Il presente contributo analizza la prassi, sempre più diffusa, con cui le compagnie di assicurazione negano all’assicurato l’accesso alla perizia di stima del danno, adducendo come motivazione la tutela della privacy del terzo danneggiato.
Partendo da un caso pratico, emblematico di tale dinamica, si esaminerà come questa impostazione, sebbene in apparenza fondata sulle normative in materia di protezione dei dati personali, si ponga in contrasto con la disciplina speciale del Codice delle Assicurazioni Private e con un consolidato orientamento giurisprudenziale, che predilige un equo bilanciamento degli interessi attraverso la tecnica dell’oscuramento dei dati non pertinenti.
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Introduzione: un caso emblematico.
La gestione di un sinistro può trasformarsi in un percorso a ostacoli per l’assicurato, anche quando crede di essere pienamente tutelato dalla propria polizza. Un caso recente, giunto all’attenzione del Tribunale di Napoli, offre un perfetto spaccato di una problematica tanto comune quanto giuridicamente complessa.
La vicenda trae origine da un sinistro per danni da infiltrazione: la proprietaria di un’unità immobiliare, assicurata per la responsabilità civile verso terzi con una polizza “Globale Fabbricati” di una compagnia di assicurazione di un noto Istituto di credito, viene convenuta in giudizio dal proprietario dell’appartamento sottostante.
La sua compagnia assicurativa viene chiamata in causa per la manleva. All’esito del giudizio, l’assicurata viene condannata a risarcire il danno, ma la sua domanda di garanzia nei confronti della compagnia viene respinta. La motivazione: la mancata prova della causa delle infiltrazioni e, di conseguenza, dell’operatività della garanzia.
La parte decideva, a questo punto, di comprendere le ragioni tecniche del diniego (preferendo non proporre impugnazione alla sentenza) e valutare un’azione di responsabilità contro la stessa compagnia, chiedendo di accedere alla perizia che l’assicuratore aveva commissionato per accertare cause e danni.
La Compagnia opponeva un netto rifiuto, motivato dalla necessità di tutelare la privacy del terzo danneggiato, poiché la perizia conterrebbe immagini e dettagli della sua abitazione.
Di fronte a questo diniego, l’assicurata adisce l’Autorità Giudiziaria e, segnatamente, il Tribunale di Napoli, con un ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l’ordine di consegna delle due perizie eseguite.
Questo caso pratico solleva una questione fondamentale, ovvero se possa il diritto alla privacy del terzo costituire un ostacolo insormontabile all’esercizio del diritto di accesso dell’assicurato, soprattutto quando tale accesso è l’unico strumento per tutelare il proprio diritto di difesa.
La soluzione giurisprudenziale: il bilanciamento degli interessi tramite “oscuramento”.
La giurisprudenza, soprattutto quella amministrativa, ha da tempo elaborato la soluzione per questo apparente conflitto: il bilanciamento degli interessi tramite l’accesso parziale e l’oscuramento dei dati (c.d. redaction).
In numerose pronunce è stato affermato che, a fronte di un’istanza di accesso a documenti contenenti dati personali di terzi, non si può negare in toto l’ostensione, ma si deve consentirla previa apposizione di “omissis” sui dati non rilevanti o la cui conoscenza non sia strettamente indispensabile al perseguimento della finalità del richiedente.
Applicando tale principio al caso di specie, la compagnia assicurativa avrebbe dovuto:
- Accogliere l’istanza di accesso dell’assicurata.
- Provvedere a oscurare tutti i dati personali del terzo che non fossero strettamente funzionali alla comprensione delle cause tecniche dell’infiltrazione (ad esempio, immagini di arredi non danneggiati, dettagli personali non pertinenti, recapiti, etc.).
- Consegnare la perizia così “epurata”, garantendo all’assicurata la conoscenza dei soli dati tecnici (natura del guasto, punto di origine, dinamica dell’evento) necessari a comprendere il diniego.
Questa soluzione permette di contemperare perfettamente le opposte esigenze: l’assicurata ottiene il documento necessario a valutare la correttezza della gestione del sinistro, mentre la privacy del terzo viene salvaguardata.
Il rifiuto aprioristico e totale, pertanto, si configura come una condotta illegittima e contraria a buona fede.
Conclusioni: la trasparenza come presidio del diritto di difesa dell’assicurato.
Il caso da cui abbiamo preso le mosse dimostra plasticamente come il rifiuto generalizzato di fornire copia della perizia, motivato con esigenze di tutela della privacy, rappresenti un’erronea applicazione delle norme e un ingiustificato sbilanciamento a sfavore dell’assicurato.
“Costringere” un assicurato, già soccombente in un giudizio, a intraprendere un’ulteriore azione legale solo per ottenere un documento cui ha diritto, è contrario a ogni principio di efficienza e buona fede. La normativa di settore e l’interpretazione giurisprudenziale convergono nell’affermare che il diritto di accesso, quale strumento essenziale per garantire la trasparenza contrattuale e il diritto di difesa, deve prevalere, seppur con gli opportuni accorgimenti.
La tecnica dell’oscuramento non è un’opzione, ma un dovere per l’assicuratore che si trovi a gestire simili richieste. Permettere che la privacy diventi un pretesto per negare l’accesso significa alterare l’equilibrio del rapporto assicurativo, consolidando una posizione di dominio informativo della compagnia e indebolendo la tutela di chi, pagando un premio, ha diritto a una gestione del sinistro chiara, motivata e, soprattutto, verificabile.
Nota a Trib. Napoli, Sez. XII, 19 maggio 2026.
di Lucio Biancardi
AvvocatoIl presente contributo analizza la prassi, sempre più diffusa, con cui le compagnie di assicurazione negano all’assicurato l’accesso alla perizia di stima del danno, adducendo come motivazione la tutela della privacy del terzo danneggiato.
Partendo da un caso pratico, emblematico di tale dinamica, si esaminerà come questa impostazione, sebbene in apparenza fondata sulle normative in materia di protezione dei dati personali, si ponga in contrasto con la disciplina speciale del Codice delle Assicurazioni Private e con un consolidato orientamento giurisprudenziale, che predilige un equo bilanciamento degli interessi attraverso la tecnica dell’oscuramento dei dati non pertinenti.
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Introduzione: un caso emblematico.
La gestione di un sinistro può trasformarsi in un percorso a ostacoli per l’assicurato, anche quando crede di essere pienamente tutelato dalla propria polizza. Un caso recente, giunto all’attenzione del Tribunale di Napoli, offre un perfetto spaccato di una problematica tanto comune quanto giuridicamente complessa.
La vicenda trae origine da un sinistro per danni da infiltrazione: la proprietaria di un’unità immobiliare, assicurata per la responsabilità civile verso terzi con una polizza “Globale Fabbricati” di una compagnia di assicurazione di un noto Istituto di credito, viene convenuta in giudizio dal proprietario dell’appartamento sottostante.
La sua compagnia assicurativa viene chiamata in causa per la manleva. All’esito del giudizio, l’assicurata viene condannata a risarcire il danno, ma la sua domanda di garanzia nei confronti della compagnia viene respinta. La motivazione: la mancata prova della causa delle infiltrazioni e, di conseguenza, dell’operatività della garanzia.
La parte decideva, a questo punto, di comprendere le ragioni tecniche del diniego (preferendo non proporre impugnazione alla sentenza) e valutare un’azione di responsabilità contro la stessa compagnia, chiedendo di accedere alla perizia che l’assicuratore aveva commissionato per accertare cause e danni.
La Compagnia opponeva un netto rifiuto, motivato dalla necessità di tutelare la privacy del terzo danneggiato, poiché la perizia conterrebbe immagini e dettagli della sua abitazione.
Di fronte a questo diniego, l’assicurata adisce l’Autorità Giudiziaria e, segnatamente, il Tribunale di Napoli, con un ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l’ordine di consegna delle due perizie eseguite.
Questo caso pratico solleva una questione fondamentale, ovvero se possa il diritto alla privacy del terzo costituire un ostacolo insormontabile all’esercizio del diritto di accesso dell’assicurato, soprattutto quando tale accesso è l’unico strumento per tutelare il proprio diritto di difesa.
La soluzione giurisprudenziale: il bilanciamento degli interessi tramite “oscuramento”.
La giurisprudenza, soprattutto quella amministrativa, ha da tempo elaborato la soluzione per questo apparente conflitto: il bilanciamento degli interessi tramite l’accesso parziale e l’oscuramento dei dati (c.d. redaction).
In numerose pronunce è stato affermato che, a fronte di un’istanza di accesso a documenti contenenti dati personali di terzi, non si può negare in toto l’ostensione, ma si deve consentirla previa apposizione di “omissis” sui dati non rilevanti o la cui conoscenza non sia strettamente indispensabile al perseguimento della finalità del richiedente.
Applicando tale principio al caso di specie, la compagnia assicurativa avrebbe dovuto:
Questa soluzione permette di contemperare perfettamente le opposte esigenze: l’assicurata ottiene il documento necessario a valutare la correttezza della gestione del sinistro, mentre la privacy del terzo viene salvaguardata.
Il rifiuto aprioristico e totale, pertanto, si configura come una condotta illegittima e contraria a buona fede.
Conclusioni: la trasparenza come presidio del diritto di difesa dell’assicurato.
Il caso da cui abbiamo preso le mosse dimostra plasticamente come il rifiuto generalizzato di fornire copia della perizia, motivato con esigenze di tutela della privacy, rappresenti un’erronea applicazione delle norme e un ingiustificato sbilanciamento a sfavore dell’assicurato.
“Costringere” un assicurato, già soccombente in un giudizio, a intraprendere un’ulteriore azione legale solo per ottenere un documento cui ha diritto, è contrario a ogni principio di efficienza e buona fede. La normativa di settore e l’interpretazione giurisprudenziale convergono nell’affermare che il diritto di accesso, quale strumento essenziale per garantire la trasparenza contrattuale e il diritto di difesa, deve prevalere, seppur con gli opportuni accorgimenti.
La tecnica dell’oscuramento non è un’opzione, ma un dovere per l’assicuratore che si trovi a gestire simili richieste. Permettere che la privacy diventi un pretesto per negare l’accesso significa alterare l’equilibrio del rapporto assicurativo, consolidando una posizione di dominio informativo della compagnia e indebolendo la tutela di chi, pagando un premio, ha diritto a una gestione del sinistro chiara, motivata e, soprattutto, verificabile.
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