4 min read

Nota a ACF, 14 luglio 2026, n. 8587.

Massima redazionale

Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza arbitrale, la mancata prova di un ordine impartito per iscritto o in altre forme non può ritenersi di per sé sola sufficiente per giungere all’eventuale declaratoria di nullità dello stesso, atteso che il requisito di forma scritta richiesta a pena di nullità dall’art. 23 TUF si riferisce al contratto per la prestazione dei servizi di investimento (contratto-quadro) e non anche alle singole operazioni di investimento, per le quali la legge non contempla requisiti di forma a pena di nullità; ciò a meno che non siano le stesse parti, nel contratto, a prevedere che gli ordini debbano essere impartiti per iscritto o in altra forma a pena di nullità[1]. Nel caso di specie, oltretutto, le condizioni generali di contratto prevedevano che gli ordini potevano essere impartiti tramite il sito ovvero mediante altre modalità e tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili e risulta pacifico che l’ordine in questione è stato impartito tramite canale online. L’Intermediario ha, inoltre, prodotto le estrazioni informatiche di detto ordine da cui si evincono la data e l’ora dell’ordine, l’ISIN dello strumento, il mercato, il segno dell’operazione, la quantità e il prezzo inseriti nonché la data, l’ora, la quantità e il prezzo di esecuzione dell’operazione, il che fornisce prova del conferimento dell’ordine ed esclude che esso sia stato caratterizzato da indeterminatezza del relativo oggetto.

Ciò posto, la sola consegna dell’informativa generale sui principali rischi degli strumenti finanziari non esaurisce l’intera gamma degli obblighi di informazione attiva previsti dalla disciplina di settore, essendo gli intermediari altresì tenuti a fornire agli investitori informazioni concrete e specifiche in occasione dei singoli investimenti posti in essere, e non solo quelle generali e standardizzate contenute nella documentazione consegnata al momento della sottoscrizione del contratto-quadro[2]. Nel caso di specie, l’Intermediario incentra la propria difesa sull’argomentazione secondo cui, in presenza di un cliente che era solito operare autonomamente online, non può che assumersi che egli disponesse autonomamente delle informazioni sullo strumento e sull’emittente. Trattasi, tuttavia, di argomento che si pone in evidente contrasto con il quadro normativo di riferimento, con consolidati orientamenti giurisprudenziali ed anche con l’altrettanto consolidato orientamento arbitrale, secondo cui la circostanza che il cliente si avvalga di strumenti telematici per disporre in autonomia le operazioni di investimento non può avere tra i suoi effetti quello di giustificare un abbassamento della soglia di tutela e non esonera, in ogni caso, l’intermediario dal fornire all’investitore un set informativo coerente con la normativa di settore[3]. Alla stregua di ciò, nel caso in esame l’Intermediario avrebbe, quindi, dovuto dimostrare – a supporto della correttezza del proprio operato – di avere assolto gli obblighi informativi con modalità che possano essere considerate come equivalenti a quelle a supporto di un servizio erogato “in presenza”, ovverosia con modalità che possano ritenersi equiparabili, sotto il profilo sostanziale, quantomeno alla consegna materiale al cliente del documento informativo relativo allo specifico investimento; tuttavia, evidenze in tale senso non sono, come detto, congruamente ricavabili né dalla tracciatura informatica dell’ordine, né da altri documenti versati in atti.

Risulta, invece, infondata la contestazione relativa alla violazione di obblighi informativi per avere l’Intermediario omesso, in corso di rapporto, di informare il ricorrente sull’andamento dell’investimento. In proposito, è stato reiteratamente affermato che obblighi informativi in corso di rapporto che presuppongano un monitoraggio continuo degli investimenti non possono ritenersi in via generale sussistenti in capo all’intermediario sulla base dell’art. 21 TUF, ma possono semmai derivare da particolari caratteristiche del prodotto o discendere dalla tipologia di servizio prestato[4], così come pattiziamente regolato tra le parti[5]. Tali circostanze non ricorrono nel caso di specie, in cui il contratto-quadro stipulato tre le parti escludeva espressamente la prestazione del servizio di consulenza ed è pacifico che l’operazione contestata è stata realizzata online, su autonoma iniziativa del cliente, nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

Va, in ogni caso, rilevato che sono presenti in atti le rendicontazioni relative al periodo 31 dicembre 2014 – 30 settembre 2018, tramite le quali il ricorrente è stato periodicamente informato circa l’andamento, tra gli altri, del titolo dedotto in lite.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

[1] Cfr. ACF, 16 gennaio 2026, n. 8331.

[2] Cfr. ACF, 3 giugno 2026, n. 8545.

[3] Cfr. ACF, 26 aprile 2026, n. 8491.

[4] Come nella gestione di portafogli e nella consulenza.

[5] Cfr. ACF, 17 settembre 2025, n. 8168.

Seguici sui social: