Nota a AAS, 10 luglio 2026, n. 664.
Massima redazionale
La controversia in oggetto trae origine dalla richiesta della ricorrente, in qualità di danneggiata da errore professionale, di accertamento dell’operatività della copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, stipulata dal proprio avvocato con l’impresa resistente. L’impresa convenuta, nel costituirsi in giudizio, oltre a contestare nel merito le pretese del ricorrente, solleva la questione dell’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della stessa, rilevando che in materia di assicurazione della responsabilità civile professionale, il terzo danneggiato non avrebbe azione diretta nei confronti dell’assicuratore.
Ebbene, ai sensi dell’art. 8, comma 4, IIa linea, del. D.M. 6 novembre 2024, n. 215, “Il ricorso è presentato dalla clientela personalmente, o, per essa, da un soggetto munito di procura”. La nozione di “clientela” è definita dall’art. 1, lett. b), del Decreto, che individua tre categorie di soggetti legittimati a ricorrere:
1) chi “ha o ha avuto con un’impresa o un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi“;
2) chi è un soggetto “al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell’impresa“;
3) chi “ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative“.
L’art. 3, comma 1, del Decreto prevede che: “Sono rimesse alla cognizione dell’arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione”. Il successivo art. 9, comma 1, lett. d) del Decreto sancisce l’inammissibilità del ricorso qualora sia presentato “da un soggetto non legittimato“.
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente agisce quale terza danneggiata dalla presunta negligenza del proprio legale, il quale ha stipulato una polizza di responsabilità civile professionale con l’impresa resistente: è, dunque, estranea al rapporto contrattuale assicurativo, che intercorre unicamente tra il professionista e l’impresa.
Il Collegio sottolinea che l’ordinamento italiano, in materia di assicurazione della responsabilità civile, non riconosce al terzo danneggiato un’azione diretta. Tale azione, è ammessa solo in casi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge, come per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, ai sensi dell’art. 144 CAP o per quella derivante dall’esercizio dell’attività venatoria. Tale regola trova conferma, sul piano interpretativo, anche nella giurisprudenza di legittimità, per cui “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso”[1]. Al di fuori di tali ipotesi, vige il principio generale secondo cui l’obbligazione dell’assicuratore è quella di tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, come previsto dall’art. 1917, comma 1, c.c. La facoltà, per l’assicuratore, di pagare direttamente al terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 1917, comma 2, c.c., costituisce una mera modalità di adempimento della prestazione indennitaria dovuta all’assicurato e non fa sorgere in capo al terzo un diritto autonomo o un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.
La disciplina sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli avvocati (art. 12, L. 247/2012 e D.M. 22 settembre 2016) non conferisce al cliente danneggiato un’azione diretta contro l’assicuratore del professionista. Per queste ragioni, il Collegio dichiara l’inammissibilità del ricorso.
_______________________________________________________________
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 5259/2021.
Seguici sui social:
Info sull'autore