Nota a Trib. Napoli, Sez. VII, 15 luglio 2026.
Il decreto del Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, emesso dal dr. Marco Pugliese in data 15 luglio 2026, costituisce un precedente di notevole rilievo sistematico nel panorama applicativo della composizione negoziata della crisi d’impresa. Il provvedimento ammette, per la prima volta in modo esplicito e motivato, una misura cautelare inibitoria diretta a sospendere — per il periodo di efficacia delle misure protettive già confermate — l’escussione della garanzia pubblica rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI in relazione a crediti anteriori ricompresi nelle trattative. La ratio del decreto si fonda sul riconoscimento della natura non neutra dell’escussione: essa determinerebbe la surroga del garante pubblico e l’alterazione del perimetro negoziale, con pregiudizio potenzialmente irreversibile per il buon esito della composizione. Il provvedimento è coerente con la struttura normativa del Codice della crisi, che prevede misure protettive selettive e cautelari atipiche a tutela del valore-impresa, e si inscrive in un quadro giurisprudenziale in progressiva evoluzione circa la qualificazione del credito del Fondo post-escussione come autonomo, distinto e di natura pubblicistica privilegiata. Sul piano più generale, il decreto offre l’occasione per riflettere sul collegamento tra composizione negoziata, disciplina del credito bancario assistito da garanzia pubblica e tutela del risparmio, intesa non solo come protezione del singolo risparmiatore ma come governo ordinato del sistema creditizio nel suo complesso.
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Sommario: 1. Premessa: il contesto del provvedimento e la sua rilevanza sistematica. – 2. Il decreto del 15 luglio 2026: contenuto, struttura e motivazione. – 3. La disciplina normativa delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata. – 3.1. Il presupposto di accesso e la funzione dell’esperto. – 3.2. Le definizioni legislative: misure protettive e misure cautelari. – 3.3. Selettività, proporzionalità e temporaneità della tutela. – 3.4. Il correttivo del 2024 e la conferma del modello selettivo. – 4. La ratio decidendi: l’escussione della garanzia pubblica come evento giuridicamente non neutro. – 5. La qualificazione del credito del Fondo post-escussione: i precedenti più recenti. – 5.1. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 3027 del 7 ottobre 2025. – 5.2. Tribunale di Treviso, sent. n. 3 del 10 gennaio 2024. – 5.3. Cassazione civile, sez. I, sent. n. 398 del 10 gennaio 2022. – 6. La latitudine delle misure cautelari atipiche: la posizione delle Sezioni Unite. – 7. Il decreto nel prisma del diritto al risparmio. – 7.1. La tutela del risparmio come ordinato esercizio del credito. – 7.2. La tutela del risparmio come conservazione del valore d’impresa. – 7.3. La tutela del risparmio come presidio delle risorse pubbliche. – 8. Osservazioni conclusive.
1. Premessa: il contesto del provvedimento e la sua rilevanza sistematica.
Il decreto del Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, dr. Marco Pugliese, 15 luglio 2026 si colloca in un’area della composizione negoziata della crisi rimasta sinora priva di specifici arresti giurisprudenziali: quella dell’interferenza tra le misure di protezione del patrimonio del debitore e le dinamiche operative proprie del credito bancario assistito da garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI.
L’istituto della composizione negoziata — introdotto in via d’urgenza con il d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147, e successivamente trasfuso nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (d’ora in avanti «CCII»), per effetto della riforma attuata con il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 — rappresenta uno degli snodi più innovativi del diritto della crisi d’impresa italiano, in quanto configura uno spazio di negoziazione stragiudiziale assistita, governato dall’esperto indipendente nominato dalla camera di commercio, funzionale al raggiungimento di soluzioni concordate tra l’imprenditore e i propri creditori.
In questo contesto, le misure protettive e le misure cautelari assolvono una funzione strumentale essenziale: consentono di cristallizzare temporaneamente i rapporti con i creditori, sospendendo le iniziative idonee a pregiudicare il buon esito del negoziato, affinché le trattative possano svolgersi in un ambiente privo di perturbazioni unilaterali. Il problema affrontato dal decreto del 15 luglio 2026 è, tuttavia, più sottile: non si tratta di impedire un’azione esecutiva ordinaria o il recupero diretto del credito, ma di sospendere un atto — l’escussione della garanzia pubblica — che, formalmente, si colloca nel rapporto tra banca e Fondo di garanzia, ma che produce effetti profondi sulla struttura della massa passiva oggetto di trattativa.
La rilevanza del provvedimento dipende dunque non solo dalla soluzione adottata, ma dalla capacità del giudice di cogliere una dimensione del problema che il legislatore non aveva specificamente regolato: quella della trasformazione qualitativa delle posizioni creditorie per effetto dell’attivazione di una garanzia pubblica in pendenza di composizione negoziata.
2. Il decreto del 15 luglio 2026: contenuto, struttura e motivazione.
Il procedimento trae origine da un’istanza ex artt. 18 e 19 CCII proposta dalla società debitrice. Con decreto del 7 luglio 2026, il tribunale aveva già confermato per centoventi giorni le misure protettive, disponendo tuttavia un rinvio al 14 luglio 2026 per integrare il contraddittorio sulla distinta richiesta cautelare avente a oggetto l’inibitoria dell’escussione della garanzia pubblica.
Il petitum cautelare, come precisato all’udienza del 7 luglio 2026, consisteva nel chiedere di:
«Inibire l’escussione della garanzia rispetto al credito […] nonché […] sempre per crediti ‘della massa’ e rispetto ai quali è in essere l’operazione di ristrutturazione (in caso contrario vi sarebbe quasi sicuramente l’impossibilità di riuscirci)».
La motivazione del decreto è articolata in quattro passaggi logicamente consequenziali.
In primo luogo, il giudice afferma la funzionalità della misura: l’escussione della garanzia determinerebbe la surroga del garante pubblico e l’alterazione del perimetro negoziale. Il rilievo è decisivo, perché esclude che l’escussione possa essere trattata come un fatto meramente interno al rapporto banca-Fondo, privo di riflessi sulla composizione negoziata.
In secondo luogo, il decreto individua il periculum in mora, confermato dal parere favorevole dell’esperto: l’escussione della garanzia pubblica comprometterebbe il buon esito della composizione, «trasformando posizioni oggi trattate nella massa in pretese assistite da diverso regime e sottraendo margini alla ristrutturazione». L’immagine è efficace: non si tratta di un mero cambiamento di titolare del credito, ma di una metamorfosi della posizione giuridica, che avrebbe ripercussioni sull’intero equilibrio della trattativa.
In terzo luogo, il giudice supera l’eccezione di novità della richiesta, rilevando che il rinvio era stato disposto proprio allo scopo di integrare il contraddittorio su tale domanda cautelare. I destinatari dell’inibitoria erano stati ritualmente evocati e avevano avuto modo di difendersi.
In quarto luogo, il decreto enuncia il giudizio di proporzionalità: la cautela «non cancella né riduce il credito, non impedisce in via definitiva l’escussione, ma la sospende per il tempo di efficacia delle misure protettive già confermate, evitando un effetto potenzialmente irreversibile sulla trattativa». Viene infine precisato che la misura potrà essere revocata o modificata in ogni momento in caso di sopravvenienze, su istanza di ciascuno dei creditori o dell’esperto.
Il dispositivo inibisce, per il periodo di efficacia delle misure protettive già confermate, a determinate società creditrici di procedere all’escussione della garanzia pubblica rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI in relazione ai crediti anteriori ricompresi nella composizione negoziata.
3. La disciplina normativa delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata.
3.1. Il presupposto di accesso e la funzione dell’esperto
L’art. 12, comma 1, CCII consente all’imprenditore commerciale e agricolo di chiedere la nomina di un esperto quando si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento dell’impresa risulti ragionevolmente perseguibile.
La ratio della norma è chiara: la composizione negoziata non è uno strumento di mera dilazione del passivo, né un procedimento paraconcorsuale generico, ma uno spazio di negoziazione strutturata, caratterizzato dalla presenza di un terzo indipendente — l’esperto — che agevola le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi.
Il profilo sistematico è rafforzato dall’art. 2086, secondo comma, c.c., che impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
3.2. Le definizioni legislative: misure protettive e misure cautelari
Il legislatore ha predisposto due distinte categorie di strumenti di protezione del patrimonio del debitore in composizione negoziata.
Le misure protettive sono definite dall’art. 2, lett. p), CCII come le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Le misure cautelari sono definite dalla lett. q) dello stesso articolo come i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni.
Le due categorie si distinguono per la fonte — le prime nascono da richiesta del debitore; le seconde richiedono l’intervento del giudice — ma condividono la stessa finalità strumentale: proteggere il percorso di risanamento da perturbazioni esterne idonee a comprometterne il buon esito.
3.3. Selettività, proporzionalità e temporaneità della tutela
Un profilo di particolare rilievo ai fini del decreto napoletano è la selettività delle misure protettive. L’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 83/2022 stabilisce espressamente che l’imprenditore può chiedere che l’applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
La norma è decisiva: essa consente al debitore di modulare la richiesta di protezione in modo chirurgico, identificando le specifiche iniziative creditorie che minacciano la tenuta del negoziato e circoscrivendo la tutela a quelle sole iniziative. Questa logica di selettività — ispirata alla necessità di bilanciare la protezione del risanamento con la tutela dei diritti dei creditori — è esattamente quella che il dr. Pugliese applica nel decreto del 15 luglio 2026, limitando la cautela all’escussione della garanzia pubblica e a determinati creditori.
Sul piano della proporzionalità, l’art. 19 CCII dispone che le misure possono essere revocate quando non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, mentre l’art. 55, comma 5, del medesimo codice conferma che il tribunale può revocare o modificare le misure protettive anche quando accerta che esse non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative.
3.4. Il correttivo del 2024 e la conferma del modello selettivo
Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al CCII, ha ulteriormente precisato il regime delle misure protettive in composizione negoziata, specificando, tra l’altro, che i creditori nei cui confronti operano le misure — ivi compresi banche e intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari — non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, né revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.
L’intervento correttivo conferma che il legislatore del 2024 ha inteso rafforzare la protezione dell’imprenditore in crisi, estendendo il perimetro delle iniziative creditorie inibite e includendo espressamente le banche e gli intermediari finanziari tra i soggetti passivi delle misure.
4. La ratio decidendi: l’escussione della garanzia pubblica come evento giuridicamente non neutro.
Il cuore argomentativo del decreto risiede nella qualificazione dell’escussione della garanzia pubblica come evento giuridicamente non neutro rispetto alla composizione negoziata.
Questa affermazione richiede di essere scomposta nei suoi elementi costitutivi.
Sul piano soggettivo, l’escussione della garanzia determina la surroga del garante pubblico nella posizione del creditore originario. Non si assiste, quindi, a una semplice vicenda satisfattiva interna al rapporto banca-Fondo: il soggetto attivo della pretesa muta, e con esso muta anche il soggetto con cui l’imprenditore deve negoziare. Il tavolo negoziale si frammenta: quello che era un creditore disponibile alla dilazione diventa un’istituzione pubblica portatrice di un credito con caratteristiche e regime propri.
Sul piano oggettivo, la surroga genera un credito distinto e autonomo rispetto a quello originario, avente natura pubblicistica e regime privilegiato. Come si dirà nel paragrafo successivo, la giurisprudenza più recente ha chiarito che il credito del Fondo post-escussione non coincide, sul piano causale e funzionale, con il credito bancario originato dal finanziamento: la sua funzione non è soddisfare il creditore privato, ma recuperare risorse pubbliche destinate a sostenere l’attività imprenditoriale delle PMI.
Sul piano funzionale, il mutamento del soggetto attivo e del regime del credito produce un effetto di irrigidimento della trattativa: un creditore pubblico titolare di una pretesa privilegiata e caratterizzata da procedure di recupero proprie — ivi inclusa la riscossione a mezzo ruolo esattoriale — ha una struttura d’incentivi profondamente diversa da quella di una banca che negozia la dilazione di un credito chirografario o privilegiato in via ordinaria.
Sul piano causale della cautela, il giudice individua il periculum non nell’inadempimento del debitore, ma nel rischio che un atto di un creditore modifichi irreversibilmente il quadro della trattativa prima che essa possa concludersi. Questo è esattamente il periculum tipico delle misure cautelari nella composizione negoziata: il pregiudizio al «buon esito delle trattative», che l’art. 2, lett. q), CCII indica come bene da preservare mediante le misure cautelari.
5. La qualificazione del credito del Fondo post-escussione: i precedenti più recenti.
5.1. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 3027 del 7 ottobre 2025
La sentenza n. 3027/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere offre la ricostruzione giurisprudenziale più completa e recente della natura del credito del Fondo di garanzia per le PMI all’esito dell’escussione.
Il tribunale riprende e consolida l’orientamento di legittimità secondo cui il credito del Fondo, generato dalla surrogazione conseguente all’escussione della garanzia, è distinto da quello privatistico bancario originato dall’originario finanziamento. La distinzione non è meramente soggettiva, ma qualitativa: il credito del Fondo ha natura privilegiata per espressa previsione normativa (art. 8-bis della l. n. 662/1996, nella parte relativa al Fondo) e risponde alla funzione di recuperare risorse pubbliche destinate al sostegno delle PMI, non alla soddisfazione del creditore privato.
La sentenza richiama Cass. civ., sez. I, n. 1005/2023, secondo cui questa Corte ha già ribadito che la previsione dell’art. 8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall’originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale.
Il rilievo è di estrema importanza per comprendere la ratio del decreto napoletano: se il credito del Fondo post-escussione è distinto, autonomo e privilegiato, è evidente che la sua comparsa nel passivo della composizione negoziata — per effetto dell’escussione — altera in modo sostanziale la mappa dei creditori e il regime delle loro pretese.
5.2. Tribunale di Treviso, sent. n. 3 del 10 gennaio 2024
La sentenza del Tribunale di Treviso del 10 gennaio 2024, resa in sede di omologazione di un concordato preventivo, affronta il delicato problema della classificazione dei crediti garantiti dal Fondo e del diritto di voto nelle procedure concorsuali.
Il tribunale, valorizzando l’orientamento espresso da Cass. civ., sez. I, n. 18148/2023, ritiene corretto classare il credito del Fondo pubblico in privilegio con riserva fin dall’origine della concessione della garanzia, ancorché condizionato al verificarsi dell’inadempimento del prenditore. Ciò conferma che, anche prima dell’escussione, la posizione del Fondo è autonoma e differenziata rispetto a quella della banca finanziatrice.
Il precedente trevigiano mostra, in modo convergente con il decreto napoletano, che il credito connesso alla garanzia pubblica non è una posizione “fungibile” o indistinta rispetto alle altre, ma richiede una trattazione separata, sia nelle procedure concorsuali sia — come insegna il decreto del 15 luglio 2026 — nella composizione negoziata.
5.3. Cassazione civile, sez. I, sent. n. 398 del 10 gennaio 2022
La sentenza della Corte di Cassazione n. 398/2022 affronta, in una prospettiva diversa, il tema della garanzia pubblica concessa ai sensi della l. n. 1101/1971, chiarendo la distinzione tra la norma di legge che prevede la possibilità della concessione della «garanzia sussidiaria dello Stato» e il decreto ministeriale attuativo che ne fissa il contenuto specifico.
Pur riguardando una garanzia di epoca diversa, la sentenza è utile perché conferma un principio di carattere generale: la garanzia pubblica configura un regime speciale, autonomo e derogatorio rispetto al diritto comune del credito, governato da regole proprie che ne definiscono i presupposti, i limiti e gli effetti. Questa specialità è esattamente ciò che il decreto del dr. Pugliese tiene presente quando afferma che l’escussione produrrebbe pretese «assistite da diverso regime».
6. La latitudine delle misure cautelari atipiche: la posizione delle Sezioni Unite.
Il decreto napoletano si inscrive nel dibattito, ancora aperto nella giurisprudenza di merito, sulla latitudine delle misure cautelari nella composizione negoziata e sulla loro possibile natura atipica.
La Relazione illustrativa al CCII chiarisce espressamente che le misure cautelari hanno carattere di atipicità: «potranno essere dunque richieste misure “tipiche”, come il sequestro conservativo o la sospensione delle procedure esecutive e cautelari, ma anche misure atipiche, in particolare di carattere inibitorio, come la giurisprudenza formatasi sulla previgente normativa fallimentare aveva consentito». Il richiamo alla giurisprudenza anteriore e al modello dell’art. 700 c.p.c. è esplicito.
Cass. Sez. Unite, ord. n. 8794 del 3 aprile 2025 ha affrontato la questione della qualificazione delle misure richieste in composizione negoziata in modo indiretto, in sede di giudizio sull’ammissibilità di un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi. Le Sezioni Unite, dichiarando inammissibile il rinvio, hanno tuttavia rilevato che le misure, tipiche o atipiche, previste dal legislatore del CCII sono volte a dare concretezza al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale dell’imprenditore in crisi in vista del miglior esito delle iniziative intraprese per la regolazione della crisi stessa o dell’insolvenza.
Il dato è significativo: le Sezioni Unite qualificano le misure del CCII — tutte, senza distinzione tra tipiche e atipiche — in termini teleologici, guardando alla funzione di protezione del valore-impresa e del negoziato. In questo senso, l’inibitoria adottata dal dr. Pugliese non è una misura extra-sistemica, ma è pienamente coerente con il modello legale: essa protegge il buon esito delle trattative, è proporzionata rispetto al pregiudizio, è temporanea e revocabile.
Peraltro, anche l’art. 700 c.p.c. — richiamato implicitamente dalla Relazione illustrativa — dispone che chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile può chiedere i provvedimenti d’urgenza che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La struttura argomentativa del decreto napoletano rispecchia fedelmente questa logica: vi è un diritto da tutelare (il buon esito della composizione), un pregiudizio imminente (l’escussione imminente della garanzia), un rischio di irreversibilità (la surroga del garante pubblico).
7. Il decreto nel prisma del diritto al risparmio.
Il collegamento tra il provvedimento in esame e il diritto al risparmio va inteso in senso sistematico e non meramente soggettivo. Non si tratta soltanto di proteggere il singolo risparmiatore o investitore, ma di governare in modo ordinato il sistema del credito e le risorse pubbliche destinate al suo sostegno.
7.1. La tutela del risparmio come ordinato esercizio del credito
Il sistema normativo a tutela del risparmio comprende, accanto alla protezione del singolo risparmiatore e investitore, un complesso di regole funzionali alla stabilità del sistema creditizio e alla corretta allocazione delle risorse pubbliche.
In questa direzione, la l. 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», istituisce meccanismi di garanzia e indennizzo per i risparmiatori e prevede la surrogazione del fondo nei diritti dell’indennizzato: il risparmio è protetto anche attraverso strumenti che organizzano responsabilità, garanzie e rivalse, non solo attraverso norme di condotta.
In questa medesima prospettiva, il decreto del dr. Pugliese può essere letto come un provvedimento che tutela il risparmio non in via diretta e soggettiva, ma governando il momento di attivazione di uno strumento pubblico di garanzia in modo funzionalmente coerente con la finalità del risanamento dell’impresa.
7.2. La tutela del risparmio come conservazione del valore d’impresa
L’art. 12 CCII è espressamente orientato alla conservazione del valore d’impresa e dei posti di lavoro. L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore di attivarsi per il recupero della continuità aziendale.
Questi due riferimenti normativi mostrano che la composizione negoziata è uno strumento destinato a preservare valore economico: l’impresa in crisi, se risanata, continua a produrre reddito, a pagare stipendi, a servire i propri debiti, a partecipare al circuito economico. La sua sopravvivenza non è un interesse privatistico del solo imprenditore, ma un bene collettivo con ricadute sul sistema del credito e, mediatamente, sul risparmio.
Impedire che un atto del creditore — l’escussione della garanzia — renda impossibile la ristrutturazione significa proteggere il valore d’impresa ancora risanabile, che è esattamente ciò che le Sezioni Unite qualificano come «valore-impresa» meritevole di tutela attraverso le misure del CCII.
7.3. La tutela del risparmio come presidio delle risorse pubbliche
Il Fondo di garanzia per le PMI opera con risorse pubbliche, destinate a sostenere il credito alle imprese meritevoli. La Banca d’Italia ha chiarito che la garanzia dello Stato che assiste gli interventi del Fondo ha carattere irrevocabile e incondizionato, ma proprio per questo la sua attivazione deve essere governata con attenzione.
Una escussione immediata della garanzia pubblica, in pendenza di una composizione negoziata con concrete prospettive di successo, può risultare economicamente inefficiente per il sistema nel suo complesso: produce un esborso di risorse pubbliche che potrebbero essere evitate se la ristrutturazione andasse a buon fine. In questa prospettiva, la sospensione temporanea dell’escussione disposta dal decreto del dr. Pugliese — funzionalmente orientata a verificare la tenuta del piano negoziale — può essere letta anche come una misura di razionalizzazione nell’impiego delle risorse pubbliche.
8. Osservazioni conclusive.
Il decreto del Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, dr. Marco Pugliese, 15 luglio 2026 si segnala per almeno quattro contributi sistematici al diritto della crisi d’impresa.
Primo. Esso riconosce che l’escussione della garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI è un evento giuridicamente qualificato e non neutro rispetto alla composizione negoziata, perché genera la surroga del garante pubblico e trasforma il regime del credito. Questo riconoscimento è coerente con la giurisprudenza più recente, che qualifica il credito del Fondo post-escussione come autonomo, distinto e di natura pubblicistica privilegiata.
Secondo. Il decreto valorizza la funzione teleologica delle misure cautelari atipiche nella composizione negoziata, individuando nel pregiudizio al buon esito delle trattative il periculum idoneo a giustificare l’intervento inibitorio. Questa lettura è conforme all’art. 2, lett. q), CCII, alla Relazione illustrativa e all’orientamento delle Sezioni Unite.
Terzo. Il giudice applica in modo rigoroso i principi di selettività e proporzionalità: la cautela è limitata a specifici creditori, a specifici atti (l’escussione), per un tempo definito (il periodo di efficacia delle misure protettive già confermate), con possibilità di revoca o modifica in ogni momento. Questo approccio bilanciato evita che la misura si trasformi in una compressione indefinita dei diritti del creditore.
Quarto. Il decreto offre un contributo alla riflessione sul diritto al risparmio: esso mostra che la tutela del risparmio non si esaurisce nella protezione del depositante o dell’investitore finale, ma comprende anche la disciplina ordinata del credito bancario, la razionale gestione delle garanzie pubbliche e la preservazione del valore delle imprese risanabili. In questo senso, il provvedimento napoletano è una declinazione, forse inaspettata ma sistematicamente coerente, del principio di tutela del risparmio nell’esercizio del credito.
In definitiva, il decreto del dr. Marco Pugliese costituisce un precedente che merita di essere conosciuto e studiato, non solo per la soluzione tecnica adottata — ammissibile e ben motivata — ma per il metodo argomentativo che lo sorregge: un approccio funzionale, sistemico e proporzionato al governo della crisi d’impresa, che pone al centro il buon esito delle trattative come bene giuridicamente meritevole di protezione cautelare, anche nella sua dimensione pubblicistica.
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