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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 17 giugno 2026, n. 20447.

Massima redazionale

Con la recente ordinanza in oggetto, la Corte Suprema di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: 

Per i fini di cui all’art. 1915, primo comma, c.c., l’omissione dolosa dell’avviso di sinistro previsto dall’art. 1913 c.c. comporta la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo soltanto se compiuta al fine specifico di ingannare l’assicuratore a vantaggio dell’assicurato o di terzi. La voluta omissione dell’avviso, non dettata da intenti fraudolenti, costituisce omissione colposa ai sensi dell’art. 1915, secondo comma, c.c. e può comportare la riduzione dell’indennizzo. A tale ultimo fine, l’onere di provare l’esistenza e l’entità del pregiudizio causato dal ritardo o dall’omissione (che può teoricamente anche essere pari all’intero indennizzo) spetta all’assicuratore”. 

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