Nota a Cass. Civ., Sez. I, 8 maggio 2026, n. 13328.
La controversia presa in esame conferma quanto stabilito nella sentenza Lexitor[1] in tema del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di un contratto di credito al consumo, con l’ulteriore specificazione che tra le voci di costo totale rimborsabili rientrano anche gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti dei terzi.
Nel dettaglio, nell’ambito della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione estinto anticipatamente, l’istituto ricorrente ha contestato la decisione del giudice di appello di condannarlo al rimborso di tutti i costi sostenuti dal cliente odierno resistente, vanificando la ben nota distinzione tra costi cd. recurring (riferiti a prestazioni maturabili nel tempo) rimborsabili, e costi cd. up front (riferiti a prestazioni sorte ed esaurite nella fase preliminare e di stipula del contratto) non rimborsabili.
In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, la Direttiva 2008/48/CE[2] ha previsto il diritto del consumatore di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto di credito, con conseguente diritto alla riduzione del costo totale del credito.
La Direttiva di cui sopra è stata attuata nell’ordinamento italiano con il D.lgs. 141/2010, il quale ha modificato il TUB, inserendo l’art. 125-sexies.
In un primo momento, la formulazione di tale articolo è stata interpretata dalla Banca d’Italia[3] nel senso che tra le commissioni pagate dalla clientela soltanto quelle soggette a maturazione (cd. quota recurring) sono rimborsabili, mentre quelle corrisposte in via anticipata non sono più rimborsabili (cd. quota up front).
Successivamente, la Corte di Giustizia dell’UE, con la sentenza cd. Lexitor, ha sancito il principio di rimborsabilità di tutti i costi collegati all’erogazione del credito. Tale principio, finalizzato a incentivare l’estinzione anticipata dei finanziamenti, verrebbe sminuito laddove la riduzione del costo fosse limitata solo a quelli relativi alla durata del contratto (cd. costi recurring).
Dopo la pronuncia della CGUE e di fronte alla non uniformità della giurisprudenza italiana riguardo alla corretta interpretazione dell’art. 125-sexies del TUB, il legislatore italiano, con l’art. 11-octies del d.l. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, ha riformulato l’art. 125-sexies del TUB, prevedendo la rimborsabilità del costo totale del credito, in proporzione alla vita residua del contratto.
Con la novella in parola, il legislatore ha previsto anche una norma transitoria, vale a dire il comma 2, dell’art. 11-octies, con cui ha disposto che per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge in parola[4] va applicato l’art. 125-sexies, come interpretato dalle norme secondarie dettate dalla Banca d’Italia, prevedendo dunque la rimborsabilità dei soli costi recurring (legati alla durata del rapporto) e non anche dei costi up front.
Con riferimento al regime transitorio introdotto dalla novella, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22/12/2022, richiamando il canone di interpretazione teleologica ispirato all’esigenza di garantire un’elevata protezione del consumatore, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 11-octies, comma 2. La Consulta, mediante la declaratoria di incostituzionalità, ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB.
Anche la recente riformulazione dell’art. 11-octies, comma 2, avvenuta con la Legge 103/2023, ha confermato che, per i contratti sottoscritti prima del 25/07/2021, si applica il testo dell’art. 125-sexies del TUB, in conformità al diritto dell’UE, come interpretato dalla CGUE. Non vi è dubbio allora che l’articolo in parola va letto alla luce dei principi della sentenza Lexitor, con conseguente rimborsabilità anche dei costi up front in proporzione alla durata effettiva del finanziamento
Ciò premesso, il giudice di legittimità, nel ribadire la rimborsabilità di tutti i costi, ha ricondotto nei medesimi anche gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti dei terzi, come le commissioni di intermediazione.
Le commissioni in parola, dovute dalla banca all’intermediario, sono spesso addebitate al cliente che riceve il finanziamento, il quale di solito provvede a pagarle in un’unica soluzione all’inizio del rapporto.
Si tratta, dunque, di tipici costi up front, nei confronti dei quali la Suprema Corte ritiene applicabili i principi esposti dalla CGUE, con cui è stato definitivamente sancito il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla ripetizione di ogni singola voce di costo sostenuta dal cliente in relazione al concesso finanziamento, che sia up front o recurring.
La rimborsabilità delle commissioni è stata poi di recente confermata anche dal legislatore, il quale, con il D.lgs 212/2025, ha modificato l’art. 125-sexies del TUB, prevedendo espressamente la rimborsabilità anche delle “spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo”, con l’esclusione delle spese pagate direttamente al terzo[5].
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[1] CGUE, causa C-383/18, dell’11.09.2019.
[2] Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
[3] Cfr. Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, come modificate dal Provvedimento del 9 febbraio 2011.
[4] Dunque, prima del 25 luglio 2021.
[5] Il d.lgs. 212/2025 ha modificato il comma 1 dell’art. 125-sexies e ha introdotto un nuovo comma 1-bis al medesimo articolo, che ora così recita: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore. 1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all’atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito”.
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