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Nota a Trib. Torre Annunziata, 10 novembre 2025.

di Gennaro Parisi

Avvocato

La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 10 novembre 2025 si inserisce nel vivace contenzioso in materia di fideiussioni omnibus, offrendo un’ulteriore conferma dell’operatività congiunta della disciplina consumeristica e dei principi antitrust nella repressione delle clausole bancarie predisposte unilateralmente. Il giudice, accogliendo l’opposizione tardiva proposta dalla fideiussore, revoca il decreto ingiuntivo e afferma la nullità parziale della garanzia nella parte in cui derogava all’art. 1957 c.c., ritenendo assorbiti i profili di illegittimità dedotti sia sul versante della vessatorietà, sia su quello della nullità “a valle” di un’intesa restrittiva della concorrenza.

La decisione si colloca nel solco tracciato da Cass., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479, che ha valorizzato il dovere del giudice monitorio di effettuare il controllo officioso sulle clausole abusive nei contratti conclusi tra professionista e consumatore, nonché la possibilità di recuperare tale tutela nella fase successiva quando il controllo sia mancato o non sia stato adeguatamente esplicitato. In tale prospettiva, il Tribunale richiama il meccanismo processuale dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. come strumento di emersione della tutela consumeristica anche a fronte di un decreto ingiuntivo divenuto formalmente definitivo.

Sul piano soggettivo, la sentenza ribadisce un principio ormai consolidato: il fideiussore persona fisica può assumere la qualità di consumatore quando abbia agito per finalità estranee alla propria attività professionale, senza che rilevi automaticamente la veste professionale del debitore principale. Il giudice esclude, dunque, ogni automatismo tra posizione della società garantita e qualità del garante, aderendo all’impostazione della giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia secondo cui occorre una verifica concreta dei collegamenti funzionali tra garante e società, quali partecipazione rilevante al capitale o incarichi gestori.

Di particolare interesse è l’affermazione secondo cui la clausola di rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c. integra una pattuizione vessatoria, ove il fideiussore rivesta la qualità di consumatore, poiché determina uno squilibrio significativo a favore del creditore, prolungando l’esposizione del garante oltre il termine legale di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Il Tribunale osserva che tale squilibrio non è superato dalla mera approvazione specifica per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., essendo invece necessaria una trattativa individuale effettiva ai sensi della disciplina consumeristica.

Accanto al profilo consumeristico, la sentenza valorizza la tradizionale impostazione antitrust in materia di fideiussioni bancarie “a valle” dello schema ABI censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Il giudice richiama la funzione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., osservando che la loro riproduzione in moduli contrattuali standardizzati può costituire il veicolo di un’intesa restrittiva della concorrenza, con conseguente nullità parziale delle clausole stesse ai sensi degli artt. 2 e 33 della l. n. 287/1990. In questa cornice, la nullità opera senza travolgere l’intero contratto, in applicazione del principio di conservazione e del criterio dell’utile per inutile non vitiatur.

La motivazione offre poi un passaggio di rilievo pratico sul riparto dell’onere probatorio. Il Tribunale afferma che chi invoca la nullità della fideiussione deve allegare la conformità del testo contrattuale allo schema ABI e dedurre la sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale a monte; nel caso concreto, ritiene raggiunta la prova mediante la produzione di moduli fideiussori di più istituti bancari riferiti all’anno 2001, contenenti clausole sostanzialmente corrispondenti a quelle censurate. Questo passaggio è destinato a suscitare attenzione, poiché il tema della prova dell’intesa perdurante oltre il perimetro temporale dell’istruttoria Banca d’Italia rimane uno dei punti più dibattuti nella giurisprudenza di merito.

Quanto agli effetti, il giudice applica la regola di cui all’art. 1957 c.c. una volta espunta la clausola derogatoria e ritiene non provato che la banca abbia proposto, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto principale, le istanze necessarie per conservare la garanzia. Ne discende l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria e la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della garante. La pronuncia conferma così che la nullità parziale della clausola non ha solo un rilievo teorico, ma si traduce in una concreta liberazione del fideiussore quando il creditore non abbia rispettato il termine decadenziale.

In conclusione, la sentenza si segnala per almeno tre profili. Anzitutto, ribadisce l’attualità della tutela del consumatore fideiussore nel processo monitorio ed esecutivo. In secondo luogo, conferma la persistente vitalità della nullità antitrust delle clausole ABI nelle fideiussioni omnibus. Infine, offre un contributo utile sul piano operativo, perché mostra come l’esito del giudizio possa dipendere in modo decisivo dalla prova dell’inerzia del creditore entro il termine di cui all’art. 1957 c.c. e dalla concreta allegazione dell’identità tra contratto stipulato e schema standard sanzionato.

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