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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 29 aprile 2026, n. 11858.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

È da ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art. 1469-bis del codice civile (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroga all’art. 1957, primo comma, del codice civile in senso favorevole al creditore. Tale clausola, infatti, dispensa il creditore dal rispetto del termine di sei mesi, ivi previsto, per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.
Derogando in termini più ampi al termine semestrale successivo alla scadenza dell’obbligazione principale, viene prolungato il tempo in cui la banca creditrice può agire non solo verso l’obbligato principale, ma anche nei confronti del fideiussore. Questa clausola è perciò idonea a configurare un significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c..
Il giudice di merito ha il dovere di verificare e rilevare d’ufficio la portata della clausola contrattuale di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.. Trattandosi di una clausola vessatoria che determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi, l’eccezione di decadenza della garanzia non può ritenersi processualmente preclusa per la mancata o intempestiva allegazione da parte del convenuto.
La disciplina a tutela del consumatore, funzionalmente volta a proteggerlo a fronte della unilaterale predisposizione e imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, si applica sia nel caso di moduli e formulari utilizzati per una serie indefinita di rapporti, sia per il singolo contratto redatto per uno specifico affare. L’imposizione unilaterale del regolamento negoziale altera la posizione paritaria delle parti e preclude al consumatore la libertà di determinare il contenuto dell’accordo.

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