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Nota a AAS, 20 maggio 2026, n. 383.

Massima redazionale

Nella specie, la garanzia annullamento viaggio prevedeva all’“art. J1 – Oggetto della garanzia” che “La Società, in base alle condizioni della presente polizza, rimborserà all’Assicurato, alle condizioni e nei limiti successivamente indicati, le penali di recesso (escluse le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore), addebitategli, dagli Operatori Turistici in base alle condizioni generali di vendita dagli stessi applicate, a seguito di annullamento o modifica intervenuti prima dell’inizio del viaggio. La garanzia è operante esclusivamente se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio o è costretto a modificarlo per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto: 1. Malattia, ricovero, infortunio o decesso”. L’“art. J8 – Cosa fare in caso di sinistro. Obblighi dell’assicurato” stabilisce che “Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi (…). La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società attraverso una delle seguenti modalità (…). Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni: (…) certificazione medica (obbligatoriamente con indicazione della patologia occorsa e della prognosi). (…) copia integrale dei documenti di viaggio, completa delle condizioni di recesso applicati dall’Operatore turistico e delle prenotazioni dei singoli servizi; copia dell’estratto conto di penale o altro documento dell’Operatore Turistico e delle prenotazioni dei singoli servizi”.

La ricorrente ritiene che l’annullamento del viaggio sia dovuto a una malattia che non le ha reso possibile usufruire della crociera e di aver adempiuto a tutte le prescrizioni contrattuali e a tal fine produce un certificato della “Unità Operativa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare Chirurgia del Piede Diabetico” rilasciato in data 12 settembre 2025 (il giorno precedente la data di partenza per la crociera) del seguente testuale contenuto: “Edema degli arti inferiori. Riferisce pesantezza e crampi notturni da alcuni giorni. Assenza di segni e sintomi clinici di TVP e TVS. Polsi arteriosi presenti e validi. Si consiglia: omissis cp 1 mattina e sera per 30 giorni. omissis cp 1 cp mattina e sera per 30 giorni. Esami ematochimici di routine + sodio, potassio e magnesio. Gambaletti elastici 140 den. Riposo con arti inferiori in antideclive”.

L’impresa sosteneva, per converso, che tale documento non attesti l’impossibilità a partecipare al viaggio e che, comunque, non soddisfa i requisiti di cui all’art. J8, in quanto mancherebbe l’anamnesi patologica remota della paziente per definire con precisione le condizioni cliniche di base della paziente ed eventuali patologie pregresse che possano aver rappresentato la causa o un fattore predisponente rispetto al quadro clinico attuale. Inoltre, non risulterebbero prescritti né, tantomeno, allegati esami diagnostici idonei a circoscrivere l’eziologia dell’edema agli arti inferiori. Infine, mancherebbe una diagnosi circostanziata con conseguente impossibilità di definire una prognosi attendibile in termini di durata del riposo necessario, limitazioni funzionali nell’arco della giornata e idoneità al viaggio nonché di valutare la terapia prescritta e la sua adeguatezza rispetto al quadro clinico.

Il Collegio, in via preliminare, osserva che nessuna contestazione vi sia stata da parte dell’impresa circa il valore del certificato medico, proveniente da una unità operativa di chirurgia vascolare di una clinica privata. Né, tantomeno, vi è una specifica contestazione sul fatto che il quadro morboso descritto (edema agli arti inferiori) rappresenti una malattia che può astrattamente impedire la partecipazione alla crociera, dovendo essere ricordato che l’art. J1 fa riferimento ad una situazione di “malattia” che, secondo la definizione contenuta nel glossario di polizza, è una mera “alterazione dello stato di salute”.

I rilievi dell’impresa si appuntano sul contenuto del certificato prodotto dalla ricorrente, in quanto conterrebbe carenze rilevanti ai fini della definizione del quadro morboso che avrebbe determinato l’annullamento del viaggio.

Il Collegio ritiene che le obiezioni dell’impresa non siano fondate. Come si è già evidenziato, l’art. J8 obbliga l’assicurato a produrre una certificazione medica che indichi unicamente la patologia occorsa e la prognosi, mentre non richiede l’indicazione dell’anamnesi patologica remota della paziente. Né le eventuali condizioni cliniche pregresse dell’assicurato, che possano aver determinato o rappresentato un fattore predisponente rispetto alla malattia, escludono il diritto all’indennizzo secondo le previsioni contrattuali.

Parimenti infondate risultano le ulteriori deduzioni dell’impresa relative a asserite carenze di elementi essenziali del certificato medico prodotto. Infatti, le ricordate norme contrattuali non richiedono che la certificazione medica contenga la prescrizione di esami diagnostici (che nella specie risultano peraltro prescritti) né che essi debbano essere allegati allo scopo di circoscrivere l’eziologia dell’edema agli arti inferiori. Quanto alla diagnosi, contrariamente a quanto dedotto dall’impresa, essa appare circostanziata e definita anche nella durata. Inoltre, il certificato medico prescrive terapia antitrombotica e di drenaggio linfatico e antinfiammatorio per 30 giorni con riposo degli arti inferiori antideclive, risultando pertanto priva di fondamento la tesi secondo cui sarebbe impossibile valutare la terapia prescritta e la sua adeguatezza rispetto al quadro clinico. Né l’impresa ha specificato quali esclusione di garanzia potrebbe venire in rilievo nella specie, risultando pertanto siffatta deduzione generica e non dimostrata.

Infine, le condizioni di assicurazione richiedono la dimostrazione di una malattia quale stato di alterazione dello stato di salute e non anche che siano dimostrate limitazioni funzionali nell’arco della giornata né l’inidoneità al viaggio. Peraltro, il quadro clinico che emerge dal certificato emesso il giorno prima della partenza, con necessità di assumere terapia antitrombotica per 30 giorni e riposo degli arti inferiori in antideclive ossia tenendo le gambe sollevate per favorire la circolazione venosa e drenare il ristagno di liquidi, appare obiettivamente incompatibile con la partecipazione ad una crociera.

L’impresa ha contestato la domanda anche sotto un ulteriore profilo, per non avere la ricorrente prodotto, ai sensi dell’art. J8, copia integrale dei documenti di viaggio, completa delle condizioni di recesso applicati dall’Operatore turistico e delle prenotazioni dei singoli servizi. La ricorrente, come previsto dall’art. J8, ha prodotto l’estratto conto datato 13 settembre 2025 della penale addebitata, pari ad euro 4.500,00 (oltre euro 209,00 per l’assicurazione per la garanzia del viaggio), oltre alla fattura di addebito di detti importi del 15 dicembre 2025, mentre non ha prodotto copia integrale dei documenti di viaggio, completa delle condizioni di recesso applicati dall’operatore turistico e delle prenotazioni dei singoli servizi. Il Collegio non reputa, tuttavia, che tale omissione possa essere ostativa al riconoscimento dell’indennizzo contrattuale, risultando il diniego dell’impresa contrario a buona fede nell’esecuzione del contratto. Per altro verso, un’interpretazione della suddetta clausola nel senso che la produzione dell’intera documentazione di viaggio sia ostativa al riconoscimento presenta margini di incompatibilità con la disciplina consumeristica, applicabile nella fattispecie concreta, dal momento che la ricorrente assume la veste di consumatore. Vengono in rilievo, in particolare, l’art. 33, comma 1, cod. cons., ai sensi del quale “Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, e soprattutto l’art. 33, comma 2, lett. q), secondo cui “si presumono vessatorie le clausole dirette a subordinare l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto al rispetto di particolari formalità”, in combinato disposto con l’art. 36, che ne sancisce la nullità. Infatti, considerato che quanto prodotto dalla ricorrente, e non contestato dall’impresa, dimostra che la compagnia di navigazione, ricevuta la comunicazione di annullamento del viaggio il giorno prima della partenza, ha addebitato l’intero costo della crociera, la produzione dell’intera documentazione contrattuale non appare funzionale a dimostrare la sussistenza dei presupposti per ottenere l’indennizzo, ma si configura come una mera formalità non rilevante sul piano sostanziale. Il Collegio ritiene pertanto che la contestazione dell’impresa non sia fondata.

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