Nota a App. Cagliari, 11 aprile 2024.
Segnalazione dell'Avv. Marcello Colamatteo.
La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza non definitiva dell’11.04.2024, nell’ambito di una causa di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, con contestuale domanda di ripetizione di indebito, sulla scia della più recente giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che “se l’attore deduce l’inesistenza del contratto scritto di conto corrente, l’onere di produzione dello stesso grava sulla banca”.
Il fatto.
Nel caso di specie, una correntista aveva citato in giudizio un noto Istituto di Credito “deducendo che le erano state concesse, dall’istituto bancario, aperture di credito accedenti” a tre conti correnti, “tra loro strettamente connessi; che il saldo passivo era eccessivo poiché frutto di applicazione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto in mancanza di contratto scritto – in violazione dell’art. 117 del T.U.B. – nonché anatocismo e applicazione di tassi usurari; di essere, quindi, creditrice della somma di € 40.206,32, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria”.
Su tali premesse, l’attrice aveva chiesto: “l’accertamento e declaratoria, per le suddette ragioni, della invalidità e nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito e dei rapporti strettamente collegati, l’accertamento del saldo corretto e la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse”.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa sulla sola base documentale, aveva rigettato la domanda della correntista, affermando che l’attrice non aveva assolto all’onere della prova dei contratti in forma scritta, presupposto, a dire del Primo Giudicante, indefettibile della dimostrazione della illegittimità delle clausole o delle pratiche bancarie da lei lamentate.
Avverso tale pronuncia la correntista ha proposto appello, censurando la sentenza, per non aver applicato il Tribunale di Cagliari l’115 c.p.c., “non considerando che l’istituto bancario non aveva contestato, nelle proprie difese, l’avvenuta applicazione, nei rapporti per cui è causa, di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto; anatocismo; per avere erroneamente ritenuto che parte attrice non avesse assolto all’onus probandi, cui invece ella aveva adempiuto con la produzione degli estratti conto e della documentazione afferente ai rapporti, mentre l’onere di produrre i contratti gravava sul convenuto istituto di credito; per non avere considerato la natura usuraria degli interessi passivi, desumibile dalla documentazione versata in atti; per non avere, quindi, disposto CTU, per la quale ha rinnovato istanza, per la determinazione dei corretti rapporti di dare e avere”.
La decisione.
La Corte d’Appello di Cagliari ha ritenuto meritevole di “accoglimento la censura imperniata sul non avere, il Tribunale, correttamente applicato i principi vigenti sull’onere della prova – in particolare, di produzione del contratto”.
Il Collegio infatti, ha evidenziato che secondo la Corte di legittimità[1]“nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall’onere di fornire la prova negativa dell’accordo, che spetta semmai alla banca documentare”.
In sostanza, “se il correntista allega l’esistenza del contratto scritto, spetta a lui esibirlo per provare la illegittimità degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto applicati nel rapporto con la banca, mentre, se l’attore deduce l’inesistenza del contratto scritto, l’onere di produzione dello stesso grava sulla banca, sia essa pacifica o contestata.
Ebbene, nella fattispecie in esame, “l’attrice, sin dall’atto introduttivo del giudizio, ha inequivocabilmente allegato l’insussistenza di contratti in forma scritta, relativamente sia ai conti correnti che alle aperture di credito, essendosi limitato, l’istituto di credito, a eccepire che l’onere della sua produzione gravasse sulla correntista: assunto, questo, infondato, alla luce del riparto dell’onus probandi delineato dalla Corte di Cassazione”.
Di conseguenza, secondo la Corte territoriale sarda, “ferma comunque l’illegittimità dell’anatocismo anche se previsto nel contratto – è da ritenere che la banca non abbia dimostrato – con la produzione dei contratti eventualmente contemplanti la applicazione di interessi superiori alla misura legale, ai sensi dell’art. 1284, comma 3 c.c., e la determinazione intellegibile della commissione di massimo scoperto, della commissione disponibilità fondi e delle commissioni di istruttoria veloce – la legittimità delle poste debitorie a carico della correntista, documentate mediante la produzione degli estratti conto e della documentazione afferente ai rapporti.
Infine, il secondo giudicante ha ritenuto “assorbita la censura che ha denunciato che non sia stata disposta, in primo grado, sulla scorta della documentazione prodotta dalla attrice e indipendentemente dalla produzione dei contratti, una CTU per la espunzione, dal saldo, di quanto dovuto e/o corrisposto dalla correntista per anatocismo ed eventuali interessi passivi usurari”.
Ergo, la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza non definitiva, respinta ogni altra domanda ed eccezione, ha accertato e dichiarato, “la nullità delle poste debitorie derivanti dall’applicazione, in difetto di idonea pattuizione in forma scritta, di interessi ultralegali, di capitalizzazione degli interessi, e commissione di massimo scoperto (…) della commissione disponibilità fondi e delle commissioni di istruttoria veloce”, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio.
Con l’enunciata ordinanza, il Collegio ha poi disposto la Consulenza Tecnica Ufficio, sul seguente quesito: “Accerti, il CTU, con riferimento ai conti correnti nn ***, *** e *** e alle aperture di credito a essi accedenti, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e degli atti di causa, il saldo di dare e avere tra le parti e l’eventuale credito della correntista, applicando il tasso legale di interessi ed espungendo, dai suddetti rapporti bancari, le poste debitorie dovute ad applicazione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni disponibilità fondi, anatocismo”.
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Brevi considerazioni finali.
Come evidenziato dalla Corte d’Appello di Cagliari, in perfetta continuità con quanto sancito dalla Cassazione[2], se è pur vero che, ai sensi del principio generale dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., il correntista attore che agisce per la rideterminazione del saldo e/o la ripetizione dell’indebito ha l’onere di produrre il contratto, tuttavia, in presenza di pacifica acquisizione circa la conclusione del contratto verbis tantum o per facta concludentia, in caso di contestazione della banca, non può gravarsi il correntista della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di dare prova positiva circa l’esistenza del contratto in forma scritta se vuole evitarne la pronunzia di nullità integrale ex art. 117 TUB[3].
D’altro canto, “la mancata produzione in giudizio del contratto impedisce di verificare le pattuizioni intercorse fra le parti e, quindi, la legittimità o meno degli addebiti effettuati dall’istituto di credito”. Ne consegue che “l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto e la forma scritta” non può che ricadere sulla banca, “non potendosi richiedere ad una parte (in questo caso attrice) di produrre un documento che allega non esistere”[4].
Inoltre, come affermato anche dalla Corte d’Appello di Napoli, “quando ci si trova al cospetto di due allegazione di segno opposto: quella negativa attorea e quella positiva di parte convenuta, entrambe astrattamente sostenibili, lo stridente contrasto tra le due allegazioni va risolto affermando il primato dell’allegazione negativa attorea, piuttosto che quella positiva del convenuto, senza che si possa discorrere di inversione dell’onere probatorio e, tanto men, di eccezione alla regola dell’onere probatorio di cui all’art. 2697”.
In altre parole, “se l’attore, dopo aver affermato di essere creditore di una determinata somma di denaro indebitamente versata a controparte, dichiara altresì che il rapporto di C/C dedotto in lite non risulta supportato da alcuna preventiva pattuizione in ordine alle condizioni economiche, ed il convenuto si limita, per risposta, ad allegare, in modo del tutto generico, l’esistenza, invece, di condizioni economiche regolanti il rapporto (quali quelle indicate ed applicate negli estratti conto ex adverso prodotti) ci si trova dinanzi a due allegazioni, di segno opposto, ma del tutto equipollenti. Ma, in simile ipotesi, l’allegazione negativa (generica) dell’attore (inesistenza di condizioni economiche), per quanto temporalmente precedente quella positiva dell’avversario, vale, da un lato, quale contestazione del fatto impeditivo (o modificativo) medesimo, in quanto allegato in modo altrettanto generico dal convenuto.(…) Le due allegazioni si equivalgono nel difettare di specificità, ma l’allegazione negativa dell’attore conferisce a quella positiva del convenuto un carattere controverso, che il difetto di specificità di quest’ultima non riesce a superare”[5].
In ogni caso, sempre sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte, la prova dell’indebito oggettivo può derivare anche da meri argomenti di prova, così come previsto dall’ art. 116 del c.p.c., da desumersi, in generale, anche dal contegno tenuto delle parti nel corso del processo.
Pertanto, sempre stando ai principi espressi dagli Ermellini “colui che agisce per la restituzione di quanto versato in forza di clausole invalide, in caso di omessa produzione del contratto di conto corrente, può provare l’indebito anche allegando la dazione senza causa di una somma di danaro, che figurerà non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa”[6].
Ne consegue che, se – come è avvenuto nell’ipotesi esaminata dalla Corte d’Appello di Cagliari nella sentenza in commento – “l’attore assolve all’onere della prova allegando un simile fatto non è tenuto a rispettare i limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico”[7].
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[1] Cfr. Cass., ord. n. 6480 del 9 marzo 2021.
[2] Oltre alla già citata ordinanza n. 6480/2021, richiamata nella sentenza in commento, si veda, più recente, Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio 2024, n. 3310, pubblicata su questa rivista con nota di S. RESCIGNO: Domanda di ripetizione di indebito: non è possibile pretendere la produzione in giudizio di un contratto ove chi ne domandi la nullità ne deduca l’inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam.
[3] In tema di ripetizione d’indebito e onere della prova si vedano, sempre su questa rivista RESCIGNO: Rapporti bancari: onere della prova e prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito, nota a Cass. Nota a Cass. Civ., Sez. I, 26 settembre 2023, n. 27390; Ripetizione di indebito e onere della prova, nota redazionale a Cass. Civ., Sez. I, 12 ottobre 2022, n. 29855; A. ZURLO: Azione di accertamento negativo, riparto dell’onere della prova e prescrizione, nota a Cass. Civ., Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24051. Si veda anche Azione di ripetizione dell’indebito da parte del correntista e ripartizione dell’onere della prova, nota a Cass. I sez. civ., ord. n. 2555 del 27 gennaio 2023, su www.brocardi.it. Si vedano anche: Cass. n.27861/2022; Cass., 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. Civ., Sez. II, 24.01.2020, n. 1634; Cass., 17 aprile 2020, n. 7895; Cass., 11 novembre 2019, n. 29050; Cass., 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; Cass. Civ., Sez. VI, 23.10.2018 n. 26769; Cass. Civ., Sez. III, 29.05.2018, n. 13395; Cass. Civ., Sez. II, 07.11.2017 n. 26366; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960.Cass. 14 maggio 2012, n. 7501.
[4] Cfr.: Trib. di Nuoro, Sent. n. 287/2022 pubbl. il 02/05/2022; conforme, sempre Trib. di Nuoro, sent. n. 98 del 22 febbraio 2022.
[5] Cfr. Corte di Appello di Napoli sent. del 10.05.2023, su questa rivista con nota di A. ZURLO: Onere di produzione del contratto di conto corrente (di cui si eccepisce l’inesistenza) nella di ripetizione dell’indebito. Conformi: Corte d’App. di Napoli, Sez. III, n. 5197/2022 e n. 1362/2023.
[6] Cfr.: Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio 2024, n. 3310, cit.
[7] Cfr.: Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio 2024, n. 3310, cit.
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Info sull'autore
Laureata presso Università degli studi di Cagliari, avvocata, iscritta presso l’ordine degli avvocati di Oristano, con pluriennale esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario (sia nella difesa attiva e passiva degli Istituti di Credito sia, attualmente, nella difesa stragiudiziale e giudiziale degli utenti bancari). Si occupa di contenzioso civile, con un focus particolare nelle cause di diritto bancario e finanziario, diritto dei consumatori, crisi d'impresa e sovraindebitamento, procedure esecutive, diritto del lavoro, diritto di famiglia, responsabilità professionale, usucapioni, locazioni e diritto successorio ed ereditario e recupero crediti. Advisor e legale nelle procedure di sovraindebitamento e di gestione della crisi d’impresa e abilitata come Gestore della Crisi da sovraindebitamento.