Nota a Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2026, n. 9001.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza in oggetto, affronta il tema della responsabilità da prodotto difettoso con particolare riguardo all’individuazione del soggetto qualificabile come “produttore” ai sensi della disciplina consumeristica, soffermandosi sull’interpretazione estensiva della nozione di produttore apparente e sulla necessità di garantire una tutela effettiva al consumatore danneggiato.
La pronuncia si inserisce nel consolidato percorso evolutivo della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria volto ad ampliare l’area della responsabilità gravante sugli operatori economici coinvolti nella filiera produttiva e distributiva, valorizzando il principio di affidamento del consumatore e l’esigenza di assicurare un sistema di tutela sostanzialmente effettivo nei casi di danno derivante da prodotti difettosi.
Il caso sotteso alla decisione trae origine dall’impianto di un dispositivo medico successivamente oggetto di avviso di sicurezza per rischio di malfunzionamento, circostanza che aveva reso necessario un nuovo intervento chirurgico di sostituzione del presidio sanitario. La questione centrale del giudizio ha riguardato, tuttavia, non tanto l’accertamento del difetto del prodotto, quanto piuttosto l’individuazione del soggetto passivamente legittimato all’azione risarcitoria.
La Corte di Cassazione censura l’impostazione adottata dai giudici di merito, i quali avevano escluso la responsabilità della società distributrice sul rilievo che la stessa non rivestisse formalmente la qualifica di produttrice o importatrice del dispositivo medico.
La decisione valorizza, invece, l’interpretazione dell’art. 3 della Direttiva 85/374/CEE fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ribadendo che la nozione di produttore non può essere limitata al solo fabbricante materiale del bene.
La disciplina europea in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi è infatti ispirata all’esigenza di garantire al consumatore un elevato livello di protezione, mediante l’individuazione di una pluralità di soggetti potenzialmente responsabili lungo la catena produttiva e distributiva. In tale prospettiva, la responsabilità non grava esclusivamente sul produttore in senso stretto, ma può estendersi anche al distributore o all’importatore che si presentino al mercato come garanti della qualità e dell’affidabilità del prodotto commercializzato.
Particolarmente significativa appare la valorizzazione del concetto di “produttore apparente”, elaborato dalla giurisprudenza unionale e richiamato dalla Suprema Corte.
Secondo tale impostazione, assume rilevanza non soltanto l’effettivo ruolo svolto nel processo produttivo, ma anche la percezione ingenerata nel consumatore circa l’identità del soggetto responsabile del prodotto immesso sul mercato.
Ne consegue che il fornitore di un prodotto può essere equiparato al produttore quando utilizzi il marchio, la denominazione commerciale o altri elementi distintivi idonei a far sorgere nel consumatore l’affidamento circa una propria diretta responsabilità in ordine alla qualità e sicurezza del bene commercializzato (cfr. sentenza del 19 dicembre 2024, Corte di Corte di giustizia dell’Unione Europea, Quinta Sezione).
D’altro canto, l’art. 41 della Direttiva stabilisce che ‹‹quando un distributore fornisce un prodotto, è indifferente che abbia materialmente apposto il marchio o che il suo nome contenga la menzione che è stata apposta su di esso dal fabbricante e che corrisponde al nome di quest’ultimo››. Infatti, in entrambe le ipotesi, il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare in tale consumatore una fiducia paragonabile a quella che questi nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore. In entrambi i casi il fornitore deve, quindi, essere considerato una persona che ‹‹si presenta come produttore››, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.
La pronuncia assume, pertanto, rilievo sistematico poiché conferma una lettura funzionale della disciplina consumeristica, orientata non già a una rigida distinzione formale tra produttore, importatore e distributore, bensì alla concreta tutela del soggetto danneggiato. In tale prospettiva, la responsabilità da prodotto difettoso viene interpretata alla luce dei principi di effettività della tutela e di prossimità dell’operatore economico rispetto al consumatore.
In tali ipotesi, il consumatore spesso non dispone degli strumenti necessari per individuare il reale fabbricante del bene, mentre instaura il proprio rapporto di affidamento con il soggetto che materialmente
commercializza il prodotto sul mercato nazionale e ne utilizza il marchio o la denominazione. La decisione in commento conferma che tale affidamento merita protezione, impedendo che la complessità delle strutture societarie e distributive si traduca in un ostacolo all’effettivo esercizio del diritto al risarcimento del danno.
La Corte ribadisce, inoltre, che la disciplina della responsabilità da prodotto difettoso deve essere interpretata in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore unionale, tra i quali assume rilievo centrale l’esigenza di evitare che il consumatore debba sopportare le difficoltà derivanti dall’individuazione del soggetto effettivamente coinvolto nella produzione del bene.
Di particolare interesse è, altresì, il richiamo al principio secondo cui tutti i partecipanti al processo produttivo e distributivo possono essere chiamati a rispondere del danno ove abbiano contribuito, anche indirettamente, alla presentazione del prodotto sul mercato come sicuro ed affidabile.
La decisione contribuisce, così, a consolidare un orientamento volto a rafforzare la posizione del consumatore nell’ambito delle azioni risarcitorie fondate sul difetto del prodotto, limitando il rischio che articolazioni societarie, operazioni di branding o meccanismi distributivi complessi possano tradursi in strumenti idonei ad attenuare o eludere la responsabilità verso il danneggiato.
L’ordinanza si segnala, pertanto, per avere riaffermato con chiarezza che, nella materia della responsabilità da prodotto difettoso, l’individuazione del soggetto responsabile non può arrestarsi a una verifica meramente formale della qualifica di produttore, ma deve tener conto della concreta funzione svolta dall’operatore economico nel rapporto con il consumatore e dell’affidamento da quest’ultimo ragionevolmente riposto nella sicurezza del prodotto immesso sul mercato.
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Info sull'autore
Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Logica ed Informatica Giuridica, titolata “Cyber-terrorismo e criminalità informatica ”. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio specializzato in diritto bancario, sviluppando particolare attitudine per il diritto bancario e d’impresa, nello specifico la normativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e tutela del consumatore (Dlgs n. 206/2005).