All’interno della recentissima ordinanza in oggetto, il Tribunale di Prato ha posto al nominato CTU i seguenti quesiti:
«Il CTU, esaminati gli atti e la documentazione prodotta:
1. illustri, in termini tecnico-contabili, la differenza tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta degli interessi, anche con particolare riferimento al mutuo a tasso variabile, chiarendo gli effetti dei due regimi sulla determinazione degli interessi, delle rate e del debito residuo, e verifichi quale regime finanziario risulti concretamente utilizzato nel rapporto oggetto di causa;
2. dica se dal contratto, siano identificabili in modo univoco i parametri necessari per determinare le modalità di restituzione del capitale e di corresponsione degli interessi, con specifico riferimento al tasso effettivo, al regime finanziario applicato, alla periodicità delle rate, ai tempi di maturazione e riscossione degli interessi e alla ripartizione tra quota capitale e quota interessi, precisando se, sulla base del tenore complessivo delle clausole contrattuali e degli allegati, sia possibile un solo computo (e se, in concreto, sia, per le rate scadute sino a luglio 2025, quello prodotto dall’attrice sub. doc. 10) ovvero siano prospettabili differenti conteggi alternativi;
3. in tale seconda ipotesi, ridetermini i rapporti di dare e avere tra le parti procedendo al ricalcolo degli interessi ai sensi dell’art. 117 TUB, nella formulazione applicabile ratione temporis, mediante applicazione del tasso nominale minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, elaborando distinti conteggi sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, con separata indicazione delle differenze rispetto al piano originario e degli eventuali saldi a credito o a debito delle parti.».