Nei contratti stipulati con i consumatori, la clausola che subordina la facoltà dell’istituto di credito di richiedere il rimborso immediato dell’intero importo dovuto al verificarsi del mancato pagamento anche di una sola rata (o di un numero esiguo di rate), prescindendo da qualsiasi valutazione sulla situazione patrimoniale del debitore, genera un significativo squilibrio ai danni del Consumatore [idem Tribunale di Bari, sentenza n. 1351 del 2 marzo 2026, Est. Chibelli, ndr]. Pertanto, tale pattuizione rientra tra le clausole che l’art. 33 del Codice del Consumo qualifica come presuntivamente vessatorie, a nulla rilevando la mera approvazione specifica per iscritto ex art. 1341 c.c. (cf. Corte d’Appello di Genova, sent. n. 33/2026; Tribunale di Napoli, sent. n. 137/2026; Tribunale di Grosseto, sent. n. 555/2025; Tribunale di Napoli, sent. n. 1029/2025; Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Collegio di Bari, decisione n. 17325/2019)
Al fine di superare la presunzione di vessatorietà sancita dal Codice del Consumo, spetta al Professionista (creditore) fornire la prova del fatto positivo dello svolgimento di una specifica trattativa individuale ai sensi dell’art. 34, comma 5, del Codice del Consumo. Tale prova non può essere presunta da dichiarazioni formali di stile inserite nel contratto, ma deve emergere da circostanze concrete atte a dimostrare che la trattativa sia stata caratterizzata dai requisiti di individualità, serietà ed effettività. L’effettività, in particolare, deve tradursi nella concreta possibilità per il consumatore di determinare il contenuto del contratto. In assenza di tale prova, la clausola deve ritenersi nulla e illegittima (cfr. Cass. n. 4140/2024)
La disciplina di tutela prevista dal Codice del Consumo prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto. Essa trova applicazione universale sia in caso di contratti predisposti su moduli o formulari per una serie indefinita di rapporti, sia in caso di contratto singolarmente predisposto. La sua ratio risiede nella necessità di garantire il Consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, al fine di evitare alterazioni della posizione paritaria delle parti (Cass. n. 4140/2024, che richiama conformi Cass. n. 6802/2010 e Cass. n. 24262/2008).