Nota a ABF, Collegio di Milano, 29 aprile 2026, n. 3795.
Massima redazionale
Nella specie, oggetto del contendere sono:
- quattro pagamenti effettuati allo sportello tra il 14 ed il 15/07/2025 per l’importo complessivo di euro 13.226,00, quanto all’Intermediario A;
- due bonifici istantanei per l’importo complessivo di euro 3.978,00, quanto all’Intermediario B;
- quattro operazioni per l’importo di complessivi euro 5.174,00, di cui 1 bonifico e 3 pagamenti con carta di debito (giroconti verosimilmente verso il conto intestato allo stesso ricorrente presso l’Intermediario B), quanto all’Intermediario C.
Denuncia e ricorso sono inequivocabili nell’evidenziare che le operazioni sono state poste in essere scientemente e integralmente da parte ricorrente – tutti i pagamenti oggetto della domanda sono stati posti in essere nel quadro di una presunta attività di trading a fini di investimento: difatti, la responsabilità contestata agli intermediari convenuti sarebbe sotto il profilo del carente controllo, monitoraggio e prevenzione previsti, fra l’altro, dalla normativa antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) e sulla mancata cooperazione nel recupero delle somme.
In sintesi, questo il fatto su cui si incentra la controversia: parte ricorrente, cadendo vittima di un raggiro ed agganciato in alcuni canali Telegram dai truffatori, convinto di effettuare operazioni di investimento, è stato indotto a partecipare ad operazioni di trading online, in realtà insussistenti, ha inviato volontariamente e scientemente somme di denaro ai sedicenti promotori finanziari. Dunque, la truffa è avvenuta tramite canali estranei a quelli degli intermediari convenuti. Pacifico, quindi, che nella specie non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate, comunque, non richiamato da parte ricorrente. Parte ricorrente contesta agli intermediari convenuti la mancata rilevazione nella sua operatività di presunti indici di anomalia o comunque di sospetto ai sensi della normativa antiriciclaggio, che avrebbero dovuto far scattare i sistemi di alert dell’intermediario e comunque portare ad un blocco o sospensione delle operazioni.
Premesso che la verifica della correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario nell’ambito della procedura ex D.lgs. n. 231/2007 e della normativa secondaria ad essa collegata assolve ad una indubitabile finalità principale di tutela dell’interesse pubblico relativo al controllo del fenomeno del riciclaggio potrebbe in astratto anche dare origine ad una responsabilità dell’intermediario in casi frodi, detta normativa non fa automaticamente scattare obblighi di blocco dell’operatività. Nel caso di specie, peraltro, è si osserva che:
- 3 delle 4 operazioni eseguite dall’Intermediario C (i.e. i pagamenti con carta di debito) risultano a favore dello stesso ricorrente;
- la violazione della normativa antiriciclaggio viene imputata da parte ricorrente non al, o ai, PSP del/i soggetto/i ricevente/i, ma ai PSP dell’ordinante (e cioè parte ricorrente stessa);
- al di là del generale obbligo di segnalazione all’ UIF di eventuali operazioni anomale, solo eccezionalmente il D.lgs. n. 231/2007 impone all’intermediario di astenersi dall’esecuzione di operazioni e segnatamente al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 42 e cioè impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, operazioni di cui siano parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, o per le quali non è possibile identificare il titolare effettivo, aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio;
- quanto ad altri elementi di anomalia e premesso che l’operatività asseritamente anomala va valutata separatamente con riguardo a ciascuno degli intermediari convenuti, allo stato non sussiste un generale obbligo degli intermediari di monitorare l’operatività della clientela[1], salvo un’operatività palesemente anomala, il che non può dirsi nella specie.
Parte ricorrente lamenta, poi, che, a seguito della denuncia e della tempestiva segnalazione, gli Intermediari A e B siano rimasti inerti ovvero abbiano fornito riscontri insufficiente quanto all’esito del recall, in violazione dell’art. 10 D. Lgs. n. 11/2010. Anche in proposito non sussistono nella specie elementi idonei a integrare la responsabilità degli intermediari convenuti, anche se l’Intermediario B non ha fornito indicazioni al riguardo, a differenza dell’intermediario A e dell’Intermediario C. Infine, quanto alla domanda subordinata finalizzata ad ottenere dagli intermediari convenuti “tutti i dati identificativi dei beneficiari delle operazioni”, non si può che rilevare come rappresenti principio fermo che l’obbligo di comunicare i dati dell’accipiens grava esclusivamente sulla banca del beneficiario, poiché soltanto quest’ultima detiene l’anagrafe del correntista. Questo dovere non sussiste, invece ritenuto sussistere in capo alla banca dell’ordinante (quali sono gli intermediari convenuti), che non conosce l’identità del beneficiario effettivo e che non è destinataria dell’obbligo di comunicazione a salvaguardia del diritto di ripetizione dell’indebito individuato dalla giurisprudenza, diritto rispetto al quale non può essere opposta la tutela privacy. Tutto ciò, fermo il principio secondo cui la posizione dell’intermediario ordinante resta comunque soggetta ai più ampi doveri di collaborazione che permeano il sistema dei pagamenti, espressi, da un lato, nell’obbligo documentale di cui all’art. 119 TUB, e, dall’altro, nell’evoluzione del quadro europeo verso modelli sempre più cooperativi: cooperazione che, tuttavia, nella specie non risulta colpevolmente mancata.
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[1] Cfr. ABF, Collegio di Milano, n. 6732/2025, secondo cui “l’obbligo di protezione che grava sull’intermediario [non si deve] estendere sino al punto di procedere ex ante a blocchi automatici al superamento di un certo numero di operazioni o di determinati ammontari in assenza di precisi indici di frode”.
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