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Nota a ABF, Collegio di Bari, 28 maggio 2025, n. 5152.

di Luca Cardi

Banca Popolare di Fondi - Servizi Legali

Premessa. L’assegno, tra archeologia giuridica e responsabilità bancaria.

«Il passato, a ricordarsene, è più bello del presente», annotava Giacomo Leopardi nello Zibaldone il 18 agosto 1821. Charles Lamb, contemplando le vestigia dell’antica Oxford, si chiedeva a sua volta: «Antichità, quale meraviglioso incanto sei?». Vi è, in effetti, qualcosa di singolare nel fascino che le cose acquistano quando il tempo comincia a sottrarle all’uso quotidiano: cessano progressivamente di essere semplici strumenti e diventano testimonianze di un mondo, di un linguaggio e, talvolta, di un modo di pensare[1].

Dev’essere anche per questo che l’assegno conserva, agli occhi del giurista (e anche di chi giurista non è come lo scrivente), un’attrattiva inversamente proporzionale alla sua crescente marginalità economica. Nel sistema dei pagamenti contemporaneo, dominato da carte di debito e di credito, bonifici elettronici e, da ultimo, pagamenti istantanei, esso appare quasi come un reperto di archeologia giuridica: traente, trattario, prenditore, girata, avallo, presentazione, protesto, regresso sono parole che appartengono a una grammatica del diritto commerciale assai diversa da quella di Single Euro Payments Area, Payment Service Provider, Identifier Bank Account Number, Strong Customer Authentication e instant payment.

I dati della Banca d’Italia misurano con chiarezza questo progressivo arretramento. Nel 2015 venivano utilizzati in Italia circa 208,6 milioni di assegni, per un controvalore complessivo di oltre 501 miliardi di euro; dieci anni dopo, nel 2025, le operazioni sono scese a 51,5 milioni, per 221,6 miliardi di euro: una riduzione di circa il 75% nel numero e del 56% nel valore. Nel solo 2025 gli assegni bancari sono stati 41,9 milioni e quelli circolari 9,6 milioni; complessivamente essi hanno rappresentato appena lo 0,3% delle operazioni di pagamento diverse dal contante, pur conservando una quota dell’1,8% degli importi, segno della loro persistente utilizzazione per transazioni mediamente più rilevanti. Nello stesso anno i soli bonifici SEPA istantanei hanno raggiunto quasi 299 milioni di operazioni, quasi sei volte il numero complessivo degli assegni.

La progressiva rarefazione dell’uso non ha tuttavia comportato un’analoga perdita di interesse giuridico. Al contrario, l’assegno continua a essere governato, nella sua struttura essenziale, dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, entrato in vigore il 1° gennaio 1934 e tuttora vigente. Quel testo sostituì le disposizioni contenute nel Codice di commercio e diede attuazione nell’ordinamento italiano alle Convenzioni di Ginevra del 19 marzo 1931. È il prodotto di una stagione nella quale anche l’armonizzazione internazionale seguiva una tecnica diversa da quella oggi familiare al diritto bancario europeo: si conveniva una disciplina fra Stati e ciascun ordinamento la trasformava poi nella propria legge. Si discuteva, per così dire, fuori casa; ma la legge la si scriveva ancora in casa.

Ne deriva un curioso contrasto. Mentre il mercato dei pagamenti corre verso l’immediatezza, la digitalizzazione e la progressiva dematerializzazione degli strumenti, l’assegno continua a portare con sé categorie elaborate quasi un secolo fa e, attraverso esse, problemi che conservano intatta la propria attualità. Il fatto che uno strumento venga utilizzato sempre meno, del resto, non rende meno rilevanti le controversie che sorgono quando esso viene utilizzato: semmai ne accentua la peculiarità, poiché alla riduzione della familiarità operativa può accompagnarsi una maggiore difficoltà nella corretta applicazione di regole costruite intorno alla materialità del titolo, alla firma, alla circolazione cartolare e alla verifica della legittimazione del portatore.

È precisamente sul terreno del pagamento dell’assegno che questa singolare compresenza di antico e moderno diviene più evidente. Dietro un gesto apparentemente elementare — pagare o rifiutare il pagamento di un titolo — si colloca infatti un sistema articolato di obblighi gravanti sulla banca: verifica della regolarità formale del titolo, controllo della sottoscrizione, accertamento della legittimazione del presentatore, osservanza delle clausole limitative della circolazione, individuazione delle anomalie percepibili secondo la diligenza professionale richiesta all’intermediario. E proprio nella definizione dell’estensione di tali controlli, nonché delle conseguenze della loro omissione, si è sviluppata una delle costruzioni più interessanti della responsabilità bancaria.

L’assegno può dunque essere divenuto marginale nelle statistiche, ma non per questo è diventato marginale per il diritto. Anzi, forse proprio la sua progressiva uscita dalla quotidianità consente oggi di osservarne con maggiore nettezza la struttura e le tensioni: da un lato, una disciplina cartolare nata in un’altra epoca; dall’altro, principi generali di diligenza, correttezza e responsabilità professionale che la giurisprudenza è stata chiamata ad adattare all’evoluzione dell’attività bancaria e della normativa CIT – Check Image Truncation (cfr. L. Cardi, La procedura Check Image Truncation (CIT), ovvero la presentazione al pagamento e il protesto in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e L. Cardi, La responsabilità della banca nel pagamento dell’assegno a soggetto non legittimato. Inquadramento normativo e giurisprudenziale, contributi pubblicati su Rivista di Diritto del Risparmio, Fascicolo n° 3 – 2023, settembre – dicembre). Non è un caso che quell’indimenticato Maestro del diritto che è stato Francesco Galgano ricordasse (con riguardo ai titoli di credito, genus cui l’assegno appartiene quale species) che «I titoli di credito sono materia di alta precisione concettuale; sollecitano l’impiego di una tecnica giuridica quanto mai affinata; evocano, se ci si vuole avvalere di una metafora, l’immagine della meccanica di precisione.». Subito dopo ricordando che Francesco Carnelutti li aveva definiti «enigmistica del diritto» e osservando come la teoria dei titoli di credito abbia raggiunto «un grado di complessità che non ha pari in altri settori della letteratura giuridica».

È da questa apparente contraddizione – uno strumento che declina nella pratica mentre conserva una sorprendente vitalità dogmatica e giurisprudenziale – che conviene muovere per esaminare il tema della responsabilità della banca nel pagamento dell’assegno: individuando, anzitutto, quali controlli possano ragionevolmente esigersi dall’intermediario e, quindi, secondo quali criteri debba essere distribuito il rischio quando il titolo venga pagato a chi non ne aveva diritto o in presenza di alterazioni, irregolarità o anomalie che avrebbero dovuto impedirne il pagamento.

 

1. Il caso e la sua rilevanza sistematica.

La decisione del Collegio di Bari 28 maggio 2025, n. 5152 si inserisce nel contenzioso, ormai frequente, relativo alla spendita di assegni circolari falsi o contraffatti in operazioni tra privati, specialmente in compravendite di beni di valore. Il Collegio muove da un fatto tipico: il beneficiario del pagamento riceve un assegno circolare, si interfaccia con la propria banca per comprenderne l’affidabilità, consegna il bene confidando nella sicurezza del titolo e, solo successivamente, apprende la non genuinità dell’assegno.

La peculiarità della decisione non sta tanto nell’avere ribadito che la banca non risponde automaticamente del mero esito patologico dell’operazione, quanto nell’avere valorizzato la interlocuzione preventiva tra cliente e intermediario. Il provvedimento precisa infatti che, pur in assenza di prova di una specifica richiesta di bene emissione, non può restare irrilevante la circostanza – confermata dalla resistente – che il ricorrente si fosse rivolto alla banca «per ricevere informazioni e chiarimenti sulla sicurezza dei pagamenti mediante assegno circolare». Da ciò l’ABF desume un obbligo dell’intermediario di informare il cliente sui rischi tipici dell’operazione e sulle cautele necessarie, tra cui, nella specie, la richiesta del bene emissione.

Questo passaggio è il vero centro di gravità della decisione. Esso segna uno slittamento dalla tradizionale verifica della diligenza nella negoziazione del titolo alla verifica della diligenza nella gestione dell’affidamento del cliente. L’intermediario, cioè, non viene giudicato solo come soggetto che paga o prende all’incasso un titolo, ma anche come professionista che, interpellato sulla sicurezza del mezzo di pagamento, deve attivare doveri di correttezza e protezione.

 

2. Il quadro normativo: art. 43 legge assegni, diligenza professionale e buona fede.

Il dato normativo di partenza è l’art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, il quale dispone che l’assegno non trasferibile «non può essere pagato se non al prenditore» e che «colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento». La disposizione, nella sua formulazione, ha una chiara funzione cartolare: impedire la circolazione del titolo oltre i limiti consentiti e assicurare che il pagamento avvenga solo in favore del soggetto legittimato.

Tale previsione non può però essere letta isolatamente. L’adempimento dell’obbligazione bancaria è infatti governato anche dall’art. 1176, comma 2, c.c., secondo cui, nelle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Sul piano del rimedio risarcitorio, rileva l’art. 1218 c.c., in base al quale il debitore è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Accanto a tali norme opera poi l’art. 1375 c.c., che impone l’esecuzione del contratto secondo buona fede. È su questa disposizione che la decisione n. 5152/2025 innesta il proprio argomento più innovativo: se il cliente chiede informazioni sulla sicurezza dell’operazione, la banca non può restare muta o neutrale, ma deve indicare i rischi e le cautele pertinenti.

Infine, sul versante della causalità, entra in gioco l’art. 1227 c.c., che impone di ridurre il risarcimento quando il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno. L’ABF applica esattamente questa logica, poiché ravvisa una responsabilità dell’intermediario, ma la mitiga in ragione della leggerezza del ricorrente, il quale aveva trattato con soggetto sconosciuto e consegnato il bene senza adeguate cautele.

 

3. Il diritto vivente: dalla responsabilità cartolare alla responsabilità contrattuale da contatto qualificato.

Il quadro giurisprudenziale è ormai abbastanza fermo nel rifiutare ogni automatismo risarcitorio. La decisione in commento richiama espressamente l’ordinanza della Cassazione n. 25888/2024, secondo cui la responsabilità dell’istituto negoziatore per il pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato ha natura contrattuale, sicché la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità dell’erronea identificazione.

Tale approdo è coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione già consolidata. In particolare, Cass. 15 maggio 2019, n. 12989 (richiamata da Cass. 29 novembre 2019, n. 31300) ha affermato che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di assegno munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario «è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.». Nella stessa direzione si colloca Cass. 2 luglio 2019, n. 17737, la quale conferma che l’art. 43 legge assegni va coordinato con la disciplina generale dell’inadempimento contrattuale e con la diligenza professionale, con responsabilità della banca anche per colpa lieve.

La giurisprudenza successiva ha ribadito il principio. Cass. 10 maggio 2024, n. 12801 ha nuovamente chiarito che la banca negoziatrice non è gravata da responsabilità oggettiva, ma deve dimostrare di avere esattamente adempiuto o di avere comunque eseguito la prestazione con la diligenza professionale richiesta. Analogamente, Cass. 3 maggio 2024, n. 12050 ha richiamato la diligenza del bonus argentarius come standard di prudenza e attenzione che la professionalità bancaria esige nell’esercizio dell’attività.

Ne deriva che la responsabilità di cui all’art. 43 legge assegni non si esaurisce nella sanzione cartolare del pagamento al non legittimato, ma si traduce, sul piano civilistico, in un giudizio concreto di conformità della condotta bancaria agli artt. 1176, comma 2, e 1218 c.c..

 

4. La colpa bancaria tra alterazione rilevabile ictu oculi e limiti dell’obbligo di controllo.

La decisione n. 5152/2025 ribadisce un principio del tutto tradizionale: il pagamento in favore di soggetto solo apparentemente legittimato non comporta automaticamente responsabilità della banca, occorrendo una valutazione concreta del comportamento dell’intermediario, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale; la banca può essere ritenuta responsabile solo se l’alterazione del titolo sia rilevabile ictu oculi, secondo le conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto né a disporre di particolari attrezzature chimiche o strumentali né a possedere qualità di esperto grafologo.

Questo criterio è in linea con il consolidato orientamento di merito e di legittimità. Il Tribunale di Roma, con sentenza 20 febbraio 2020, n. 3696, ha affermato che la responsabilità risarcitoria della banca, nel caso di pagamento di assegni non trasferibili a soggetto diverso dal beneficiario, non può discendere oggettivamente dall’art. 43, comma 2, legge assegni, ma resta collegata alla mancata o negligente identificazione del presentatore oppure al colpevole mancato riconoscimento dell’alterazione del titolo, alla stregua della diligenza richiesta al bancario medio. Nello stesso provvedimento si precisa che la mera rilevabilità dell’alterazione non basta: occorre che essa sia visibile ictu oculi.

Cass. 3 maggio 2024, n. 12050, seppure richiamando precedenti in materia affine, riafferma che la banca risponde non per la mera alterazione del titolo, ma solo quando tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, o con l’ausilio di mezzi di agevole utilizzo e reperibilità. La stessa logica è presente in Trib. Roma 20 novembre 2024, n. 17669, che insiste sull’obbligo della banca di verificare non solo la genuinità del titolo, ma anche l’identità del soggetto che presenta l’assegno, tenendo conto, se del caso, di circostanze extracartolari anomale.

In chiave arbitrale, la stessa decisione n. 5152/2025 richiama le decisioni ABF n. 6466/2022 e n. 20978/2020 come conformi a tale indirizzo. Il medesimo asse si ritrova nelle decisioni ABF n. 10455/2024, secondo cui la banca risponde solo in caso di evidente alterazione del titolo, e n. 9496/2024, che lega la responsabilità all’inosservanza dei canoni di diligenza qualificata o all’affidamento ingenerato da specifiche rassicurazioni sul bene emissione.

L’orientamento, insomma, è netto nel delimitare il perimetro della responsabilità: non si può pretendere dalla banca una perizia tecnica eccezionale, ma neppure è sufficiente un controllo meramente burocratico o routinario, se il titolo o il contesto presentano anomalie percepibili da un operatore qualificato.

 

5. Il punto innovativo: l’obbligo informativo verso il cliente e il tema del bene emissione.

Il vero elemento di novità della decisione del 2025 riguarda, come detto, il rilievo attribuito alla fase informativa. Il Collegio osserva che il ricorrente non aveva provato di avere richiesto espressamente il bene emissione e che l’intermediario aveva contestato tale circostanza; aggiunge, però, che questo dato non è decisivo, poiché risultava comunque che il cliente si fosse rivolto alla banca per ricevere informazioni e chiarimenti sulla sicurezza dei pagamenti mediante assegno circolare.

Su tale base, la decisione afferma un principio di particolare interesse: «ove il cliente si rivolga preventivamente alla banca di fiducia per ricevere informazioni generali sui margini di sicurezza di un certo tipo di operazione, incombe sull’intermediario l’obbligo ex artt. 2 cost. e 1375 c.c. di informare il cliente dei rischi che in genere sono collegati a detta operazione, specificando ciò che è opportuno fare per prevenirli o minimizzarli (come, nella specie, chiedere e ottenere il bene emissione dell’assegno)».

Il Collegio, dunque, non fonda la responsabilità sul rilascio di un bene emissione errato – ipotesi classica – ma sull’omessa informazione circa la necessità di richiederlo. In tal modo, il bene emissione cessa di essere solo un eventuale servizio accessorio e diventa la principale cautela che l’intermediario avrebbe dovuto indicare al cliente.

In parte, questo sviluppo era già preparato dalla giurisprudenza arbitrale. La decisione ABF n. 9496/2024 ribadisce che la banca non è obbligata a fornire il bene emissione, ma, se decide di prestare assistenza, deve adempiere con la diligenza dell’accorto banchiere, richiedendo almeno una conferma scritta della banca emittente; diversamente, risponde del legittimo affidamento ingenerato nel cliente. Nello stesso senso, ABF n. 10455/2024 precisa che la banca può essere responsabile se, a fronte di una espressa e comprovata richiesta in tal senso, abbia fornito rassicurazioni sulla bontà del titolo. E ABF n. 4977/2023 esclude invece la responsabilità quando il bene emissione non sia stato rilasciato e l’intermediario abbia anzi suggerito modalità alternative, rappresentando che il pagamento a mezzo assegno circolare non fosse sicuro.

Il Collegio del 2025 si spinge, però, oltre. Esso ritiene che il solo fatto di essere stato interpellato sulla sicurezza dell’operazione sia sufficiente a far sorgere un dovere informativo specifico, radicato nella buona fede ex art. 1375 c.c.. Il fondamento sistematico di questa affermazione può essere rinvenuto, almeno in parte, nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, le quali raccomandano alle banche di adottare opportune cautele e di sensibilizzare la clientela sui rischi connessi all’uso improprio degli assegni. La Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 sottolinea infatti che la banca negoziatrice di un assegno non trasferibile che effettua il pagamento a persona diversa dal beneficiario assume un rischio patrimoniale rilevante, e raccomanda l’adozione di cautele, specie in presenza di prassi agevolative.

Resta, nondimeno, il profilo critico: la decisione tende a trasformare una regola di correttezza e protezione in un vero e proprio obbligo di risk disclosure individualizzato, la cui latitudine non è chiaramente definita dalla legge.

 

6. I precedenti di segno più restrittivo.

Proprio su quest’ultimo punto emergono precedenti di segno più contenuto, utili a delimitare la portata dell’arresto del 2025.

Anzitutto, la linea generale della Cassazione continua a insistere sulla natura contrattuale, ma non oggettiva, della responsabilità bancaria. Cass. 10 maggio 2024, n. 12801 chiarisce che l’attività di identificazione fondata sulla verifica dell’apparente autenticità del documento esibito non contrasta, in assenza di prescrizioni specifiche diverse, con gli standard di diligenza professionale socialmente riconosciuti. Il medesimo arresto esclude che esista una best practice normativa che imponga sempre l’estrazione e conservazione della copia del documento di identità.

In giurisprudenza di merito, Trib. Crotone 30 agosto 2019, n. 1032 esclude l’inadempimento della banca quando, da un esame ictu oculi, non emerga una significativa divergenza rispetto allo specimen e la pretesa negligenza si fondi in realtà su una perizia grafologica che eccede il controllo esigibile dall’operatore di sportello. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3696/2020, riconosce la responsabilità della banca solo perché l’assegno circolare era privo di un requisito essenziale – la sottoscrizione dell’istituto emittente – sicché la contraffazione risultava ictu oculi percepibile.

Anche in sede ABF si rinvengono approdi più rigorosi. La decisione n. 4977/2023 respinge il ricorso proprio perché mancava il rilascio del bene emissione e la banca aveva dedotto di avere suggerito al cliente altre modalità di pagamento, rappresentando i rischi connessi all’uso dell’assegno circolare. La decisione n. 10455/2024, poi, esclude la responsabilità per difetto di prova del bene emissione e per assenza di elementi di anomalia rilevabili ictu oculi sul titolo negoziato tramite procedura CIT.

Questi precedenti consentono di cogliere il vero scarto della decisione 5152/2025: mentre le pronunce più restrittive collegano la responsabilità a una verificazione tecnica difettosa o a una rassicurazione specifica sul bene emissione, il Collegio del 2025 la ricollega anche alla mancata avvertenza preventiva circa la cautela da adottare.

 

7. Concorso di colpa del cliente e distribuzione del rischio.

La decisione non trascura, peraltro, la condotta del ricorrente. Il Collegio afferma che la responsabilità dell’intermediario è «in parte mitigata» da quella del cliente, il quale aveva «con leggerezza» intrattenuto rapporti con un soggetto sconosciuto e gli aveva consegnato il bene senza alcuna cautela, nonostante il valore rilevante della compravendita. Per tale ragione, il danno viene liquidato in via equitativa nell’importo di euro 7.000,00.

Il richiamo all’art. 1227 c.c. è qui evidente. La logica del riparto causale è confermata anche da precedenti ulteriori. Trib. Modena 25 maggio 2024, n. 986, valorizzando l’insegnamento delle Sezioni Unite sul rischio assunto da chi espone volontariamente il titolo a modalità di circolazione o trasmissione imprudenti, ha stimato il concorso del danneggiato in misura pressoché paritaria rispetto alla colpa della banca negoziatrice. Anche la decisione ABF n. 5152/2025 richiama, sul punto, precedenti arbitrali che danno rilievo alla leggerezza del cliente nella gestione della transazione.

Va tuttavia rilevato che la stessa giurisprudenza non è univoca nel valorizzare il concorso. Trib. Roma 20 novembre 2024, n. 17669, pur richiamando i principi delle Sezioni Unite, esclude in concreto il concorso di colpa dell’attrice perché ritiene che le omissioni della banca negoziatrice e la condotta fraudolenta dei terzi abbiano avuto efficacia causale autonoma e assorbente. E ABF n. 9496/2024, richiamando il Collegio di coordinamento n. 20978/2020, osserva che, se il cliente si spoglia del bene solo a seguito di una dichiarazione di bene emissione, difficilmente può configurarsi una sua responsabilità concorrente, perché altrimenti si svuoterebbe il valore che l’ordinamento attribuisce all’assegno circolare come mezzo di pagamento di massima affidabilità.

La decisione n. 5152/2025 si colloca in una posizione intermedia: non esonera il cliente dalle conseguenze della propria imprudenza, ma non lascia che tale imprudenza cancelli la rilevanza della condotta bancaria.

 

8. Le implicazioni operative per gli intermediari.

Dal punto di vista dell’operatività bancaria, la decisione è significativa forse più delle sue stesse premesse teoriche. Se infatti la responsabilità può essere fatta discendere anche dall’omessa informazione preventiva, gli intermediari si trovano esposti a un rischio ulteriore, di natura non solo tecnica ma anche relazionale e probatoria.

Un primo nodo riguarda la tracciabilità delle interlocuzioni. Se il cliente si reca in filiale per chiedere “se l’assegno è sicuro” o “quali verifiche si possano fare”, la risposta dell’operatore non può più essere considerata una mera cortesia priva di rilievo; essa può costituire il presupposto di un obbligo di informazione e, in caso di omissione o rassicurazione impropria, di una responsabilità. Da ciò la necessità, sul piano organizzativo, di standardizzare le risposte e documentare i colloqui rilevanti.

Un secondo nodo concerne il bene emissione. Le fonti di vigilanza mostrano prudenza rispetto a conferme informali o telefoniche: la già richiamata  Circolare Banca d’Italia n. 229/1999, sia pure in relazione alle conferme dell’esistenza delle disponibilità, segnala che le semplici conferme telefoniche non vincolano l’eventuale utilizzo delle disponibilità stesse. In parallelo, la giurisprudenza arbitrale più recente tende invece a richiedere che, se la banca sceglie di prestare assistenza, la richiesta alla banca emittente sia almeno accompagnata da una conferma scritta, altrimenti restando responsabile l’intermediario per l’affidamento ingenerato.

Un terzo profilo riguarda il rapporto tra questa estensione dei doveri informativi e la struttura tradizionale dell’attività bancaria. La banca non è, per definizione, garante dell’affare sottostante; e tuttavia la decisione del 2025 le impone, se interpellata, di avvertire il cliente sulle cautele operative dell’affare stesso. Il confine tra protezione del cliente e impropria trasformazione dell’intermediario in consulente generale della sicurezza dell’operazione diventa, allora, più sottile.

 

9. Considerazioni conclusive.

La decisione ABF 28 maggio 2025, n. 5152 non rompe con i principi consolidati in materia di assegni; li presuppone e li conferma. Essa ribadisce, infatti, che la responsabilità della banca negoziatrice ai sensi dell’art. 43 legge assegni non è oggettiva, ma contrattuale; che l’intermediario può liberarsi dimostrando di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.; e che l’alterazione del titolo deve essere percepibile ictu oculi, secondo il metro del bancario medio.

Ciò che davvero la distingue è l’aver accentuato il valore della fase informativa preventiva. Per il Collegio, il cliente che si rivolge alla banca per chiedere rassicurazioni sulla sicurezza del pagamento mediante assegno circolare attiva un obbligo di protezione ulteriore: la banca deve informarlo dei rischi tipici dell’operazione e delle cautele idonee a prevenirli o ridurli, anzitutto la richiesta del bene emissione. La violazione di tale dovere può fondare, da sola, una responsabilità almeno parziale dell’intermediario.

Si tratta di un approdo plausibile sul terreno della buona fede e dell’affidamento, ma non privo di criticità. La legge non tipizza in modo espresso né il contenuto né l’intensità di questo obbligo informativo; la sua concreta delimitazione resta, perciò, affidata alla giurisprudenza e alla prassi organizzativa degli intermediari. È verosimile che proprio qui si collocherà il prossimo sviluppo del contenzioso: non più solo sull’esame materiale del titolo, ma anche sulla gestione del rapporto fiduciario banca-cliente in presenza di strumenti di pagamento che, pur sempre più rari, continuano a generare controversie giuridicamente sofisticate.

In questa prospettiva, la pronuncia merita attenzione non tanto perché reinterpreti l’assegno, quanto perché illumina un fenomeno più generale: la tendenza della responsabilità bancaria contemporanea a spostarsi progressivamente dal mero corretto compimento dell’operazione alla più ampia gestione professionale del rischio che l’operazione comporta per il cliente.

 

 

 

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[1] Nota metodologica. Le tesi sostenute nel presente contributo, la selezione delle questioni affrontate, l’impostazione del ragionamento e le conclusioni interpretative sono imputabili esclusivamente all’autore. Nella preparazione ed elaborazione del lavoro ci si è avvalsi di strumenti di intelligenza artificiale generativa (nel caso di specie, Lexroom e Libra by Wolters Kluwer) quale supporto alla ricerca normativa e giurisprudenziale, al raffronto tra orientamenti e alla sistematizzazione dei materiali. La selezione delle fonti rilevanti, la lettura dei testi normativi e delle pronunce richiamate, nonché la verifica finale della coerenza argomentativa del contributo, sono state svolte personalmente dall’autore. L’impiego di tali strumenti non sostituisce l’apporto intellettuale dell’autore nelle parti del contributo che ne costituiscono espressione. Le analisi, le opinioni e le conclusioni contenute nel presente contributo sono espresse a titolo puramente personale dall’autore. Esse non impegnano in alcun modo la responsabilità, né riflettono la posizione o le strategie, dell’Istituto di Credito per il quale l’autore svolge la propria attività professionale.

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