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Nota a Trib. Cremona, 1 luglio 2026, n. 335.

Studio Mascellaro Fanelli

1. Il fatto.

Il Tribunale di Cremona, in data 01/07/2026 ha emesso la sentenza n.335, resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La società debitrice contestava a) per un mutuo ipotecario e chirografario: l’usura del tasso di interesse di mora, l’indeterminatezza delle condizioni pattuite con riferimento al piano di ammortamento alla francese; b) per un conto corrente: l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l’assenza di prova del credito.

 

2. La penale di estinzione anticipata non va sommata al tasso corrispettivo per la verifica della usurarietà di un mutuo.

La sentenza in esame ha precisato che per effettuare la verifica della usurarietà di un mutuo non è ammissibile sommare il tasso di mora con la penale di estinzione anticipata, per il principio di effettività degli oneri contrattuali.

Precisa inoltre l’attento Magistrato che la previsione contrattuale di un “un compenso omnicomprensivo per l’estinzione” è lecita ex art. 40 TUB che rinvia ai criteri individuati dal Cicr solo ai fini della trasparenza.

Essa è un diritto potestativo, è eventuale, è potenziale, è straordinaria e non è immediatamente “collegata”, “alla erogazione del credito”, non costituisce una remunerazione a favore della banca, ma solo un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni assunti con il contratto (Cass. 7/3/2022 n. 7352), pertanto resta fuori dall’alveo dell’art. 644 c.p.

Viene infine ribadita l’esclusione della penale di estinzione anticipata dalla verifica della usurarietà, richiamando anche le istruzioni della Banca d’Italia (delegata a stabilire le modalità di calcolo del TAEG ex art. 121 comma 3 TUB ed ex Delibere CICR quale l’ultima del 03.02.2011) che ne esplicitano a chiare lettere l’esclusione.

Di rilievo anche la precisazione ontologica che il Magistrato rende in sentenza, precisando che la funzione della penale di estinzione anticipata, “non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà”.

 

3. È escluso l’effetto anatocistico nel mutuo con piano di ammortamento alla francese.  

Il Magistrato lombardo rigetta le eccezioni della società mutuataria riguardanti un presunto effetto anatocistico nel mutuo ipotecario ed in quello chirografario oggetto di giudizio che inficerebbe di potenziale indeterminatezza i contratti stessi.

La sentenza richiama lunga e maggioritaria giurisprudenza e su tutte la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. sent. n. 15130/2024) che sebbene avesse ad oggetto un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese», viene ritenuta estensibile anche al mutuo a tasso variabile, come peraltro affermato dalla sent. C. Cass., ord. 7382/2025, esplicitamente richiamata in sentenza.

Nonostante la chiarezza con cui la sentenza in esame escluda qualsiasi effetto anatocistico nel mutuo con piano di ammortamento alla francese, sia a tasso fisso che variabile, il preciso Magistrato lombardo si premura di offrire motivazione, richiamando superiori posizioni giurisprudenziali (e plurimis Cass. n. 34677/2022, Cass. n. 27823/2023 e precisamente viene precisato che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.”

Ed ancora “Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l’obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi».”

 

4. L’omessa indicazione del regime di capitalizzazione e delle modalità di ammortamento non rendono indeterminate le condizioni pattuite, né nullo il contratto di mutuo.

Il Tribunale di Cremona ha rigettato l’eccezione della società mutuataria circa l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» che comporterebbe l’indeterminatezza o l’indeterminabilità dell’oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario ex artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.

Viene esclusa l’indeterminatezza e/o indeterminabilità, in quanto richiamando la posizione già assunta dalle Sezioni Unite con la sent. n. 15130/2024, il Magistrato rileva che i mutui in esame, i relativi documenti di sintesi e lo sviluppo del piano di ammortamento pattuito, contengono le indicazioni necessarie e sufficienti quali “le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (SS.UU. sent. n. 15130/2024).

Ed ancora “anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi; quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l’importo totale del rimborso con una semplice sommatoria” e “il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico” (SS.UU. sent. n. 15130/2024).

Fa di più il preciso Giudice, chiarendo che le indicazioni dianzi evocate, essendo chiaramente espresse nei documenti in atti, consentono di “escludere certamente ogni indeterminatezza delle condizioni applicate (anche con riguardo alla misura della rata, alla sua composizione, al piano finanziario utilizzato)”.

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