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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 4 giugno 2026, n. 5106.

Massima redazionale

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la recentissima decisione in oggetto, ha statuito i seguenti principi di diritto:

«In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna, al momento della sottoscrizione dei buoni ovvero successivamente, e fino al compimento del termine finale di prescrizione del diritto al loro rimborso, del Foglio Informativo Analitico di cui agli artt. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e 6 del D.M. 6 ottobre 2004, non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore il quale lamenti che l’intervenuta prescrizione e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dall’omissione di tale consegna.».

«Per tutte le serie di buoni postali fruttiferi il cui decreto istitutivo preveda che la loro liquidazione possa avvenire, in linea capitale e interessi, al termine “dell’ennesimo” anno successivo a quello di emissione, il termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari comincia a decorrere dalla data di scadenza del buono, sulla base della relativa durata, e non già dal 1° giorno dell’anno solare successivo a quello in cui tale scadenza è intervenuta.».

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