Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 26 giugno 2025, n. 5274.
Segnalazione a cura dell'Avv. Veronica Valeria Loi e dell'Avv. Marcello Colamatteo.
Con la sentenza n. 5274 del 26.06.2025, il Tribunale di Milano, offre un chiaro esempio di “metodo” di ricalcolo di un saldo di conto corrente.
Nello specifico, affrontando la spinosa questione della rettifica di un saldo di conto corrente, il giudicante ha avuto modo di soffermarsi sul tema della prescrizione delle pretese restitutorie e degli addebiti, sull’idoneità della produzione parziale degli estratti conto e degli scalari, per passare poi all’esame delle questioni relative all’anatocismo e alla prova del fido di fatto, concentrandosi, infine, sul metodo del ricalcolo dei tassi debitori.
Ebbene, facendo proprie le risultanze della richiesta CTU, il magistrato lombardo ha rideterminato il corretto dare avere tra le parti, affermando che “nulla è (…) dovuto alla banca convenuta ed alla cessionaria SPV s.r.l. in relazione al contratto di conto corrente”[1]. Il conto rettificato, infatti, “alla data della chiusura (…) è risultato essere a credito della società correntista per € 5.874,03 a fronte di un saldo banca negativo per € 51.352,08”.
Il caso.
La vicenda prende le mosse da una causa di accertamento negativo promossa da una società sas e dal suo socio accomandatario nei confronti della Banca cedente e di una società SPV S.r.l, in veste di contestata cessionaria del credito, in relazione ai seguenti rapporti bancari: un mutuo di scopo chirografario del 03.01.2020 di € 200.000 e un’apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente stipulato nel 2001 e chiuso in data 31.03.2022.
In particolare, per quanto qui d’interesse, limitatamente al rapporto di conto corrente, gli attori avevano chiesto di “accertarsi e dichiararsi l’invalidità e la nullità parziale dello stesso per l’omessa applicazione e la violazione per tutta la durata del rapporto dell’art. 117 TUB, per l’applicazione dell’anatocismo, della commissione di massimo scoperto, della commissione di disponibilità fondi e di istruttoria veloce. Hanno chiesto altresì l’accertamento e declaratoria dell’invalidità limitatamente ai periodi in cui il rapporto è stato interessato da tassi usurari e dall’applicazione di quelli ultralegali oltre a valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese in assenza di valida pattuizione”.
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta allegava “- in via preliminare – l’intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie quanto agli addebiti effettuati prima dell’8.12.2012 ossia nel decennio anteriore alla notifica dell’atto di citazione. Nel merito ha eccepito la carenza probatoria delle domande in assenza della produzione integrale della documentazione contrattuale e contabile da reputarsi indispensabile per una completa ricostruzione dei rapporti così concludendo per il rigetto”.
La società SPV cessionaria del credito, da parte sua, eccepiva, “in via preliminare l’improcedibilità della domanda per il mancato preventivo avvio del procedimento di mediazione. Ha contestato la carenza di legittimazione attiva dedotta dagli opponenti quanto alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia sul rilievo dell’acquisita titolarità del credito nell’ambito pagina 2 di 9 di un’operazione di acquisto di un portafoglio di crediti di varia origine e natura, ivi incluso quello per cui è causa. Ha dedotto – di contro – la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande accertamento e di condanna svolte nei suoi confronti per essere la cartolarizzazione circoscritta alla cessione del credito e non del contratto. Ha eccepito la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 comma 4° c.p.c. per assoluta incertezza del requisito di cui all’art. 163 comma 3° n°3 c.p.c. nonché l’intervenuta prescrizione della domanda di rideterminazione dei saldi. Nel merito ha contestato la fondatezza delle censure e, quanto alla domanda risarcitoria, la carenza probatoria relativa sia alla condotta asseritamente illegittima che al danno patito”.
Sulla prescrizione del credito oggetto della domanda di ripetizione
Innanzitutto, entrando nel merito della domanda attorea relativa al rapporto di conto corrente, il giudice meneghino si è soffermato sull’eccezione di prescrizione del credito oggetto della domanda di ripetizione[2], sollevata dall’Azienda di credito cedente e dalla cessionaria del credito, affermando che il “termine di decorrenza va collocato al decennio anteriore al 25.11.22 essendo a tale data riferibile il momento in cui la banca convenuta ha ricevuto la diffida ex art. 119 TUB”. Con tale atto, infatti, gli attori avevano richiesto sia “la consegna di documentazione varia” ma veniva “fatto espresso richiamo alla sua valenza interruttiva ai fini della prescrizione. Consegue che le pretese restitutorie afferenti il conto corrente (…) si collocano a data posteriore al 25.11.12”.
L’idoneità della “produzione parziale” degli e/c e scalari ai fini del ricalcolo del saldo
È stata altresì ritenuta “priva di rilievo” la contestazione afferente alla mancata produzione degli estratti conto integrali – analitici e scalari – dall’inizio del rapporto sino alla chiusura – “quale causa ostativa alla delibazione delle pretese” attoree.
Secondo il magistrato milanese, infatti, “la domanda, deve essere accertata nei limiti in cui il diritto azionato risulti provato e, quindi, in relazione ai soli addebiti illegittimi che risultino riscontrati dall’avvenuta produzione degli estratti”.
In particolare, riguardo all’idoneità di una produzione parziale a consentire l’accertamento demandato ed il ricalcolo del saldo è stata ritenuta, assorbente la circostanza che “il consulente non ha segnalato possibili criticità: pertanto la documentazione – costituita dagli estratti del conto corrente decorrenti dal 4° trimestre 2005 sino al I° trimestre 2022 epoca del passaggio a sofferenza – deve ritenersi pienamente idonea”.
Sull’espunzione di spese, oneri e commissioni addebitate
Passando al ricalcolo, il giudicante ha ritenuto pienamente condivisibili le conclusioni del c.t.u., “tenuto conto della logicità della relazione, dell’assenza di errori e del carattere esaustivo delle risposte fornite sia ai quesiti che alle osservazioni dei c.t. di parte”.
Il c.t.u. – in conformità al mandato -, difatti, aveva proceduto “all’eliminazione delle spese e delle commissioni non concordate, all’eliminazione della capitalizzazione trimestrale nonché all’applicazione dei tassi di interesse sostitutivi. Ciò in considerazione dell’indisponibilità di un contratto di conto corrente antecedente al 25.1.19 nonché dell’inefficacia delle condizioni economiche presenti nei documenti di sintesi redatti, rispettivamente, in data 30.9.08 e 31.12.17 in quanto privi della sottoscrizione della correntista”.
Di conseguenza, “sono stati espunti le spese, gli oneri e le commissioni addebitate sino al 24.1.19 mentre quelli afferenti al servizio Pos su tre apparecchiature sono state considerate legittime soltanto con decorrenza successiva al gennaio 2018 sulla base dei contratti del 6 – 27.12.17 recanti le relative condizioni”.
Sull’anatocismo
Riguardo all’anatocismo, sempre condividendo le risultanze del c.t.u., il giudice milanese ha evidenziato che “per il periodo antecedente all’01.01.2014 non risultano prodotti documenti contenenti specifica approvazione della clausola anatocistica, pertanto gli interessi ricalcolati non devono essere capitalizzati, ma andranno sommati al saldo finale; dal 01.01.2014, gli interessi ricalcolati non devono essere capitalizzati, ma andranno sommati al saldo finale; dal 25.01.2019 risulta autorizzato l’addebito in conto in data 01/03 degli interessi debitori calcolati nell’anno precedente che diventano esigibili, pertanto da tale data gli interessi debitori vanno capitalizzati con periodicità annuale alla data dell’ 01/03”.
Sulla prova del fido di fatto
Per quanto riguarda gli affidamenti, alla specifica richiesta del Giudice di verificare di eventuali fidi di fatto[3], il c.t.u. aveva fornito risposta positiva e, da parte sua, il giudicante, rigettando la contestazione formulata dalla Banca convenuta, ha ulteriormente precisato che i “dati esaminati ossia i prospetti di liquidazione delle competenze ed il report della Centrale Rischi presentano chiara valenza probatoria”. Più nel dettaglio, “i prospetti prodotti dall’attrice recano l’ammontare del fido ed il tasso applicato sui saldi debitori rientranti nell’affidamento nonché il diverso tasso applicato per i saldi extra-fido mentre il report menziona la società opponente nel periodo dicembre 1995 – dicembre 2023”.
Sul ricalcolo dei tassi debitori applicati al tasso sostitutivo BOT
Di conseguenza, accertato che si era di fronte ad un rapporto di conto corrente affidato, con riferimento ai tassi debitori applicati in sede di ricalcolo, premettendo “che il tasso creditore e quello debitore per scoperti di conto in assenza di affidamento risultano pattuiti solo dal 25.01.2019”, è stata ritenuta “corretta la soluzione di calcolare”:
– “gli interessi debitori entro fido al tasso sostitutivo BOT per tutta la durata del rapporto di conto corrente documentato in atti (dal 4° trimestre 2005 al 1° trimestre 2022)”;
– quelli ultra fido e creditori al tasso sostitutivo BOT dal 4° trimestre 2005 fino al 24.01.2019”;
– “gli interessi debitori ultra fido e quelli creditori ai tassi pattuiti dal 25.01.2019”.
È stata disattesa, invece, la richiesta del consulente di parte della Azienda di credito cedente “volta a calcolare gli interessi maturati sul rapporto – fino alla data della prima pattuizione – applicando il tasso legale pro tempore vigente”. Come ha precisato il Giudice del capoluogo lombardo, infatti, l’art. 117, comma 7, del TUB “prevede espressamente che, laddove il tasso non sia stato pattuito, alla violazione del comma 4 consegue l’applicazione del tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente, per le operazioni attive e per quelle passive dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”.
Parimenti, è stata ritenuta “non … condivisibile l’esecuzione del ricalcolo del saldo finale utilizzando la data valuta anziché quella contabile”. Difatti, anche “tale pattuizione rientra nella previsione di cui agli artt. 117-118-119 Tub risultando necessaria la forma scritta: sul piano contabile, pertanto, la conseguenza della nullità è costituita dall’applicazione della valuta reale”.
Per questo motivo il “conteggio va (…) eseguito con riferimento al giorno di effettivo versamento o prelevamento”.
Ugualmente disattesi sono rimasti i rilievi formulati dal consulente di parte dell’altra convenuta, la società SPV cessionaria del credito.
Il primo era “basato sull’assunto che le competenze annotate in presenza di un saldo entro fido, al pari del capitale, non sono immediatamente liquide ed esigibili, ma lo diventano o nel momento in cui interviene la scadenza o la revoca dell’affidamento, o nel momento in cui il saldo del conto eccede i limiti dell’affidamento sul rilievo che insieme al capitale, concorrono alla formazione della quota parte di saldo esuberante rispetto ai limiti del fido accordato”. Stando a questa tesi, quindi, “verificatosi lo sconfinamento tutte le competenze diventerebbero automaticamente liquide ed esigibili – in quanto concorrenti agli addebiti in precedenza annotati – anche se, nel momento dell’effettivo addebito, non vi era uno scoperto del conto corrente”.
Secondo il Giudice milanese, la ricostruzione prospettata dalla convenuta è in palese violazione del principio di cui all’art. 1194 comma 2 c.c., “poiché l’imputazione delle rimesse solutorie agli interessi può aver luogo solo in quanto questi ultimi – depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata – siano contestualmente esigibili”.
Il secondo rilievo mosso dalla convenuta SPV riguardava la “circostanza che il c.t.u. avrebbe proceduto al riaddebito del totale delle competenze prescritte soltanto alla data di estinzione del conto corrente”. Ma, come si legge nella sentenza, “al di là dell’irrisorietà dell’importo – pari ad € 66,94 – il rilievo è smentito dalle conclusioni del c.t.u”, laddove precisa che “tali competenze prescritte non saranno espunte dal ricalcolo del saldo del conto corrente (…), senza nulla dire, come necessario, riguardo all’allegato differimento del riaddebito al momento dell’estinzione”.
Pertanto, accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente chiuso in data 31.3.22 per violazione dell’art. 1283 c.c. e dell’art. 117 tub, il “conto rettificato alla data della chiusura – 31.3.22 – è risultato essere a credito della società correntista per € 5.874,03 a fronte di un saldo banca negativo per € 51.352,08”, da qui, quindi, la pronuncia del Tribunale di Milano che “nulla è pertanto dovuto” dagli attori “alla banca convenuta ed alla cessionaria SPV s.r.l. in relazione al contratto di conto corrente”.
Per completezza e correttezza espositiva, rimandando alla lettura della sentenza per le relative motivazioni, è doveroso riferire che le censure formulate in relazione mutuo chirografario, aventi ad oggetto l’omessa indicazione dell’ISC, l’omessa indicazione ed illegittimità del metodo di rimborso nonché l’usurarietà degli interessi, sono state ritenute prive di fondamento.
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[1] Sul tema, si vedano, sempre su questa rivista: V. V. LOI: Rettifica del saldo e ripetizione d’indebito: recap del Tribunale di Cagliari su contestazione e/c, interessi, rimesse e fido (nota a Trib. di Cagliari, sent. del 27 gennaio 2025, n. 150) ; V. V. LOI: Accertamento negativo su conto corrente: le “istruzioni” del Tribunale di Oristano per la rideterminazione del saldo” (nota a Trib. di Oristano sent. del 6 /11/2024, n. 356); V. V. LOI: Accertamento negativo e ripetizione di indebito: «se l’attore deduce l’inesistenza del contratto scritto di conto corrente, l’onere di produzione grava sulla Banca» (nota a Corte App. Cagliari, sent. del 11/ 04/2024); Trib. di Catanzaro, Sez. II, sent. del 5 settembre 2024, n. 1695, con massima redazionale Azione di accertamento negativo e di ripetizione: la produzione documentale gravante sul correntista; V. V. LOI: La ripetizione dell’indebito nel conto corrente ancora “aperto”. Ammissibilità e compatibilità con il principio di unitarietà del rapporto e la “rilevante” distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie (nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214); Cass. Civ., Sez. I, 8 luglio 2024, n. 18560, con massima redazionale: Sulla incompletezza degli estratti conto prodotti in giudizio; A. ZURLO: Meglio una giuridica verità, che una bella bugia: sulla necessità di rettificare il saldo di conto corrente (nota a Trib. Treviso, Sez. III, 4 maggio 2021, n. 809).
[2] Sull’argomento, si veda G. STOMPANATO: Rettifica del saldo e prescrizione.
[3] Sull’argomento, si veda, sempre su questa rivista, D. NARDONE: Fido di fatto: la prova può essere per facta concludentia (nota a App. Perugia, 2 novembre 2022, n. 580). Contra, però, si veda, Corte. App. Venezia, Sez. I, 3 gennaio 2023, n. 14, con massima redazionale Fido di fatto, prescrizione rimesse, conti accessori e interessi ex art. 1284 c.c.: la pronuncia, in quattro punti, della Corte d’Appello di Venezia.
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Info sull'autore
Laureata presso Università degli studi di Cagliari, avvocata, iscritta presso l’ordine degli avvocati di Oristano, con pluriennale esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario (sia nella difesa attiva e passiva degli Istituti di Credito sia, attualmente, nella difesa stragiudiziale e giudiziale degli utenti bancari). Si occupa di contenzioso civile, con un focus particolare nelle cause di diritto bancario e finanziario, diritto dei consumatori, crisi d'impresa e sovraindebitamento, procedure esecutive, diritto del lavoro, diritto di famiglia, responsabilità professionale, usucapioni, locazioni e diritto successorio ed ereditario e recupero crediti. Advisor e legale nelle procedure di sovraindebitamento e di gestione della crisi d’impresa e abilitata come Gestore della Crisi da sovraindebitamento.