prodotta sia idoneo a dimostrare, con un sufficiente grado di precisione e univocità, che lo specifico credito azionato sia effettivamente compreso, senza margini di incertezza, nelle operazioni di cessione dedotte. Il riferimento alla necessità di una prova precisa e univoca segna un innalzamento significativo dello standard probatorio, escludendo la possibilità di fondare la decisione su elementi generici o meramente compatibili con la vicenda traslativa.
La portata di tale affermazione viene ulteriormente rafforzata da un inciso particolarmente significativo della sentenza, nel quale si evidenzia che tale verifica si impone “a maggior ragione alla luce delle puntuali contestazioni svolte dall’opponente, il quale ha evidenziato che la parte opposta non ha dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti cumulativi richiesti dagli avvisi di cessione ai fini dell’inclusione del singolo credito nell’operazione traslativa, con particolare riguardo al requisito della previa classificazione del debitore a sofferenza comunicata alla Centrale dei Rischi entro il termine espressamente previsto nell’avviso pubblicato il 14 gennaio 2017”.
Tale criterio assume un rilievo ancora maggiore nei casi in cui la vicenda traslativa si articoli in una pluralità di passaggi. Il Tribunale evidenzia infatti che, in presenza di cessioni successive, il soggetto che agisce deve dimostrare l’intera catena traslativa, trattandosi di passaggi tra loro logicamente e giuridicamente inscindibili. In questo senso viene richiamata anche la giurisprudenza di merito, tra cui la decisione della Corte d’Appello di Milano del 22 novembre 2022, secondo cui l’ultimo cessionario deve produrre i contratti di cessione e gli elenchi dei crediti ceduti, al fine di dimostrare la continuità dei trasferimenti.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale rileva che la documentazione prodotta non consente di verificare in modo certo l’inclusione del credito nella prima operazione di cessione. In particolare, viene esclusa l’idoneità probatoria di una dichiarazione proveniente da un istituto di credito, qualificata come dichiarazione unilaterale ricognitiva, non equipollente al contratto di cessione né agli allegati contenenti l’elenco dei crediti trasferiti. Tale valutazione si pone in linea con la giurisprudenza di merito richiamata in sentenza, tra cui Tribunale di Milano 16 settembre 2021, Tribunale di Brescia 21 dicembre 2022 e Tribunale di Treviso 22 novembre 2021, secondo cui documenti di tal genere possono assumere un valore indiziario, ma non costituiscono prova piena nel giudizio ordinario.
Il Tribunale evidenzia inoltre l’assenza di elementi identificativi idonei a collegare il credito azionato agli avvisi di cessione, rilevando come i codici identificativi della posizione non risultino rinvenibili negli elenchi dei crediti oggetto di trasferimento. Tale mancanza impedisce di ritenere raggiunta la prova della titolarità, poiché non consente di stabilire un nesso oggettivo e verificabile tra il credito dedotto in giudizio e le operazioni di cessione invocate.
Ulteriore rilievo assume la valutazione della restante documentazione prodotta, costituita da schede interne, estratti e comunicazioni relative alla classificazione del credito. Il Tribunale esclude che tali elementi possano assolvere all’onere probatorio richiesto, osservando che essi dimostrano al più l’esistenza del credito nel patrimonio della banca originaria e la sua gestione interna, ma non il suo trasferimento nell’ambito di una specifica operazione negoziale.
La decisione si conclude con l’accoglimento dell’opposizione, sul presupposto che la mancata prova della titolarità del credito comporta l’illegittimità dell’azione esecutiva. La questione della legittimazione assume dunque carattere pregiudiziale e assorbente, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure relative al rapporto sottostante.
La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato che mira a contrastare l’utilizzo di strumenti probatori semplificati in materia di cessione in blocco, riaffermando la necessità di una prova documentale rigorosa e specifica. Il giudice di merito è chiamato a verificare in concreto la riconducibilità del credito azionato alle operazioni di cessione dedotte, attraverso un accertamento puntuale e privo di ambiguità. In tale prospettiva, la sentenza rappresenta un significativo contributo alla definizione degli standard probatori richiesti per l’esercizio dell’azione esecutiva da parte del cessionario.
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