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Rivista di Diritto del Risparmio

APPROFONDIMENTI

 

Uso pseudoscientifico della matematica finanziaria: questo è il problema! Il caso emblematico della Sentenza n. 219/2026 della Corte d’Appello di L’Aquila[*]

 

A cura del Dott. Graziano ARETUSI[**]

 

L’indagine tecnica condotta in alcuni recenti contributi ha evidenziato la strutturale fragilità delle fondamenta algebriche su cui poggiano i più recenti orientamenti giurisprudenziali. Nel primo lavoro («Capitale Residuo o Debito Residuo? Questo è il problema!», Marzo 2026), si era sviscerato il paralogismo generato dall’indebita sovrapposizione tra le grandezze statiche di “capitale puro” e le dimensioni dinamico-finanziarie del “debito montante”. Nel secondo contributo («Rata Costante o Interesse semplice? Questo (non) è il dilemma!», Maggio 2026), l’analisi si era concentrata sul presunto “dogma dell’impossibilità” algebrica di sviluppare la rata costante in regime semplice, dimostrando come tale pretesa fosse smentita da oltre un secolo di letteratura scientifica consolidata.

Purtroppo, l’esame dei più recenti approdi delle Corti territoriali rivela una metamorfosi dell’errore giudiziale ancora più insidiosa. Non ci si trova più di fronte a un mero difetto di percezione contabile o a una svista terminologica; si assiste, al contrario, a un vero e proprio uso pseudoscientifico della matematica finanziaria. Con tale locuzione si identifica quel procedimento argomentativo mediante il quale nei giudizi di merito si avanzano pretese ricostruttive della scienza esatta, introducendo categorie finanziarie del tutto arbitrarie e prive di qualsiasi riscontro nella letteratura di settore, con l’effetto pratico di sottrarre la prassi bancaria dal vaglio delle norme imperative.

Esemplare di questa deriva è la Sentenza n. 219/2026 della Corte d’Appello di L’Aquila. Nel vagliare la legittimità dell’ammortamento alla francese in regime composto, la motivazione della Corte territoriale da un lato proclama la necessità di condurre l’analisi «non in sede di matematica finanziaria… ma in sede tutta giuridica», mentre dall’altro fonda l’intero sillogismo decisionale su asserzioni matematiche palesemente errate. La Corte d’Appello richiede espressamente che ai concetti tratti dalla matematica finanziaria sia esplicitato un «riferimento giuridico» e sia individuabile un «risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione»; tuttavia, cade in una vistosa contraddizione metodologica nel momento in cui utilizza quegli stessi concetti in modo improprio, giungendo persino ad introdurre tassonomie del regime composto totalmente sconosciute alla scienza ufficiale (affronteremo questo aspetto nel paragrafo 2).

 

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[*] Contributo approvato dai referee.

[**] Coordinatore scientifico Openstat.it, www.openstat.it e-mail: info@openstat.it.

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