2 min read

Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ad per illegittimo esercizio di attività di acquisto di crediti in sofferenza da banche e intermediari finanziari in assenza di iscrizione presso l’albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114.5 TUB, proposta da per la prima volta con l’atto di appello.

Si tratta di eccezione inammissibile in quanto tardiva ex art. 345 c.p.c., poiché i presupposti di fatto su cui la stessa si fonda – la mancata iscrizione all’albo – dovevano essere portati all’attenzione del giudice con l’atto introduttivo dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.

Come noto, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice[1]. Tuttavia, ad essere rilevabile d’ufficio è l’eventuale mancanza di legittimazione attiva del soggetto che agisce esecutivamente, non anche i presupposti di fatto sulla cui base essa dovrebbe essere dichiarata e dunque, nel caso di specie, l’iscrizione o meno all’albo previsto dall’art. 114.5 TUB.

Come statuito dalla Corte Suprema di Cassazione[2]: “la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, cioè della rilevanza in iure dei fatti che le integrano, se non è condizionata all’onere di allegazione -della parte che dell’eccezione può beneficiare (secondo la struttura normativa della fattispecie oggetto di giudizio)- dei detti fatti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l’esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, lo è pur sempre però (condizionata) alla emergenza ex actis degli elementi fattuali (i fatti) sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d’ufficio o dedotta dalla parte interessata (…)”. La deduzione di tali fatti è pur sempre condizionata alle regole processuali che regolano lo svolgimento del giudizio, ivi comprese le preclusioni istruttorie, sicché l’eccezione in esame non può che essere dichiarata tardiva in quanto proposta sulla base di elementi fattuali dedotti per la prima volta con l’atto di appello e mai sottoposti in primo grado al contraddittorio con parte opposta.

 

 

 

 

___________________________________________________________

[1] Cfr. Cass. n. 2951/2016.

[2] Da ultimo, Cass. n. 4867/2024.

Seguici sui social: