Nota a ACF, 12 aprile 2023, n. 6491.
Massima redazionale
Con precipuo riferimento al rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, l’intermediario resistente ha sostenuto di aver reso informativa al cliente, per il tramite della documentazione consegnata al momento dell’apertura del rapporto e, successivamente, mediante la scheda informativa sullo strumento finanziario che il disponente ha sottoscritto al momento dell’ordine.
Al riguardo si rappresenta che, sebbene il documento a corredo del contratto-quadro contenga effettivamente una descrizione piuttosto accurata delle tipologie di strumenti finanziari (tra cui le diverse obbligazioni) con i relativi rischi a essi associati, comprensivi di una puntuale descrizione del rischio emittente e delle varie categorie di rating che le principali agenzie possono attribuire a emittente ed emissione, la consegna di tale informativa non è idonea a provare il corretto assolvimento dei doveri dell’Intermediario in tema di informazione attiva verso i clienti anche in considerazione della tempistica di sottoscrizione del rapporto avvenuta oltre due anni prima dell’investimento contestato. È, infatti, oramai orientamento consolidato quello di ritenere necessario che gli intermediari adempiano “in concreto” a detti obblighi e non in modo meramente formalistico, non reputando sufficiente, a tal fine, la dichiarazione sottoscritta dal cliente, presente nella modulistica precompilata dall’intermediario o dall’emittente, di “aver preso visione della documentazione informativa” o “di aver ricevuto l’informativa sui rischi dell’investimento”. Il Collegio ha, peraltro, più volte sottolineato l’importanza che l’investitore sia correttamente informato, in special modo in situazioni in cui assumono particolare rilievo le vicende societarie che hanno coinvolto l’emittente nel periodo precedente all’acquisto dei titoli.
Pertanto, nel caso di specie, le informazioni che si ha certezza siano state rese al cliente al momento dell’operazione sono quelle contenute nella scheda che riportano la denominazione delle Obbligazioni “PORT. TEL. IF 4,375 MZ17“classificate come “obbligazioni estero rimborso in unica soluzione”, la divisa di emissione, la sede di quotazione principale il nominale ordinato. In termini di rischiosità è indicato il rating attribuito ai tioli da S&P (BB+), senza, tuttavia, alcuna ulteriore specifica e l’assenza di rating per l’emittente. Come livello di rischio è evidenziato un rischio di grado 5 “Alto” (penultimo nella scala di valori da 1, “basso”, a 6/7, “molto alto”). Tuttavia, pur in presenza di tale ultimo indicatore che segnalava la rischiosità del prodotto e dell’avvertenza già esaminata in relazione alla non adeguatezza dell’investimento, nessun dato è contenuto con riferimento al rapporto tra l’Emittente e la società brasiliana OI S.A. che già ne era diventata diretta controllante dal giugno del 2015, circostanza che rende l’informativa resa non esaustiva della reale situazione del soggetto al quale il credito degli obbligazionisti era, di fatto, riconducibile.
Per quanto riguarda la profilatura dei clienti, risultano versati in atti diversi questionari, raccolti tra il 2013 e il 2018. In particolare, al momento dell’apertura del dossier (nel giugno 2013) risultano sottoscritte due profilature, che assumono rilevanza per l’acquisto in esame, una riferita singolarmente al soggetto che ha disposto l’operazione in lite (all’epoca già ultraottantenne) ed una riferita a tutti e tre i contitolari del rapporto. Sul punto si rileva che entrambe le interviste attribuiscono ai clienti un profilo sintetico “Dinamico” che appare sovrastimato se si considerano le dichiarazioni di preferenze di investimento prevalentemente di medio termine (da 2 a 5 anni) tese a realizzare un rendimento medio (crescita moderata del capitale). Le conoscenze ed esperienze attribuite sono “Elevata” nel caso del questionario singolarmente intestato e “Medio-alta” nel caso di quello intestato a tutti i ricorrenti. In relazione a tali ultimi parametri la risposta fornita sui precedenti investimenti, analoga per entrambi i questionari, evidenzia la penultima opzione che esclude, quindi, solo investimenti in strumenti più complessi (es. opzioni, future, warrant, certificates a leva), malgrado il volume e la frequenza annua delle operazioni siano dichiarati entrambi di bassa entità (< al 10% del patrimonio complessivo e meno di tre operazioni). La conoscenza dei prodotti finanziari – determinata in base a quesiti piuttosto articolati anche su concetti generali (tra cui quello di rating) – risulta alta per il questionario singolarmente intestato (tutte le risposte sono valorizzate in senso affermativo) e leggermente meno evoluta per quello cointestato nel quale non risultano conosciuti strumenti derivati a leva, prodotti assicurativi e a capitale parzialmente garantito. La situazione finanziaria dei ricorrenti è dichiarata come stabile, priva da impegni fissi, con disponibilità investite e liquide tra 50.001 e 250.000 euro. Ciò posto, al di là della metodologia di profilatura che quantomeno per due dei tre contitolari del rapporto presenta certamente i limiti legati alla scelta di intervistare congiuntamente le clienti (peraltro di età molto più giovane del terzo intestatario), ciò che desta perplessità è la circostanza che nell’ambito della valutazione dell’investimento l’Intermediario abbia segnalato la non adeguatezza dell’operazione per concentrazione senza citare l’aspetto dell’eccessiva rischiosità dei titoli che, effettivamente, anche in considerazione del periodo nel quale si perfezionava l’acquisto, non sembra in linea con gli obiettivi prevalenti dei clienti. A ciò si aggiunga che la Banca non ha esibito né ha esplicitato il contenuto del “Piano Finanziario” richiamato nell’avvertenza della non adeguatezza, con ciò non rendendo possibile verificare eventuali altre avvertenze/informazioni rese sul punto al cliente. Similmente, non risultano specifici riferimenti ad un’eventuale valutazione di appropriatezza eseguita a margine della rilevata non adeguatezza.
Accertata la responsabilità dell’intermediario, in punto di quantificazione del danno, è applicabile, nel caso di specie, il principio di cui all’art. 1227 c.c., dal momento che i ricorrenti, anche alla luce delle pregresse abitudini di investimento, avrebbero potuto comunque prendere coscienza mediante le informazioni rese nelle rendicontazioni periodiche della rischiosità dell’investimento e porre in essere, usando l’ordinaria diligenza, azioni idonee a mitigare il danno.
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