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Nota a App. Cagliari, 27 giugno 2026, n. 331.

Segnalazione a cura dell'Avv. Marcello Colamatteo.

di Veronica Valeria Loi

Avvocato

1. Premessa e oggetto della decisione.

Con la sentenza n. 331/2026, pubblicata il 27/06/2026, la Corte d’Appello di Cagliari affronta nuovamente il tema della ricostruzione del saldo nei rapporti di conto corrente caratterizzati dalla nullità delle clausole economiche per difetto di forma scritta.

La decisione si inserisce nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza n. 7697/2023, che aveva censurato la precedente pronuncia di merito per l’erronea applicazione dei principi in materia di nullità contrattuale e ricostruzione del saldo in presenza di documentazione incompleta.

Nello specifico, la Corte di Cassazione aveva “chiarito che la mancata produzione della serie integrale degli estratti conto non preclude l’accertamento giudiziale del dare avere per il periodo documentato, dovendo il giudice procedere alla ricostruzione del saldo a partire dal primo saldo disponibile e potendo avvalersi, a tal fine, della consulenza tecnica d’ufficio. Non solo, ma, come ricorda lo stesso Collegio isolano, secondo gli Ermellini, l’accertamento delle invalidità contrattuali costituisce presupposto logico necessario per eventuali domande di ripetizione.

Nel solco tracciato dalla Cassazione, quindi, il giudizio di rinvio è stato circoscritto a tre profili:

  • accertamento della nullità delle clausole contrattuali dedotte;
  • conseguente rideterminazione del saldo dei due rapporti di conto corrente oggetto di causa;
  • esame della prescrizione nei limiti del suo riflesso sul sald

La Corte d’Appello ha applicato con rigore i principi espressi dalla Suprema Corte, valorizzando la CTU quale strumento tecnico indispensabile per ricostruire il rapporto nei limiti della documentazione disponibile, con precisa individuazione dei periodi documentati e conseguente rideterminazione dei saldi mediante eliminazione delle poste non validamente pattuite, con applicazione dei tassi sostitutivi nei periodi privi di valida pattuizione”.

All’esito della CTU, il saldo rettificato di uno dei due rapporti di conto corrente oggetto di causa – senza capitalizzazione e con espunzione delle poste illegittime – è risultato pari a euro 19.324,89 a credito della correntista, con condanna della Banca alla restituzione di tale importo.

Per quanto riguarda, invece, l’altro rapporto, è stata disposta la prosecuzione della causa per l’integrazione tecnica necessaria alla determinazione delle somme eventualmente prescritte.

 

2. Assenza di pattuizioni valide e criteri sostitutivi.

Più nel dettaglio, con riferimento al primo rapporto di conto corrente scrutinato, il Collegio isolano ha rilevato che “la documentazione contrattuale prodotta dalla banca non consente di ritenere provata la valida pattuizione delle condizioni economiche applicate al conto corrente”. L’unico documento contrattuale rinvenuto, infatti, è una scheda firme del 1994 (modificata nel 1996), che attesta l’apertura del rapporto e identifica i soggetti legittimati a operare sul conto, ma non contiene “alcuna previsione relativa a tassi, spese, commissioni o capitalizzazione degli interessi (tanto risulta confermato anche dalla ctu …)”.

L’assenza “di una clausola scritta e determinata impedisce, pertanto, di attribuire efficacia alle condizioni unilateralmente applicate dalla banca”. Da ciò deriva la nullità, per difetto di forma scritta, di:

  • interessi debitori ultralegali;
  • commissione di massimo scoperto (CMS);
  • spese e commissioni ulteriori (sotto varie denominazioni);
  • capitalizzazione periodica degli interessi.

2.1. Interessi debitori.

Per quanto riguarda, in particolare, gli interessi debitori, la Corte territoriale ha precisato che “la conseguenza non è l’azzeramento di ogni remunerazione del credito, bensì l’applicazione del criterio sostitutivo previsto dall’art. 117 T.U.B., secondo la metodologia recepita dalla ctu, che ha applicato i tassi BOT nei periodi privi di valida pattuizione e, solo dal momento in cui risultano prodotti contratti di apertura di credito recanti condizioni economiche determinate, le condizioni ivi espressamente pattuite”.

Tale criterio, infatti, risulta “conforme al decisum della Corte di Cassazione, poiché consente di non paralizzare la ricostruzione contabile per il solo fatto della incompletezza documentale, ma al tempo stesso evita di attribuire efficacia a condizioni economiche non validamente pattuite”.

2.2. Commissione di massimo scoperto.

È stata specificamente “esaminata anche la doglianza relativa alla commissione di massimo scoperto, oggetto delle originarie contestazioni e ricompresa nel perimetro del rinvio”. La Cassazione, infatti aveva richiamato, “tra le poste oggetto della domanda di accertamento e rideterminazione, anche le commissioni di massimo scoperto e le ulteriori commissioni non validamente pattuite, affermando che la mancanza della serie integrale degli estratti conto non impedisce l’accertamento delle nullità e la ricostruzione del saldo quanto meno per il periodo documentato”.

Ebbene, è stato accertato che la commissione di massimo scoperto (CMS) non è stata validamente pattuita: né nel documento regolativo originario del conto, né nella successiva modifica della scheda firme. Nel contratto di apertura di credito del 2005, invece, la CMS è stata ritenuta nulla per indeterminatezza dei criteri.

Coerentemente, quindi, la CTU ha espunto dal conteggio le CMS addebitate, pari a euro 4.303,18.

2.3. Anatocismo.

Inoltre, poiché il rapporto originario era anteriore alla delibera CICR 2000 e posto che “non risulta prodotto alcun accordo scritto – successivo alla delibera e come tale – idoneo a introdurre validamente una clausola di capitalizzazione conforme al principio di pari periodicità degli interessi debitori e creditori (come confermato anche da ctu (…))”, l’organo giudicante ha ritenuto che si debba provvedere “al conteggio senza alcuna capitalizzazione. Tra le due ipotesi elaborate dalla CTU, il Collegio sardo ha recepito “quella senza capitalizzazione degli interessi[1] (…), in applicazione del principio per cui ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell’art. 25, secondo comma, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse– né l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell’art. 7, secondo comma, del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell’art. 7, terzo comma, della delibera CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa[2].

2.4. Usura.

La Corte territoriale ha esaminato anche la doglianza relativa all’usura. La questione, infatti rientrava “nel perimetro delle contestazioni originarie esaminate dalla Cassazione, che ha richiamato anche l’applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia tra le ragioni poste a fondamento della domanda di rideterminazione del saldo”. Secondo il Collegio isolano, nel caso concreto, tuttavia, “la verifica dell’usurarietà delle condizioni concretamente applicate dalla banca non assume autonoma rilevanza decisiva, poiché il ricalcolo qui recepito non conserva le condizioni pattizie contestate, ma le espunge, sostituendo gli interessi non validamente pattuiti con i tassi sostitutivi di cui all’art. 117 T.U.B. In altri termini, la doglianza di usura resta assorbita non perché irrilevante in astratto, ma perché le clausole economiche applicate dalla banca sono già escluse dal ricalcolo per difetto di valida pattuizione.

Per cui, “una volta eliminati gli interessi ultralegali non pattuiti, la c.m.s. non validamente convenuta, le spese non documentate e la capitalizzazione illegittima, il saldo è stato rideterminato sulla base di criteri legali sostitutivi, sicché non residua utilità concreta nell’accertare se le condizioni originariamente applicate, ormai non recepite nel conteggio giudiziale, fossero anche eccedenti il tasso soglia”.

Tuttavia, come viene ulteriormente precisato dal Giudice del rinvio, “il rigetto o l’assorbimento della specifica censura di usura non comporta, (…), alcuna conferma della legittimità delle condizioni applicate dalla banca, ma discende dal fatto che quelle condizioni non vengono poste a base del ricalcolo”. In sintesi, “la tutela sostanziale perseguita dai correntisti viene (…) già assicurata mediante la disapplicazione delle condizioni pattizie invalide e la sostituzione con i criteri legali”.

 

3. Affidamento: la prova per facta concludentia.

Le difese della Azienda di Credito hanno imposto all’organo giudicante di esaminare anche la questione dell’esistenza dell’affidamento sul conto correnteperché essa incide direttamente sulla qualificazione delle rimesse anteriori al 17 marzo 2004 e, quindi, sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca (la domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione è proposta con atto di citazione notifica to il 17 marzo 2014)”.

Ebbene, la CTU ha ricostruito l’esistenza di un affidamento di euro 25.823,00 già dal 1999, pur in assenza del relativo contratto scritto, valorizzando una pluralità di elementi convergenti. Tale conclusione non è stata recepita “come mera affermazione tecnica, ma è stata condivisa dal Collegio quale risultato di una valutazione probatoria complessiva, in applicazione del principio per cui la prova dell’affidamento può essere fornita per facta concludentia[3]. Come osserva la Corte sarda, infatti, “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell’interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale (quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, atte stanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segna pagina 16 di 23 lazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia), nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte della correntista d’importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (…). È vero che il contratto di affidamento anteriore al 2005 non è stato prodotto. Tuttavia, la prova dell’esistenza del fido, ai fini della qualificazione delle rimesse, non richiede necessariamente la produzione del contratto scritto di affidamento, potendo essere desunta, come fatto storico, da elementi documentali gravi, precisi e concordanti, costituiti (…)”.

Nel caso concreto, la prova dell’esistenza del fido si evince da:

1) il riferimento negoziale contenuto nei contratti successivi a una linea di credito già concessa nel 1999i;

2) la misura dei tassi applicati dalla banca come tassi entro fido;

3) la contabilizzazione del rapporto secondo modalità coerenti con un conto affidato;

4) dalla circostanza, accertata dal CTU, che i saldi rettificati non avevano mai superato l’importo del fido ricostruito.

Di conseguenza, il Collegio ha accolto “l’ipotesi principale elaborata dalla ctu” ovvero: “nel periodo anteriore al 17 marzo 2004 non emergono rimesse solutorie, poiché i versamenti risultano effettuati nell’ambito dell’affidamento e non oltre il limite del fido”, e dunque la prescrizione non incide sul saldo.

 

4. Sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca: rimesse solutorie o ripristinatorie.

Tuttavia, come ricorda lo stesso Collegio sardo, la Suprema Corte ha chiarito che la banca ha sempre interesse a far valere l’eccezione di prescrizione anche nei giudizi di rideterminazione del saldo, poiché la prescrizione può impedire l’espunzione dal conto di pagamenti solutori ormai non più ripetibili[4].

Ecco, quindi, che l’altro profilo centrale del giudizio ha riguardato la qualificazione delle rimesse anteriori al 17 marzo 2004 (atto interruttivo) e la relativa eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.

Il criterio regolatore è quello affermato dalla sentenza Sezioni Unite n. 24418/2010. In sintesi: “nei rapporti affidati, le rimesse effettuate entro i limiti dell’affidamento hanno ordinariamente natura ripristinatoria della provvista, poiché non estinguono un debito esigibile della banca verso il correntista, ma ripristinano la disponibilità concessa; esse, pertanto, non costituiscono pagamento e non fanno decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione. Diversamente, assumono natura solutoria le rimesse effettuate su conto scoperto o su saldo eccedente il limite dell’affidamento, perché in tal caso il versamento riduce un’esposizione immediatamente esigibile dalla banca. Solo rispetto a tali rimesse può operare la prescrizione decennale, decorrente dal pagamento”. La predetta distinzione conserva rilievo anche nelle ipotesi in cui il rapporto sia ancora aperto. Invero, il fatto che il conto non sia chiuso non esclude in assoluto la prescrizione, poiché possono esservi versamenti solutori anche in corso di rapporto, quando il conto presenti uno scoperto non assistito da affidamento o quando le rimesse siano effettuate su esposizione eccedente il limite del fido. In tali ipotesi, il pagamento di competenze illegittime maturate extra fido può integrare rimessa solutoria e, se anteriore al decennio rispetto all’atto interruttivo, può non essere ripetibile”. Per questa ragione, secondo la Corte di merito, l’eccezione della banca “non può essere dichiarata inammissibile o priva di interesse in astratto: essa deve essere scrutinata in concreto, verificando se, nel periodo rilevante, vi siano stati versamenti su saldo scoperto o extra fido”.

Ciò nonostante, nel caso di specie, la verifica effettua dal CTU rispetto al primo rapporto di conto corrente ha escluso la presenza di rimesse solutorie anteriori al decennio, confermando la non operatività della prescrizione: “i saldi rettificati anteriori al 17 marzo 2004 non superano il fido di euro 25.823,00 (ricostruito aliunde)”. Ne deriva che non vi sono rimesse solutorie nel periodo rilevante e l’eccezione di prescrizione non incide sul saldo.

 

5. Sul secondo rapporto attenzionato: necessità di integrazione peritale.

Per il secondo conto corrente, la CTU non aveva svolto l’indagine sulle rimesse solutorie, poiché tale quesito era limitato al primo rapporto. Questa circostanza ha imposto di separare la causa relativa al primo rapporto di conto corrente per il quale ha pronunciato una sentenza definitiva, dalla causa relativa all’altro conto corrente per la quale è, invece, è stato ritenuto “necessario un supplemento di accertamento tecnico” A tal proposito, la Corte cagliaritana ha tenuto a rimarcare che  “le parti potrebbero evitare” a tale supplemento di CTU “provvedendo da sé – sulla scorta dei criteri già dati con questa sentenza – alla determinazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie e alla determinazione delle somme eventualmente prescritte.

 

6. Conclusione.

In conclusione, la Corte d’Appello, con sentenza definitiva, ha dichiarato, rispetto a entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa:

1) la nullità delle clausole che prevedono interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto (o altre commissioni analoghe) e spese non pattuite e

2) l’illegittimità dell’applicazione di interessi anatocistici.

Per quanto riguarda, poi, il primo rapporto di conto corrente attenzionato,in applicazione dei principi sopra richiamatiha rideterminato il saldo “in favore della correntista in euro 19.324,89con condanna della Banca al pagamento del relativo importo. Inoltre, in considerazione del criterio della soccombenza, l’Istituto di Credito è stato condannato “alla rifusione in favore della società intestataria e dei suoi soci, in solido tra loro, del le spese processuali di tutti i gradi del processo”.

Per quanto riguarda, invece, il secondo rapporto, la causa dovrà proseguire per l’integrazione tecnica necessaria alla determinazione delle somme eventualmente prescritte.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418 e 17 agosto 2016, n. 17150.

[2] Cfr. Cass., 14 ottobre 2025, n. 27460 e 29 ottobre 2025, n. 28599.

[3] Cfr. Cass., 24 aprile 2024, n. 11016.

[4] Cfr. Cass., 11 aprile 2024, n. 9756.

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