Nota a App. Napoli, Sez. VII, 29 giugno 2026, n. 5128.
La Settima Sezione Civile della Corte d’Appello di Napoli affronta uno dei temi maggiormente dibattuti negli ultimi anni nel contenzioso bancario e nella gestione dei crediti deteriorati: la prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione e di cessione in blocco disciplinate dall’art. 58 T.U.B.
La pronuncia si inserisce nel recente orientamento della Corte di Cassazione volto a delimitare l’ambito probatorio dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, chiarendo che l’efficacia sostitutiva della notificazione prevista dall’art. 58 T.U.B. non può essere confusa con la prova dell’effettiva titolarità del creditoazionato in giudizio.
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, ottenuto dalla società mandataria della cessionaria di un credito bancario, nella quale l’opponente eccepiva, sin dal primo grado, di non avere mai intrattenuto rapporti contrattuali con la società ricorrente e contestava espressamente la prova della cessione del credito, deducendo il difetto di legittimazione attiva dell’opposta.
Il Tribunale di Benevento accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo; decisione, poi, integralmente confermata dalla Corte d’Appello.
Il fulcro della decisione risiede nella distinzione, ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità, tra legittimazione processuale e titolarità sostanziale del credito.
La Corte ricorda, infatti, come la legittimazione ad agire costituisca un presupposto processuale riferibile all’astratta deduzione del diritto in giudizio, mentre la titolarità sostanziale del credito attiene al merito della domanda e, ove specificamente contestata, deve essere oggetto di piena prova da parte dell’attore.
Ebbene, occorre precisare che nelle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B. si distinguono due diverse situazioni processuali.
La prima ricorre quando il debitore non contesta l’esistenza del contratto di cessione, ma soltanto che il proprio credito rientri tra quelli ceduti. In tale ipotesi, l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale può costituire elemento idoneo a dimostrare l’inclusione dello specifico credito, purché le caratteristiche indicate nell’avviso risultino sufficientemente precise da consentirne l’individuazione senza margini di incertezza.
Diversamente, quando venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione o la titolarità del credito in capo alla cessionaria, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente, essendo necessario fornire la prova del contratto traslativo (cfr. Cass. 29/09/2025, n.26342; 06.02.2024, n. 3405; Corte appello Napoli sez. III, 26/06/2024, n.2901).
Da tali principi, la Corte osserva che, nel caso concreto, la debitrice aveva contestato radicalmente la titolarità del credito, negando che fosse stata dimostrata l’effettiva successione nel rapporto obbligatorio.
Di conseguenza, la società cessionaria avrebbe dovuto produrre il contratto di cessione , idoneo a dimostrare il trasferimento del credito controverso. La mancata produzione di tale documentazione impedisce, secondo la Corte, di ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’attrice.
Orbene, la pubblicazione prevista dall’art. 58 T.U.B. svolge esclusivamente la funzione di sostituire la notificazione individuale della cessione ai debitori ceduti, ma non prova né l’esistenza del contratto di cessione, né il suo contenuto (v. Cass. 08/11/2024, n.28790).
La funzione pubblicitaria dell’avviso, pertanto, non può essere sovrapposta alla prova dell’effettivo trasferimento del singolo credito.
La decisione valorizza, inoltre, i più recenti arresti della Suprema Corte concernenti la prova dell’inclusione del credito nell’operazione di cessione, secondo cui la prova della notificazione della cessione non coincide con la prova dell’appartenenza dello specifico credito al portafoglio ceduto. Quest’ultima richiede un autonomo accertamento, non potendo desumersi automaticamente dall’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23 aprile 2025, n. 10742, Cass. n. 17944/2023).
Si richiama, altresì, la Cass. civ., Sez. III, n. 4277/2023, che ammette il ricorso alla prova presuntiva dell’inclusione del credito ceduto, purché le caratteristiche della categoria di crediti indicate nell’avviso risultino sufficientemente dettagliate e circostanziate da consentire l’individuazione del singolo rapporto senza margini di dubbio.
Tuttavia, proprio tale presupposto viene ritenuto assente nel caso di specie.
L’avviso di cessione faceva, infatti, riferimento ad un portafoglio di crediti deteriorati maturati in un arco temporale di oltre quarant’anni, dal 1975 al 2016, descrizione ritenuta eccessivamente generica per consentire di ricondurre con sufficiente certezza il credito oggetto di causa tra quelli effettivamente trasferiti.
In altri termini, si esclude la possibilità di fondare una presunzione grave, precisa e concordante su una categoria così ampia ed eterogenea di crediti deteriorati, evidenziando come la nozione stessa di “credito deteriorato” rappresenti una classificazione economico-contabile e non una categoria giuridica idonea ad identificare con precisione i rapporti trasferiti (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23 aprile 2025, n. 10742).
Inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può al più rivestire valore meramente indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. n. 17944/2023, richiamata da Cass. n. 10742/2025).
Parimenti, in merito alla dichiarazione rilasciata dalla banca cedente, tale documento non può supplire alla mancata produzione del contratto di cessione, trattandosi di una mera dichiarazione unilaterale di scienza proveniente da un terzo e predisposta per finalità processuali, priva dell’efficacia probatoria necessaria a dimostrare il trasferimento dello specifico credito (v. Cass. cit. n. 10742/2025, che richiama Cass. n. 17944/2023).
Orbene, la pronuncia assume particolare rilievo sistematico poiché consolida un orientamento destinato ad incidere significativamente sul contenzioso promosso dalle società cessionarie dei crediti deteriorati.
Il principio che emerge è quello secondo cui la disciplina speciale dell’art. 58 T.U.B., pur introducendo una semplificazione delle modalità di opponibilità della cessione ai debitori, non determina alcuna attenuazione dell’onere probatorio gravante sul soggetto che agisce in giudizio.
La Corte d’Appello di Napoli conferma, così, che l’esigenza di agevolare la circolazione dei crediti bancari non può tradursi in un indebolimento delle garanzie processuali del debitore.
Quando la titolarità del credito sia oggetto di una contestazione specifica, l’attore è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione contrattuale o con elementi probatori equivalenti, che il credito azionato sia stato effettivamente trasferito nell’ambito dell’operazione di cessione. In mancanza di tale prova, la domanda monitoria non può trovare accoglimento, poiché la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, pur producendo gli effetti previsti dall’art. 58 T.U.B. sul piano dell’efficacia della cessione, non è sufficiente a dimostrare la titolarità sostanziale del diritto fatto valere in giudizio.
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Info sull'autore
Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Logica ed Informatica Giuridica, titolata “Cyber-terrorismo e criminalità informatica ”. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio specializzato in diritto bancario, sviluppando particolare attitudine per il diritto bancario e d’impresa, nello specifico la normativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e tutela del consumatore (Dlgs n. 206/2005).