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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19276.

Massima redazionale

La concessione di un finanziamento in violazione delle disposizioni di vigilanza e di «sana e prudente gestione dei soggetti vigilati» (art. 5 TUB), tale da trasmodare in abusiva o illecita concessione di credito in favore di una impresa in fase di insolvenza o crisi conclamata, viola una norma imperativa del sistema finanziario e innesca i profili risarcitori a tutela della massa dei creditori[1]. Il contratto finanziario stipulato, in violazione delle regole di condotta di sana e prudente gestione bancaria, con un imprenditore insolvente impossibilitato all’adempimento è un contratto lesivo dei diritti dei creditori, che aggrava il dissesto e che «in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e che sua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (cfr. Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del 2016; Cass. n. 15844 del 2022)»[2].

Fa eccezione il caso in cui si accerti l’esistenza di un comportamento predatorio del creditore[3], ovvero – in termini più ampi – ove si riscontri la consumazione di un «reato-contratto», in cui la stipula del contratto è in contrasto con specifiche norme penali[4]. In quest’ultimo caso, il giudice del merito accerta incidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l’esistenza di un reato consumato da entrambe le parti del contratto bancario[5]; in particolare, il giudice accerta l’esistenza di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, n. 2 l. fall.), al quale, con il debitore, abbia concorso come extraneus un funzionario bancario nell’interesse della banca, il quale durante l’istruttoria per la concessione del finanziamento abbia agito con l’elemento soggettivo previsto dal reato, avuto riguardo all’aggravamento del dissesto[6], sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto). In quest’ultimo caso, la stipulazione del contratto bancario trascende la violazione delle regole di prudenza bancaria e impinge nella violazione di norme penali imperative «ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità», virtuale a termini dell’art. 1418, primo comma, c.c.

La ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in stato di crisi conclamata costituisce, pertanto, comportamento antigiuridico, in quanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per la risoluzione della crisi e si espone al concreto rischio di aggravare il proprio dissesto in danno dei creditori, quale effetto della incauta prosecuzione dell’attività di impresa. Al contempo, il finanziatore che eroghi un finanziamento in questo contesto, oltre a esporsi al rischio della mancata restituzione dello stesso, concorre con la propria condotta all’aggravamento del dissesto in danno dei creditori. Se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazione delle regole di prudente gestione bancaria, l’effetto è quello della responsabilità per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l’accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l’art. 1418, primo comma, c.c.

Ciò posto, il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione del suddetto insegnamento e va cassato con rinvio, per nuovo esame.

 

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 24725/2021; Cass. n. 18610/2021; Cass. n. 29840/2023; Cass. n. 28320/2024.

[2] Cfr. Cass. n. 7134/2026.

[3] Cfr. Cass. n. 16706/2020; Cass. n. 4376/2024.

[4] Cfr. Cass. n. 18016/2018; Cass. 17959/2020; Cass. n. 17568/2022; Cass. n. 21434/2023; Cass. n. 13585/2011; Cass. n. 17523/2011.

[5] Cfr. Cass. n. 26248/2024; Cass. n. 10573/2025; Cass. n. 10542/2025; Cass. n. 10537/2025; Cass. n. 9803/2025; Cass. n. 9800/2025; Cass. n. 9376/2025; Cass. n. 9370/2025; Cass. n. 9366/2025; Cass. n. 9357/2025; Cass. n. 9332/2025; Cass. n. 7134/2026.

[6] Cfr. Cass. n. 26248/2024.

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