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Nota a App. Venezia, Sez. I, 3 gennaio 2023, n. 14.

Massima redazionale

La prova del fido deve essere fornita soltanto tramite il documento costitutivo, ovverosia il contratto di apertura di credito, e non anche con prove indirette, ossia quegli indizi utili a dare comunque contezza dell’esistenza e dell’entità dell’affidamento. L’irrilevanza del c.d. “fido di fatto” è stata, d’altra parte, affermata più volte dalla giurisprudenza di legittimità, che, a più riprese, ha avuto modo di osservare come la tolleranza degli sconfinamenti da parte della banca non integri una manifestazione di volontà idonea a superare le clausole pattuite dalle parti, perché l’aspettativa originata dal fatto che l’istituto di credito paghi anche quando l’esposizione creditoria superi il limite del fido concesso, non è di diritto, ma di mero fatto, ed è pertanto priva di giuridica rilevanza[1]. Ciò posto, nel caso di specie, il dato presupposto tenuto in considerazione dal primo giudice per escludere l’applicazione del tasso contrattuale all’intero periodo non assistito da un’apertura di credito adeguatamente documentata, sostituendolo con quello legale ex art. 117 T.U.B., deve ritenersi insussistente, atteso che, esclusa l’esistenza, e comunque la rilevanza in parte qua, del preteso “fido di fatto”, il primo contratto “di finanziamento” a tal fine rilevante risulta essere, alla luce delle evidenze documentali disponibili, quello del 18.8.2005, con validità peraltro limitata al 31.12.2005.

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Nella prospettiva dell’alternativa tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, devono ritenersi certamente solutorie le rimesse eseguite:

  1. su conto non affidato, risultando in tal caso irrilevante che il conto, al momento dell’accredito della rimessa, risulti in attivo o in passivo;
  2. su conto affidato, in ipotesi di rimesse extra-fido, anche se solo in parte, nel qual caso risulterà solutorio il versamento corrispondente all’importo differenziale;
  3. su conto affidato in caso di rimesse intervenute su conto in attivo.

Trattasi di circostanze pacificamente suscettibili di far decorrere la prescrizione, posto che in questi casi, attingendo del denaro appartenente al cliente, le operazioni comportano di certo quel trasferimento patrimoniale da cliente a banca quale atto solutorio. In tali situazioni, la prescrizione decorre dalle date in cui si è chiuso il saldo negativo del conto corrente o da quelle in cui le competenze sono state addebitate su saldo attivo, come risulta agevolmente verificabile dall’andamento del conto corrente attoreo e in particolare dagli estratti conto scalari prodotti in causa; è in quel momento (in presenza di saldo creditorio), infatti, che il correntista paga le poste passive, compensate con le sue poste attive. In sintesi, se il conto è “andato in attivo”, gli accrediti hanno integrato nel complesso un pagamento, non potendosi più configurare una rimessa ripristinatoria, che presuppone un passivo, seppure nei limiti del fido; il saldo attivo comporta infatti l’avvenuto pagamento da parte del correntista di addebiti illegittimamente applicati (in questa sede contestati) e il pagamento non è ripetibile essendo la relativa azione prescritta.

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Il modo con cui sono strutturati i conti accessori comporta strutturalmente la neutralizzazione dell’effetto anatocistico. Invero, la circostanza che gli interessi maturati per effetto delle singole operazioni intervenute sul conto accessorio vengano addebitati sul conto ordinario, concorrendo a formarne il relativo saldo debitore, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell’applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. al conto accessorio.

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Il riferimento generico “agli interessi come per legge senza alcun’altra specificazione, né nel dispositivo, né nella motivazione, che possa giustificare l’applicazione, in luogo del tasso legale di cui al comma 1 dell’art. 1284 c.c., di quello previsto dal comma quarto della medesima disposizione, pur astrattamente applicabile al caso di specie, essendo stato detto comma aggiunto dall’art. 17, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014, con la decorrenza prevista dall’art. 17, comma 2, del suddetto D.L. n. 132/2014, va risolto nel senso che il riferimento deve intendersi operato al tasso previsto dal primo comma in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale.

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10.02.2004, n. 2477; Cass. Civ., Sez. I, 28.07.1999, n. 8160, per cui: «L’esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, che, solo, può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata, “per facta concludentia”, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, come i precedenti pagamenti di assegni, che sono da considerare, in via di principio, alla stregua di concessioni discrezionalmente accordate caso per caso.».

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