Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 25 marzo 2026, n. 2591.
1. Il principio di determinatezza delle clausole di indicizzazione Euribor.
La sentenza del Tribunale di Milano del 25 marzo 2026 si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, ribadendo che la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor è valida solo se delimita con precisione i criteri di rilevazione dell’Euribor.
In particolare, il giudice meneghino richiama espressamente Cass. 20801/2024, sottolineando che la mera indicazione del riferimento all’Euribor non è sufficiente: occorre specificare tutti gli elementi necessari al calcolo, tra cui la periodicità della rilevazione, la fonte ufficiale di pubblicazione e il divisore (360 o 365 giorni), in modo da rendere il tasso determinabile in modo oggettivo e trasparente.
“Deve ritenersi, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 20801/ 2024), che, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza, è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell’Euribor. Nel caso di specie, il contratto indica la data di rilevazione e la durata dell’Euribor, ma non il divisore, ossia il numero dei giorni da prendere in considerazione per il calcolo. La pattuizione è pertanto nulla per indeterminatezza e da ciò deriva, al pari del caso di mancata pattuizione, l’applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a) del TUB” (Trib. Milano, 25.03.2026, RG 35808/2023).
Tale orientamento trova conferma anche nella giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha più volte affermato la nullità della clausola di interessi variabili parametrati all’Euribor in assenza di chiari criteri di determinazione, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB (cfr. anche Cass. 3968/2014; Cass. 2317/ 2007; Cass. 12276/2010).
2. I “requisiti minimi” per la validità della clausola degli interessi: Cass. n. 7382/ 2025 e Cass. SS.UU. 15130/2024.
Ebbene, quanto sopra riportato in punto di principio di determinatezza si collega strettamente ai “requisiti minimi” che devono essere rispettati nella redazione delle clausole contrattuali sugli interessi. L’Ordinanza Cass. n. 7382/ 2025, in linea con Cass. SS.UU. 15130/2024, ha chiarito che la trasparenza è soddisfatta quando il mutuatario sia posto in condizione di comprendere, nei limiti del prevedibile, la struttura e i costi del finanziamento, anche se il piano di ammortamento a tasso variabile ha natura proiettiva.
“Ricapitolando, nel mutuo standardizzato a tasso variabile, con piano di ammortamento alla francese
- non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
- se il piano di ammortamento riporta ‘la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale ed interessi’, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del ..” (Cass. Civ, Sez. 1, n. 7382/ 2025- pag. 11; v. anche Cass. SS. UU. n. 15130/ 2024).
3. Conseguenze della mancanza dei requisiti minimi: nullità della clausola e applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB.
Quando la clausola di determinazione degli interessi non rispetta i requisiti minimi di determinatezza e trasparenza, la conseguenza è la nullità della clausola stessa per indeterminatezza dell’oggetto. In tal caso, il contratto si integra ex lege con l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB, ossia il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Anche il Tribunale di Milano, in linea con la Cassazione, ha ribadito che la mancata indicazione nel contratto di tutti gli elementi necessari al calcolo del tasso di interesse comporta la nullità della clausola e la rielaborazione del piano di ammortamento con applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB.
4. Rilievi pratici e impatto per la prassi bancaria.
La sentenza in commento rafforza la necessità, per gli operatori bancari, di una redazione particolarmente scrupolosa delle clausole di indicizzazione, imponendo la massima trasparenza e la puntuale indicazione dei criteri di calcolo. In assenza di tali requisiti, il rischio per la banca è la sostituzione automatica del tasso convenzionale con il tasso BOT, con possibili effetti restitutori a favore del mutuatario.
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